Sentenza — n. 32963/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSARI LORENZO nato a ROMA il 20/09/1987 avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GIANNINI ROBERTA del foro di ROMA in difesa di FUSARI LORENZO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32963/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSARI LORENZO nato a ROMA il 20/09/1987 avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GIANNINI ROBERTA del foro di ROMA in difesa di FUSARI LORENZO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Fusari Lorenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale, con investimento di pedone.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i testimoni Margella e Bucinnà hanno reso dichiarazioni contrastanti con quelle del marito della vittima, che ha dichiarato falsamente di aver premuto il pulsante del semaforo pedonale e di aver iniziato l'attraversamento, davanti alla moglie, con la luce verde. La Corte d'appello fonda la condanna dell'imputato esclusivamente sulla velocità raggiunta dal veicolo, giudicata eccessiva e non consona allo stato dei luoghi, ma omette di ritenere sussistente il concorso di colpa della persona offesa, che ha attraversato la strada con il semaforo rosso: condotte idonee ad escludere la responsabilità dell'imputato.
L'aver superato il limite di velocità da parte dell'investitore, a fronte di una contemporanea condotta imprudente della vittima, non può infatti di per sé fondare un giudizio di responsabilità, dovendosi accertare se, in relazione alle specifiche condizioni di spazio e di tempo, l'impatto si sarebbe verificato ugualmente anche se il conducente avesse tenuto una velocità più moderata. Non è pertanto possibile inferire la responsabilità dal semplice superamento dei limiti di velocità, tra l'altro su una via di scorrimento e a un'andatura di circa 83 km/h, anche perché la prevedibilità ed evitabilità dell'evento vanno valutate in concreto, chiedendosi se l' agente abbia avuto o meno qualche possibilità di evitare il sinistro. 2.1.Ingiustificatamente e senza alcuna motivazione non è stato concesso il beneficio della non menzione all'imputato, che è un ragazzo di appena 23 anni, completamente incensurato e il cui grado di colpa non può ritenersi elevato, poiché, in ogni caso, il pedone, avendo attraversato con il semaforo rosso, ha fornito un evidente contributo all'evento infausto.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508;
Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.
In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer. , n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5- 7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha posto in evidenza i plurimi profili di colpa generica e specifica che hanno caratterizzato la condotta tenuta dall'imputato, così come accertato sulla base delle risultanze degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria operante, della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e dell'audizione dei testi oculari escussi: la velocità del mezzo superiore al limite imposto per quel tratto di strada ( 83 km/h a fronte di un limite di 50 km), e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, trattandosi di attraversamento pedonale evidenziato con segnaletica verticale e orizzontale, posto in prossimità di un sito commerciale a margine della strada ben visibile dalla carreggiata; il mancato arresto tempestivo del veicolo; la condotta di guida imprudente e negligente, tenuto anche conto che l'imputato avrebbe dovuto essere consapevole di essersi posto alla guida di un motoveicolo di grossa cilindrata che agevolmente raggiunge elevate velocità.
Lo spessore di tali profili di colpa elide la rilevanza della circostanza che l'impianto semaforico avesse o meno il segnale di rosso per il pedone, al momento dell'attraversamento, essendo addirittura risultato che il Fusari non aveva adottato alcuna manovra di frenata del motoveicolo prima dell'impatto, avendo attivato i freni solamente 7,65 metri dopo la collisione con il pedone. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. E', infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.
Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi.
Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 cp, senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma, altra Sezione. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione e rinvia , per nuovo giudizio, alla Corte d'app