Cassation annuls appeal court verdict for lack of reasoning regarding expert report necessity in traffic accident case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's decision to dismiss the civil appeal against a traffic accident verdict. The appeal court had accepted an expert report without sufficient justification, ignoring the first instance court's detailed reconstruction of the accident dynamics. The court ruled that the second instance judge failed to refute the first instance's reasoning and must provide a robust, independent rationale for reforming the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When reforming a first-instance judgment, the appellate court must explicitly refute the most relevant arguments of the first judgment and cannot merely impose its own evaluation of the evidence without addressing the reasons for the first judgment's incompleteness or inconsistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE MARCO CINOTTI EDOARDO ALESSIO nato a ROMA il 22/05/1978 dalla parte civile BRUNO PAOLA DOMENICA nato a NOCI il 26/01/1946 dalla parte civile DE MARCO CINOTTI GIORGIO nato a ROMA il 21/08/1981 nel procedimento a carico di: ASSISI MAVINO MARIO nato a NAPOLI il 10/07/1955 PARADISO GIUSEPPE nato a NOCERA TERINESE il 28/02/1952 inoltre: INA ASSITALIA SPA AVIVA ITALIA SPA CARIGE ASS.NE avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso. Nessun avvocato è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2019 la Corte d'Appello di Roma ha riformato, assolvendo gli imputati per non avere commesso il fatto, la sentenza del Tribunale di Tivoli con cui Giuseppe Paradiso e Assisi Mavino Mario erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 113, 589, 590 cod. pen., per avere, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nell'inosservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale, cagionato la morte di Elio Luigi De Marco Cinotti, Slawhmira Malgorzata Wsoczanska, nonché lesioni personali a Massimo Flavio De Marco Cinotti, Marcella Curzio, Simone Paradiso, Maria Cristina Paradiso.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso le parti civili Edoardo Alessio De Marco Cinotti, Giorgio De Marco Cinotti, a mezzo del loro difensore, formulando tre motivi di impugnazione, preceduti da una premessa riepilogativa del fatto.
3. Ricordano che in data 22 dicembre 2013, alle ore 20, l'autovettura Opel Corsa, condotta da Giuseppe Paradiso, percorreva l'Autostrada del Sole, in direzione Firenze, proveniente da Napoli; che giunta al km. 566,40 l'auto, che marciava all'interno della corsia di scorrimento, a causa dell'alta velocità tenuta dal conducente e del fondo stradale viscido, sbandava, andando ad urtare contro il new Jersey centrale, su cui produceva una traccia di abrasione lunga m. 3,40; che a seguito dell'urto l'auto sbandava verso destra roteando su se stessa, posizionandosi in senso opposto alla direzione di marcia; che, a quel punto, la Opel Corsa veniva urtata violentemente dall'autovettura sopraggiungente Daewoo Nubira, condotta da Elio Luigi De Marco Cinotti, il quale, alla vista della Opel Corsa, azionava il sistema frenante producendo con i pneumatici di destra una traccia frenante di m. 58; che a seguito dell'urto la Opel sbandava in avanti ed a destra , arrestandosi sul margine destro dello svincolo che conduce all'area di servizio 'Prenestina Est' con la parte posteriore a ridosso del guardrail laterale e con direzione rivolta verso il centro della carreggiata, mentre la Nubira subiva un'evoluzione rotatoria arrestandosi sulla corsia di scorrimento con direzione opposta a quella di marcia; che sopraggiungeva l'autocarro Mercedes condotto di Mario Assisi Mavino, che, a causa della velocità, urtava contro la Nubira, ferma sulla carreggiata, sospingendola in avanti per m. 47,50, e facendola finire sulla corsia di scorrimento per i veicoli lenti, in posizione trasversale all'asse stradale, mentre l'autocarro ruotava su se stesso arrestandosi in posizione obliqua a cavallo della linea discontinua fra le due corsie di scorrimento, a m. 10,5 prima della Nubi ra.
4. Con il primo motivo fanno valere la violazione degli artt. 603, comma 3 e 192 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'inesistenza e della manifesta illogicità. Contestano l'assenza dei presupposti di rinnovazione dell'istruttoria, avendo la Corte territoriale disposto nuova perizia, nonostante la completezza del compendio probatorio dibattimentale, rilevando la mancanza di motivazione circa l'assoluta necessità di provvedere all'incombente istruttorio, nonostante il disposto dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen..
Sottolineano che 'l'assoluta necessità' di cui alla disposizione ricorre solo quando le prove già acquisite siano incerte e ciò risulti dalla motivazione, essendo il potere di rinnovare l'istruttoria potere discrezionale sindacabile e pertanto soggetto a motivazione. Eccepiscono che il giudice di seconda cura si sia limitato a dar conto in sentenza dell'avere disposto di procedere alla perizia, senza motivare sul punto, nonostante la decisione di prima cura non presentasse alcun elemento di incertezza e nonostante i motivi di gravame introdotti con gli appelli degli imputati e delle parti civili nulla contestassero in ordine alle modalità del sinistro.
Rilevano l'insussistenza del profilo di decisività della perizia, che, a distanza di anni dai fatti e stante la modifica dello stato dei luoghi e della diretta percezione degli elementi necessarii alla formulazione della ricostruzione, si rivela una mera prospettazione della possibile diversa interpretazione dei fatti, sganciata dal resto del compendio probatorio ed in particolare confliggente con le prove dichiarative. Sicché l'accertamento del fatto non poteva essere fondato sulle sue conclusioni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
5. Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, non essendosi il giudice di appello confrontato con la sentenza di primo grado, omettendo di formulare una 'motivazione rafforzata' necessaria allorquando si addivenga ad una decisione di assoluzione riformando una decisione di condanna. Anche in questo caso, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è onere del giudice che riformi totalmente la decisione di primo grado, quello di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnate.
Al contrario, nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno all'impianto motivazionale della sentenza di primo grado per confutarlo, né si chiarisce perché le ragioni poste a fondamento dell'accertamento ivi contenuto non siano condivisibili o siano incomplete, tutto risolvendosi nell'adozione delle conclusioni della perizia, immotivatamente disposta. Inoltre, lo stesso giudice di appello, formula il proprio convincimento in termini di mera possibilità, in violazione dell'obbligo di confrontarsi con ipotesi alternativi sorrette da una rigorosa valutazione del compendio probatorio.
6. Con il terzo motivo fa valere la falsa applicazione dell'art. 589 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto. Richiama la ricostruzione contenuta nella decisione di primo grado che, dando conto dell'eccessiva velocità di tutti i veicoli, aveva attribuito in modo paritario la responsabilità del sinistro ai conducenti dei tre mezzi coinvolti, articolando la dinamica in tre fasi: la perdita di controllo della Opel, che dopo avere impattato contro il new jersey aveva compiuto una rotazione, posizionandosi al centro della carreggiata, dopo aver prodotto un'abrasione contro la barriera della lunghezza di m. 3,40; il sopraggiungere dell'auto Nubira che, dopo una frenata di m. 58, impattava contro la Opel spingendola ove fu rinvenuta, arrestandosi, a sua volta, al centro della carreggiata; il sopraggiungere dell'autocarro Mercedes che impattava violentemente contro la Nubira, sospingendola in avanti di m. 47, che lasciava sull'asfalto una traccia di m. 6 con la parte sottostante.
Siffatta ricostruzione è stata fondata sulla scorta degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, effettuati dagli agenti della Polizia stradale, escussi in dibattimento, da cui si traeva in modo inequivocabile la perdita di controllo della Opel, condotta da Giuseppe Paradiso, che dopo avere impattato contro il new jersey centrale, si poneva al centro della carreggiata. Circostanza quest'ultima mai contestata o posta in dubbio neppure dal medesimo imputato, e comunque confermata dall'abrasione metallica sulla barriera e dal teste La Tegola, agente della Polizia stradale che intervenne suoi luoghi nell'immediatezza.
D'altra parte, il giudice di primo grado, ha spiegato anche le ragioni della non condivisibilità delle conclusioni della consulenza di parte dell'imputato, il quale aveva sostenuto che fra la Opel e la Nubira non vi sarebbe stato alcun impatto, chiarendo che la rotazione di 180° subita dalla Nubira sarebbe priva di giustificazione in assenza dell'urto contro la Opel, così come privi di giustificazione sarebbero i danni riportati dalla Opel, sia nella parte anteriore, che nella parte posteriore, laddove non fosse stata colpita dalla Nubira, non potendo essi derivare unicamente dalla collisione contro il new jersey.
Non solo, ma la sentenza di prima cura ha altresì sottolineato che, nonostante l'inverosimiglianza della ricostruzione del consulente che esclude l'urto fra la Opel e la Nubira, anche volendo considerare detta ipotesi la responsabilità dell'imputato Paradiso non muterebbe, perché l'urto contro la barriera e la conseguente rotazione dell'auto di per sé costituisce manovra gravemente perturbatrice del traffico stradale. In ordine alla responsabilità di Assisi, conducente dell'autocarro, infine, la sentenza di prima cura ha richiamato le dichiarazioni del teste La Tegola sull'assenza di tracce di frenata del mezzo, e lo spostamento della Nubira, cagionato dall'urto, pari a m. 47,50, dai quali l'agente ha dedotto l'eccessiva velocità del veicolo condotto dall'imputato, il cui peso è pari a circa due volte quello della Nubira, posto che una velocità pari a km/h 110, limite massimo in caso di pioggia, non avrebbe provocato uno spostamento di simile lunghezza.
Deducono che la Corte di appello, a fronte dell'articolato impianto motivazionale della sentenza impugnata, si è limitata a far proprie le considerazioni del perito, il cui elaborato ha, in parte, travisato, collegando la traccia di frenata pari a m. 58 all'autocarro, anziché alla Nubira ed affermando che quest'ultima, percorrendo l'ampia curva a sinistra che precede il rettilineo ove avvenne il sinistro, perse il controllo, urtando probabilmente contro il new jersey centrale e ruotando di 1800. Il perito, invece, si era limitato a rilevare che prima della zona teatro del sinistro, è presente un'ampia curva sinistrorsa che permetteva ai conducenti una visuale libera per almeno 350 metri.
Ribadiscono l'incongruenza della decisione rispetto agli elementi di prova raccolti, nonché la mancanza di confronto con la sentenza di primo grado. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.
7. Con requisitoria scritta, a sensi dell'art. 23, comma d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il primo motivo non è fondato. E' sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., rientra nei poteri del giudice di appello, che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il potere di disporre d'ufficio la rinnovazione de dibattimento allorquando la ritenga assolutamente necessaria ((cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017, dep. 15/02/2018 , Rv. 273653; Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; il principio è esteso anche all'ipotesi di giudizio abbreviato, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11908 del 23/11/2015, Rv. 266158).
L'esercizio di siffatto potere, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996; Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017, dep. 15/02/2018, Rv. 273653). Proprio dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte ha formulato detto giudizio di necessità, avendo chiarito che la perizia era rivolta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ciò deve ritenersi sufficiente a giustificare l'ammissione del mezzo istruttorio.
3. Sono, invece, fondate la seconda e la terza doglianza.
4. Il giudice di seconda cura, infatti, nell'aderire acriticamente alle conclusioni formulate dal perito, secondo il quale non può determinarsi, a distanza di tempo dall'evento e stante la modifica dei luoghi, l'esatta dinamica dell'incidente, dovendo, comunque ritenersi che tutti i veicoli viaggiassero a velocità eccessiva e non essendo possibile ricostruire con certezza quale delle auto andò ad impattare contro il new jersey, omette di confrontarsi con le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione, con cui è stata affermata la responsabilità di Giuseppe Paradiso e Mavino Mario Assisi, incorrendo nel vizio di motivazione.
5. E' invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 3, Sentenza n. 6880 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, Rv. 269523; Sez. 6 - , Sentenza n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; in precedenza Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679).
6. Il dovere di motivazione rafforzata, consiste, infatti, nell'obbligo di offrire un autonomo ragionamento, nonché nell'esplicazione di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e le ragioni della sua relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
7. La Corte territoriale, invece, ignora del tutto la ricostruzione del sinistro del sinistro risultante dalla sentenza impugnata, fondata non solo, come sostenuto dalla sentenza impugnata, dai rilievi svolti dalla Polizia, i cui esiti sono diversamente interpretati dal perito nominato dal giudice di appello, ma anche sulle dichiarazioni testimoniali del Sovraintendente La Tegola, intervenuto nell'immediatezza, e sulla confutazione della consulenza tecnica dell'imputato Paradiso.
8. La grave carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini), cui va demandata, altresì, la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello cui demanda altresì