Italian Court dismisses appeal claiming concurrent crimes should absorb each other regarding concealed weapons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for both illegal possession of a concealed weapon and receiving of stolen goods. The appellant argued that the crimes should merge due to identical conduct, but the court ruled they are autonomous offenses with distinct legal interests. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 legge n. 110 del 1975; Art. 648 cod. pen.: The crimes of concealing a weapon and receiving stolen goods constitute autonomous offenses that can concurrently apply when the agent possesses an unidentified weapon, as they differ in legal object and normative content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUCCINO FABIO nato a CATANZARO il 20/11/1984 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Buccino Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9-10-1990, n. 309; 23 legge 18-4-1975, n. 110 e 648 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975, in relazione alla detenzione di una pistola con matricola abrasa, poiché la Corte d'appello non ha chiarito le ragioni per le quali non ha riconosciuto tra le due fattispecie il rapporto di omogeneità che avrebbe consentito di escludere l'applicazione congiunta delle due norme concorrenti, sussistendo l'identità della condotta materiale sul piano storico e naturalistico. Il giudice a quo si è limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza fornire adeguata risposta alle argomentazioni contenute nell'atto di appello in ordine all'applicabilità del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., alla quale non è d'ostacolo la diversità del bene giuridico leso, a fronte di un rapporto di identità fra le fattispecie in esame. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, in data 13 maggio 2021, ai sensi dell'art. 23 comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in legge 18-12-2020, n. 176, Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. La doglianza è manifestamente infondata. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che, in tema di armi clandestine, si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione, poichè il delitto presupposto della ricettazione è quello di alterazione dell' arma medesima ( Cass., Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Rv. 257387 - 01; in senso conforme.,Cass. n. 40906 del 2010, Rv. 248605 - 01). I reati di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. costituiscono, infatti, figure criminose autonome che possono tra loro concorrere allorché l'agente, a qualsivoglia titolo, abbia il possesso o comunque detenga, sia pure temporaneamente, un'arma considerata clandestina dalla legge, mancando dei segni o contrassegni di identificazione ( Cass., Sez. 2, 17-5-1991, n. 5407, Rv. 187125).
Dunque fra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della stessa sussiste concorso e non rapporto di specialità, sia per la diversa obiettività giuridica che per il diverso contenuto normativo dei due precetti ( Cass., Sez. 2, 5-4-1989, n. 4700). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d