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Sentenza — n. 32958/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription; civil liability appeal allowed with remand to appellate civil court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32958/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione annulled the lower court's decision regarding civil liability but dismissed the criminal appeal because the offense was extinguished by prescription. The criminal charge was dropped due to the statute of limitations, while the civil claim proceeded because the appellate court had made contradictory findings regarding the accident dynamics without providing logical justification. Consequently, the case was remanded to the competent appellate civil court for a new trial on the civil damages.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 578 c.p.p.; Art. 622 c.p.p.: When a criminal offense is extinguished by prescription, the criminal appeal is dismissed without remand, but the civil liability portion must be annulled and remanded to the appellate civil court for a new trial.

Parole chiave

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prescrizione penale responsabilità civile rinvio al giudice civile annullamento sentenza danno da incidente stradale infrazione alle norme della circolazione incidente ciclistico contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 578 c.p.p.
Art. 622 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERONI BARBARA nato a FIRENZE il 08/09/1969 avverso la sentenza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio agli effetti penali essendo il reato stinto per prescrizione, nonché l'annullamento con rinvio agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. n

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Firenze che aveva riconosciuto CERONI Barbara colpevole del reato di lesioni colpose e l'aveva condannata alla pena di giustizia. Alla CERONI era contestato di avere provocato la caduta di un ciclista che stava percorrendo una pista ciclabile che correva parallela alla porzione di marciapiede riservata ai pedoni per difetto nella custodia del cagnolino che conduceva con sé al guinzaglio, che si era spostato improvvisamente verso la pista destinata al passaggio dei velocipedi.

Alla stregua delle dichiarazioni del teste della Polizia Municipale, della segnaletica sul luogo del sinistro e delle dichiarazioni dei testi che avevano assistito al sinistro, rilevava come tra gli utenti della strada cui si riferiscono le disposizioni del codice della strada debbano annoverarsi anche i pedoni e qualsiasi altro soggetto che faccia della strada un uso conforme alla sua destinazione, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali egli debba rispondere. A tale proposito riconosceva profili di colpa in capo al pedone il quale, mentre transitava sul marciapiede stradale conducendo con sé un cagnolino al guinzaglio, non si era assicurato che nel suo incedere esso non arrecasse pregiudizio ad altri utenti della strada, che pure esercitavano un uso legittimo del bene.

In particolare evidenziava che alcuni testimoni avevano riferito che il cane si era spostato di circa mezzo metro dal padrone e che il guinzaglio si era allungato in modo perpendicolare al senso di marcia dei velocipedi circolanti, finendo per costituire profilo di turbativa per gli altri utenti della strada, determinando in tale modo la caduta del ciclista.

3. Avverso tale pronuncia ricorre CERONI Barbara articolando due motivi di censura. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui viene riconosciuto che il sinistro era avvenuto in una pista ciclabile, pure in assenza della segnaletica verticale volta a individuare la presenza di tale pista. Alla stregua delle dichiarazioni dell'agente di polizia municipale e della segnaletica da questi indicata assume che le caratteristiche stradali non erano improntate alla presenza di una pista ciclabile in assenza di specifica segnalazione verticale in coincidenza delle diverse intersezioni stradali ai sensi dell'art.39 comma 1 lett.c) Cod.della Strada e art.122 Reg.att., laddove nella specie esisteva una interruzione costituita da un passo carrabile.Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'imputata nella determinazione del sinistro, in quanto in contrasto con le deposizioni dei testi, nonché con la planimetria redatta dal verbalizzante da cui era possibile dedurre che il velocipede si era spostato sulla sinistra all'atto di superare il pedone con il cane al guinzaglio finendo per investirlo, in tal modo violando varie disposizioni del codice della strada in ordine alla velocità da tenere in fase di incrocio e di sorpasso, di distanza laterale da osservare e di obbligo di segnalazione della propria presenza lungo il marciapiede.

Sotto diverso profilo escludeva che dagli elementi acquisiti potesse inferirsi un giudizio di responsabilità a carico della CERONI in ragione del malgoverno del cane laddove, alla stregua delle testimonianze in atti, non era risultato dimostrato che il cane si fosse inoltrato all'interno della corsia transitata dai velocipedi, o avesse rappresentato una illegittima turbativa alla marcia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente, agli effetti penali, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto alla ricorrente venuto ad estinzione per intervenuta prescrizione, maturata in data 19 Marzo 2021, già considerati i periodi di sospensione del dibattimento nei gradi di merito come risultanti dai verbali di udienza in cui sono indicati i suddetti differimenti per impedimenti concernenti la difesa dell'imputata e le adesioni all'astensione proclamata all'Unione delle Camere penali. D'altro canto le doglianze della CERONI non risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie come più oltre verrà evidenziato, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, quantomeno ai fini civili, di talchè il rapporto processuale risulta essersi regolarmente costituito.

2. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen., ancorché in costanza di una causa estintiva della responsabilità penale in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, la sentenza deve essere annullata con conseguente rinvio al giudice di appello in sede civile competente per valore. Invero il giudice di appello, come prospettato nel secondo motivo di ricorso, ha tratto conseguenze del tutto contraddittorie ed illogiche dal combinato esame delle risultanze testimoniali acquisite agli atti, di cui pure ha fornito ampio e congruo richiamo.

Invero dal tenore di tale testimonianze, come riportato in sentenza, e dalla ricostruzione planimetrica del sinistro, appare di tutta evidenza la equivocità della circostanza relativa all'area in cui si realizzò la interferenza tra cane al guinzaglio con il ciclista che proveniva da tergo, così da non potersi affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che fu il cane ad ostacolare la marcia del velocipede all'interno del settore a questo riservato, ovvero se il ciclista ebbe a sbandare oltre il tracciato riservata alle biciclette, finendo per attingere il cagnolino.

Come evidenziato nel ricorso l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro assume rilievo decisivo per circoscrivere il contenuto degli obblighi rispettivamente gravanti sugli utenti della strada che si trovavano a fare uso del bene stradale, in parte destinato alla circolazione dei pedoni, in parte adibito a pista ciclabile, così da definire la questione sulla responsabilità civile del pedone, laddove le deposizioni rese dai testimoni risultano fortemente dissonanti e il giudice di appello ha abbracciato una delle possibili ricostruzioni senza fornire alcuna spiegazione logico giuridica sulla scelta operata, imponendosi pertanto una pronuncia di annullamento 3.

All'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili consegue, ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Accoglie il ricorso agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette altresì la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Roma 19 Maggio 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini 'T P i cci LU)--e-% LFU n CORTE DI CASSAZIONEu,k,,r, CENTRALE S')e lOv‘_\tAL ,