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Sentenza — n. 32957/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls drunk driving conviction due to statute of limitations expiration during appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32957/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's conviction for driving under the influence without remanding the case. The defendant argued for reduced penalties and procedural errors, but the court found the crime extinguished by prescription. Consequently, the judgment was voided because the prosecution period had expired before the appeal could be fully resolved.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 c.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription during appellate proceedings, the judgment must be annulled without remand, as the prosecution period has definitively expired.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime drunk driving offense annulment without remand extinguishment of criminal liability idoneità alla guida esame dell'alito inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 131 bis cod. pen
Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..
artt. 354 cod. proc. pen
Violazione degli artt. 354 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen..
art. 164 cod. pen
Vizio di motivazione in ordine all'art. 164 cod. pen..
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
La doglianza prospettata con l'unico motivo di ricorso - mancato avviso della fa- coltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Ri- sulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001
231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNONI ARMAN DINO nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 21/07/1972 avverso la sentenza del 17/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DELTA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 gennaio 2019, con cui Brunoni Armandino era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S., perché sorpreso a guidare l'autovettura Fiat Punto tg.

AJ 872 YG di sua proprietà in stato da far pre- sumere l'alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti o di sostanze psico- trope, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti clinico - tossicologici tesi a verificare il suddetto stato (in Bologna il 7 novembre 2014). Limitando la trattazione alle questioni prospettate coi motivi di ricorso, la Corte territoriale ha rilevato che, in ordine al reato in esame, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per l'attuazione dell'alcoltest non ricorre se l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento.

Ricorre poi la preclusione oggettiva all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla luce dei due precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e per il reato di guida in stato di ebbrezza, per cui non era ipotizzabile la natura occasionale condotta illecita, in quanto gli stessi provavano la sua inclinazione alla trasgressione delle re- gole. Non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi sulla valutazione della personalità dell'imputato e, in presenza di dati negativi quali i precedenti penali e la condotta oppositiva manifestata con la condotta in esame.

I precedenti penali non consentivano di formulare la prognosi favorevole ai fini della concessione della sospensione condizionale. La durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida era stata disposta nel minimo, per cui non era suscettibile di ulteriore riduzione.

2. Il Brunoni, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Si deduce che l'imputato non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. 2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Si osserva ricorrevano i presupposti per l'applicazione di tale istituto, tenuto conto della diversa natura di due precedenti penali ritenuti ostativi. Inoltre, non era stato valutato l'esiguo disvalore i fatti oggetto di giudizio. 2.3.

Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che il rifiuto di sottoporsi all'accertamento non poteva essere valutata ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituendo la condotta tipica del reato contestato. Peraltro, non era stato valutato il comportamento collaborativo durante l'intero processo. 2.4. Vizio di motivazione in ordine all'art. 164 cod. pen.. Si deduce che il diniego del beneficio della sospensione condizionale non era stato motivato 3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (7 novembre 2014) e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..

La doglianza prospettata con l'unico motivo di ricorso - mancato avviso della fa- coltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., vizio di nullità tempestivamente dedotto entro la sentenza di primo grado - non può essere considerata prima facie infondata e si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Ri- sulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818;

Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emer- gano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompa- tibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il 7 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ald spos. o .. Francesco