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Sentenza — n. 32279/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32279/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32279/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082].

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32279/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082].

Parole chiave

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imprese di costruzione società immobiliare restituzione di fondo responsabilità dell'amministratore indennizzo per detenzione ingiustificata amministrazione infedele
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAIMO GIUSEPPE nato a BORGETTO il 20/12/1965 avverso l'ordinanza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Palermo/ con ordinanza del 28 Maggio 2020 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente GIAIMO Giuseppe in relazione alla detenzione agli arresti domiciliari sofferta dalla data del 23 Aprile 2013 al 13 Giugno 2014 per ipotesi di intestazione fittizia di impresa commerciale (Euro Calcestruzzi) al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione c E •9 patrimoniale ai sensi dell'art. 12 quinquies L.356/92 àp~ nei confronti - di VALENZA Benedetto.

2. La Corte di Appello di Palermo, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, rilevava che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a gravissima leggerezza e ad imprudenza in quanto, pure assolto dai reati ascritti, aveva accettato di gestire la suddetta azienda per conto del VALENZA laddove la sentenza assolutoria, intervenuta con formula dubitativa, si era limitata ad escludere il raggiungimento di una prova tranquillizzante sulla responsabilità. In particolare il giudice della riparazione osservava che dagli atti del processo emergeva la consapevolezza del GIAIMO di non essere il titolare effettivo dell'azienda del VALENZ anche se la gestiva uti dominus a vantaggio dell'amico.

A tal proposito richiamava genericamente il contenuto dell'ordinanza cautelare ove si faceva riferimento ad alcune intercettazioni telefoniche da cui risultava che il ricorrente era del tutto inserito nel meccanismo organizzato dal VALENZA per mascherare la effettiva titolarità della società. Sotto diverso profilo censurava, ai fini riparatori, i rapporti intrattenuti dal GIAIMO con il VALENZA, sebbene questi fosse sottoposto ad una gravosa misura di prevenzione.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, GIAIMO Giuseppe. assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per avere il provvedimento impugnato travalicato il perimetro valutativo assegnato al giudice della riparazione; in particolare lamentava che, al fine di escludere la riparazione, la Corte di Appello aveva utilizzato argomenti indiziari, valorizzati dal giudice della cautela, senza considerare che i fatti, posti a fondamento della misura, erano stati esclusi nel giudizio assolutorio, anche in relazione alla posizione del VALENZA; che le misure di prevenzione alle quali il GIAIMO ed il VALENZA erano stati assoggettati erano state revocate per insussistenza dei presupposti applicativi, e che era risultato ampiamente provato che il VALENZA non aveva avuto alcun rapporto di affari con l'impresa EURO CALCESTRUZZI, di cui si assumeva la falsa intestazione in capo al GIAIMO e che la Corte di Appello aveva del tutto mancato di indicare quali fossero le condotte specifiche, anteriori o successive all'adozione della misura, non escluse nel giudizio di merito, che avessero contribuito, per grave e inescusabile leggerezza del ricorrente, all'adozione o al mantenimento della cautela di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082].

3. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) allaluce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o t 4 4"rv 7 neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

4. Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva ebu)— quando, alternativamente, detto atteggiamento:

1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;

2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sennpreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;

3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (deo. 21/01/2009), Rv. 242538].

5. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testè richiamati. Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza una serie di circostanze già utilizzate a fondamento del titolo cautelare e richiama soltanto alcune intercettazioni telefoniche, senza peraltro evidenziarne il contenuto, da cui risulterebbero gravi indizi di responsabilità a carico del prevenuto per il reato contestato. 5.1 Sotto un primo profilo l'argomento utilizzato dalla Corte di Appello per riconoscere valore sintomatico al fatto che il ricorrente sia stato assolto dal reato ascritto per insufficienza di prove si scontra con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e, a tal riguardo, non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione, sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.530 cod. proc. pen. (sez.4, 30.3.2004 n.22924, Min.Econ.Fin. in proc.Zitello, Rv.228791). 5.2 Invero il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e specifici, esaminando la condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo l'adozione della cautela, da valutarsi in concreto e con valutazione ex ante e non deve trattarsi di circostanze escluse dalla pronuncia assolutoria.

Invero il giudice distrettuale riconosce la colpa ostativa alla riparazione alla stregua del medesimo materiale che aveva fondato la cautela, ma non si confronta con il giudizio espresso dal giudice dell'assoluzione, sia pure con formula dubitativa laddove ha riconosciuto l'insussistenza del fatto in relazione alla ipotesi che il GIAIMO Giuseppe avesse operato quale fittizio intestatario dell'azienda rimasta nella concreta disponibilità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale.

6. Invero il giudice distrettuale non poteva limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento de U:a ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andava svolta ex ante e a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che ì fatti sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi.

Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la stessa condotta di quest'ultimo, al tempo dell'adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell'indagato.

Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che si trova alla base dell'istituto (S.U. n.51779 del 28.11.2013, Nicosia Rv 257606).

7. Il giudice della riparazione nella specie confonde pertanto il piano della cautela con quello del giudizio; in quanto si limita a richiamare il patrimonio indiziario che aveva fondato la misura cautelare senza indicare le specifiche condotte riconducibili al GIAIMO, che non siano rimaste escluse nel giudizio assolutorio, che possono fondare il giudizio sulla ricorrenza di colpa ostativa, tali da avere indotto in errore l'autorità giudiziaria nel disporre o mantenere la misura cautelare.

8. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo. Cos