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Sentenza — n. 32278/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming reformatio in pejus regarding reduced overall sentence after acquittal on one count.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32278/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court rejected the appellant's claim that the appellate court violated the prohibition of reformatio in pejus by increasing the fine after acquitting him on the drug trafficking charge. The court held that the appellate judge had the freedom to set a fine within the statutory range for the remaining offense, provided the total sentence remained lower than the first-instance judgment. Consequently, the appeal was dismissed because the overall penalty was not increased despite the structural change in the continued offense.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. pen.; The prohibition of reformatio in pejus does not prevent an appellate court from increasing the fine for a specific offense after acquitting on another, provided the total sentence remains lower than the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in pejus continuation of offenses drug trafficking appellate sentencing statutory range total sentence reduction acquittal effect imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez.1, 10.4.2019, Jerevija Nikoll, Rv.276196
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZWIT MOHAMED nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.ZWIT Mohamed ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di BolognTche, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il ricorrente dal reato di ricettazione e, in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente qualificato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro mille di multa. Assume il ricorrente violazione di legge per reformatio in pejus della sentenza di primo grado relativamente alla pena pecuniaria( la quale, indicata in euro 1.200 dal giudice di primai cure in relazione al reato di ricettazione aumentata ad euro 1.500 per il reato satellitet concernente gli stupefacenti, era stata poi determinata in euro 1.500 in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente da parte del giudice di appello, in quanto si era realizzato in tale modo un risultato peggio- rativo, in relazione ai singoli componenti del calcolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Non viola il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art.597 cod.pen. il giudice della impugnazione che/ quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la re-iudicanda satellite diventi quella più grave o cambi la qualificazione giuridica di quest'ultima), apport4 per uno dei fatti unificati dalla identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pure non irrogando una pena complessivamente mag- giore (sez.1, 10.4.2019, Jerevija Nikoll, Rv.276196). Parimenti nella fattispecie che ci occupa, una volta sciolto il vincolo della continuazione in ragione della pro- nuncia assolutoria rispetto ad uno dei reati e dovendo il giudice rideterminare la pena in relazione a quello che, nella struttura del reato continuato, era un reato satellite, il giudice ha libertà di muoversi all'interno della forbice edittale di detto reato, con il limite dell'obbligo dell'applicazione di una pena inferiore complessi- vamente a quella fissata dal primo giudice nel reato continuato.

In t?_airteicoe laLfèrci% il e relazione alla indicazione della pena pecuniaria, non può ritenersi ials~la re- formatio in pejus per essere stata la pena base indicata in misura superiore a quella fissata dal giudice di primo grado con riferimento ad altro reato, tenuto conto dell'autonomia di ciascuna fattispecie e dalla impossibilità di operare un con- fronto tra le forbici edittali delle due fattispecie.

2. Da un lato, infatti la pena detentiva, associata a quella pecuniaria, in relazione alla ipotesi di cui all'art.73 Dpr 309/90 risulta essere stata notevolmente diminuita rispetto alla pena base fissata in primo grado per il reato di ricettazione (così da potersi riconoscere una pena complessiva decisamente inferiore) è dall'altra, in relazione al trattamento sanzionatorio previsto dall'art.73 comma 5 Dpr 309/90, la pena pecuniaria minima (euro 1.032) è di molto superiore a quella prevista per il reato di ricettazione (euro 516) e Ore pertanto anche sotto questo profilo il giu- dice di appello risulta essersi adeguato alla diversa forbice edittale prevista per il reato residuato dallo scioglimento del vincolo della continuazione, in relazione al quale è intervenuta pronuncia assolutoria. In ogni caso il risultato finale non è superiore a quello indicato dal primo giudice neppure in relazione alla pena pecu- niaria.

3. Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente / Ugo Bellini Em 9'nuele /V/ t / DE