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Sentenza — n. 32275/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32275/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: BERLINGIERI LUIGI nato a LAMEZIA TERME il 21/07/1997 avverso la sentenza del 24/01/2019 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. E' presente l'avvocato VILLELLA DOMENICO MICHELE del foro di LAMEZIA TERME in difesa di BERLINGIERI LUIGI che chiede l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32275/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il PG ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissibilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., assumendo che in ragione della circostanza aggravante ad effetto spe- ciale contestata, ai sensi degli art.131 bis I e IV comma cod.pen. non poteva tro- vare ingresso l'istituto in quanto la pena detentiva travalicava i cinque anni di reclusione, che costituiwf requisito di ammissibilità dell'istituto.

Parole chiave

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aggravamento della pena limite legale massimo limiti dell'aggravio contravvenzione rapina qualificata pignorabilità limitata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: BERLINGIERI LUIGI nato a LAMEZIA TERME il 21/07/1997 avverso la sentenza del 24/01/2019 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. E' presente l'avvocato VILLELLA DOMENICO MICHELE del foro di LAMEZIA TERME in difesa di BERLINGIERI LUIGI che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in persona del GOT in data 24.1.2019, con la quale era stata riconosciuta a BERLINGIERI Luigi la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in rela- zione al reato di furto, aggravato dalla destrezza, di una borsa custodita all'interno di un veicolo.

2. Il PG ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissibilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., assumendo che in ragione della circostanza aggravante ad effetto spe- ciale contestata, ai sensi degli art.131 bis I e IV comma cod.pen. non poteva tro- vare ingresso l'istituto in quanto la pena detentiva travalicava i cinque anni di reclusione, che costituiwf requisito di ammissibilità dell'istituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere accolto in ragione della preclusione alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., dovuta al limite di pena previsto per l'ac- cesso al beneficio con riferimento al reato di furto mono—aggravato di cui agli art.624 e 625 n.2 cod.pen. Invero il limite di pena di cinque anni nel massimo, espressamente previsto dall'art.131 bis I comma cod.pen, impedisce l'applicazione dell'istituto alla fatti- specie in esame laddove il successivo comma quarto precisa che ai fini della de- terminazione della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale e in quest'ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art.69 cod.pen.

2. Nel caso in esame pertanto per effetto della circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 2 cod pen, non espressamente esclusa dal giudice di merito che ha ammesso l'imputato al beneficio, ma anzi espressamente riconosciuta nel giu- dizio delibativo a seguito di remissione della querela, il limite di pena di cinque anni risulta oltrepassato, oscillando la forbice edittale per la ipotesi di furto mono- aggravato tra uno e sei anni di reclusione, di talchè non ricorrevano le condizioni di applicabilità del beneficio.

3. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente per l'appello ai sensi dell'art.569 4 comma cod.proc.pen. e pertanto alla Corte di Appello di Catanzaro/ per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio„ per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 20 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Emay(),,T199i Ù DEPOSiTAT