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Sentenza — n. 32074/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32074/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32074/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 5 marzo 2020 il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Carbonara Maria Caterina, Russo Francesco Giovanni, D'Amelio Alessandro e Marinacci Stefano, indagati per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere cagionato a De Carlo Ernesto, lesioni personali, nell'ambito del rapporto di cura.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 175 cod. proc. pen, art. 408 comma 2 cod. proc. pen, art. 410 bis comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32074/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Proponeva opposizione, chiedendo di essere rimessa in termini, la persona offesa, la quale sosteneva di essere venuta a conoscenza del provvedimento solo in data 20 ottobre 2020, in occasione della richiesta di copie delle relazioni dei consulenti nominati dal pubblico ministero, non avendo, invece, ricevuto avviso ai sensi dell'art. 408, commi 2 e 3 cod. proc. pen.. Il G.I.P. disponeva non luogo a provvedere, essendo il procedimento già stato archiviato.

Parole chiave

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denuncia mendace accuse di truffa altri capi d'accusa procedura per diffamazione accuse di abuso accusa

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
presso il Tribunale di Lecce ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Carbonara Maria Caterina, Russo Francesco Giovanni, D'Amelio Alessandro e Marinacci Stefano, indagati per il reato di cui all'art. 590 cod.
art. 175 cod. proc. pen
propone ricorso, a mezzo del suo difensore, De Carlo Ernesto, sottolineando la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., posto che l'assenza della notifica della richiesta di archiviazione ha impedito alla parte di proporre tempestiva opposizione all'archiviazione.
art. 408 comma 2 cod. proc. pen
pen., posto che la nullità del decreto di archiviazione per l'omessa notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 408 comma 2 cod. proc. pen.
art. 410 bis comma 3 cod. proc. pen
Ora, è lo stesso ricorrente che sottolinea di essere venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione in data 20 ottobre 2020, sicché avrebbe dovuto proporre il reclamo, di cui all'art. 410 bis comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CARLO ERNESTO nato a CAMPI SALENTINA il 01/12/1942 parte offesa nel procedimento c/ CARBONARA MARIA CATERINA nato a BARI il 05/04/1970 RUSSO FRANCESCO GIOVANNI nato a CANNOLE il 13/03/1956 D'AMELIO ALESSANDRO nato a LECCE il 06/07/1962 MARINACCI STEFANO nato a ORTA NOVA il 08/11/1959 avverso il decreto del 05/03/2020 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette/sentite le conclusioni del PG

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 5 marzo 2020 il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Carbonara Maria Caterina, Russo Francesco Giovanni, D'Amelio Alessandro e Marinacci Stefano, indagati per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere cagionato a De Carlo Ernesto, lesioni personali, nell'ambito del rapporto di cura.

2. Proponeva opposizione, chiedendo di essere rimessa in termini, la persona offesa, la quale sosteneva di essere venuta a conoscenza del provvedimento solo in data 20 ottobre 2020, in occasione della richiesta di copie delle relazioni dei consulenti nominati dal pubblico ministero, non avendo, invece, ricevuto avviso ai sensi dell'art. 408, commi 2 e 3 cod. proc. pen.. Il G.I.P. disponeva non luogo a provvedere, essendo il procedimento già stato archiviato.

2. Avverso il provvedimento del G.I.P. propone ricorso, a mezzo del suo difensore, De Carlo Ernesto, sottolineando la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., posto che l'assenza della notifica della richiesta di archiviazione ha impedito alla parte di proporre tempestiva opposizione all'archiviazione.

3. Con requisitoria scritta/ il Procuratore della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Erroneamente, infatti, la persona offesa invoca l'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., posto che la nullità del decreto di archiviazione per l'omessa notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 408 comma 2 cod. proc. pen. deve essere fatta valere, in forza del disposto dell'art.410 bis, comma 3 cod. proc. pen., con reclamo al Tribunale in composizione monocratica, da presentarsi entro i quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione. Ora, è lo stesso ricorrente che sottolinea di essere venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione in data 20 ottobre 2020, sicché avrebbe dovuto proporre il reclamo, di cui all'art. 410 bis comma 3 cod. proc. pen., entro il 4 novembre 2020, anziché chiedere di essere rimessa in termini con istanza presentata il 20 novembre 2020.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C ì deciso il 20/05/2021 onsigliere estensore Il President9' ura Nardin Emanuele Oi Salvo , . DEPOSITATO W CANCE