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Sentenza — n. 32073/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32073/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32073/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 febbraio 2020 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di Luigi Nostrato per il riconoscimento dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in custodia carceraria dal 15 aprile al 18 aprile 2008, data nella quale Là:Fp:IO, gli è stata imposta dO G.I.P. dè Tribunale di Napoli la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perdurata sino all'annullamento dell'ordinanza applicativa da parte dei Tribunale del riesame, per difetto del grave quadro indiziario in relazione alla contestazione del reato di estorsione, dal quale è stato definitivamente assolto con sentenza del Tribunale di Napoli del 9 novembre 2011, divenuta irrevocabile, con la formula 'per non aver commesso il fatto'.

Regesto Legislator

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art. 314, comma 1 cod. proc. pen, art. 314, comma 2 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32073/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la doglianza lamenta la violazione dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Sostiene che la decisione della Corte territoriale tiene in considerazione solo quanto prospettato nel provvedimento del G.I.P., senza neppure dare conto del fatto che nel pronunciare l'annullamento dell'ordinanza il Tribunale per il riesame si è limitato a rileggere il medesimo quadro probatorio, né che proprio sulla base di quell'iniziale compendio è stata pronunciata l'assoluzione 'per non aver commesso il fatto'. Rileva che la fattispecie non può essere inquadrata nel primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ma deve essere ricondotta alla previsione del secondo comma della disposizione, trattandosi di un'ipotesi di ingiustizia formale.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata assistenza riabilitativa esecuzione delle pene impunità omissione di soccorso remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 314, comma 1 cod. proc. pen
L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'istante ostativa ai sensi dell'art. 314, comma 1 cod.
art. 314, comma 2 cod. proc. pen
Con la doglianza lamenta la violazione dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.
art. 314 cod. proc. pen
Rileva che la fattispecie non può essere inquadrata nel primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ma deve essere ricondotta alla previsione del secondo comma della disposizione, trattandosi di un'ipotesi di ingiustizia formale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOSTRATO LUIGI nato a POZZUOLI il 13/10/1980 avverso l'ordinanza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2020 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di Luigi Nostrato per il riconoscimento dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in custodia carceraria dal 15 aprile al 18 aprile 2008, data nella quale Là:Fp:IO, gli è stata imposta dO G.I.P. dè Tribunale di Napoli la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perdurata sino all'annullamento dell'ordinanza applicativa da parte dei Tribunale del riesame, per difetto del grave quadro indiziario in relazione alla contestazione del reato di estorsione, dal quale è stato definitivamente assolto con sentenza del Tribunale di Napoli del 9 novembre 2011, divenuta irrevocabile, con la formula 'per non aver commesso il fatto'.

2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'istante ostativa ai sensi dell'art. 314, comma 1 cod. proc. pen., osservando che, seppure Luigi Nostrato è risultato estraneo all'estorsione posta in essere da Gennaro Aresini nei confronti di Achille Iannuzzi -al quale il primo aveva richiesto, prospettando ritorsioni, la somma di euro mille per la restituzione dell'autovettura oggetto della rapina ai danni di un familiare- nondimeno, la solidità del quadro indiziario a suo carico era riconducibile anche al comportamento tenuto dal medesimo.

Egli, infatti, non solo conosceva Aresini, ma era presente con lui nella piazza ove questi aveva dato convegno alla vittima per la consegna del denaro. In quell'occasione, Nostrato, all'arrivo di Iannuzzi a bordo di uno scooter, aveva rivolto ad Aresini la frase, udita dai Carabinieri appostatisi in borghese, 'ecco i soldi valli a prendere', ciò dimostrando la sua frequentazione dell'autore del delitto e la prossimità ad ambienti criminali, mentre l'apparenza della sua colpevolezza era corroborata dall'immediata fuga alla vista dei militari.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Luigi Nostrato, a mezzo del suo difensore, formulando un unic? articolato motivo.

4. Con la doglianza lamenta la violazione dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Sostiene che la decisione della Corte territoriale tiene in considerazione solo quanto prospettato nel provvedimento del G.I.P., senza neppure dare conto del fatto che nel pronunciare l'annullamento dell'ordinanza il Tribunale per il riesame si è limitato a rileggere il medesimo quadro probatorio, né che proprio sulla base di quell'iniziale compendio è stata pronunciata l'assoluzione 'per non aver commesso il fatto'. Rileva che la fattispecie non può essere inquadrata nel primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., ma deve essere ricondotta alla previsione del secondo comma della disposizione, trattandosi di un'ipotesi di ingiustizia formale.

Sottolinea l'inconferenza delle considerazioni svolte dall'ordinanza in ordine alla negativa personalità di Nostrato ed alle sue frequentazioni, non solo per la sussistenza di una tipica ipotesi di ingiustizia formale, ma anche per il mancato assolvimento dell'onere motivazionale, che non dispensa il giudice della riparazione dall'individuare il nesso causale fra le circostanze attribuite all'interessato e la misura adottata nei suoi confronti.

5. Con requisitoria scritta/ il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sottolineando la sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art.314, comma 2 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ora, il presupposto da cui muovere, in caso di revoca da parte del Tribunale del riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare è stato prkisato dalle Sezioni Unite che hanno chiarito che "La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., esclusivamente nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766301; ex multis successivamente Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Ministero Dell'Economia Delle Finanze, Rv. 270102). Si tratta, infatti, di un'autonoma ipotesi generatrice del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, qualificata come "ingiustizia formale" che si realizza nel caso della insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, allorquando l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi identici elementi già a disposizione iudice della cautela ed unicamente in ragione della loro diversa valutazione.

In simili casi la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto non può che essere esclusa, perché sin dall'inizio il giudice delle indagini preliminari era nella condizione di avvedersi dell'insussitenza dei presupposti della privazione della libertà sulla base del medesimo quadro probatorio ritenuto dal tribunale del riesame inidoneo alla sua applicazione Quando si profila, infatti, la riconoscibilità della illegittimità della misura da parte del G.I.P. nel momento in cui emise il provvedimento, essendo a sua disposizione tutti quegli stessi elementi considerati successivamente ~dal tribunale in sede di riesame non può sostenersi neppure astrattamente la sussistenza della coefficienza causale della condotta del soggetto colpito dalla misura cautelare.

Cio perché, in buona sostanza, se dal medesimo quadro probatorio possono scaturire decisioni di segno diverso ed opposto, ciò significa che 'i-comportamento tenuto dall'interessato costituisce elemento neutrale e l'illegittimità della misura cautelare ex post equivale alla sua illeggittimità ex ante:il che rende sempre la riparazione comunque dovuta.

3. Nel caso di specie la Corte di appello si limita a riprendere la dinamica dei fatti che condussero all'arresto ed alla sua convalida, nonché all'adozione della misura, come risultante dall'ordinanza dal G.I.P., senza neppure confrontarsi con il contenuto dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che ne ha disposto l'annullamento, al fine di verificare se í provvedimenti si siano basati sul medesimo compendio indiziarlo e se la decisione derivi dalla valutazione di elementi nuovi, eventualmente anche attraverso materiali probatorì in precedenza non considerati, perché acquisiti successivamente.

4. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli Cosi deciso il 20/05/2021 Il Consigliere estenso