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Sentenza — n. 32072/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32072/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BAKLOUTI ABDESSALEM nato a SFAX( TUNISIA) il 23/09/1974 avverso la sentenza del 03/10/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Baklouti Abdessalem la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e di euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, C.d.S..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Si deduce che il calcolo della diminuzione per il rito era errato, avendo comportato una riduzione della pena detentiva oltre il terzo, cioè da 70 a 40 giorni. Tale errore si era riverberato sul computo delle giornate di lavoro di pubblica utilità ed aveva con- dotto all'applicazione di una pena illegale in quanto erronea per difetto.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata riduzione della multa infrazione privilegiata violazione della legge sugli stupefacenti riduzione della pena contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Baklouti Abdessalem la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e di euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BAKLOUTI ABDESSALEM nato a SFAX( TUNISIA) il 23/09/1974 avverso la sentenza del 03/10/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Baklouti Abdessalem la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e di euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, C.d.S..

Il calcolo di pena era il seguente: - pena base di mesi 2 e giorni 15 di arresto ed euro 1.500 di ammenda; - aumentata per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, C.d.S. a mesi 2 e giorni 10 di arresto ed euro 2.000 di ammenda; - ridotta per il rito a mesi 1 e giorni 10 ed euro 1.500 di ammenda; - convertita la pena principale (detentiva e pecuniaria) in lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 46.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Si deduce che il calcolo della diminuzione per il rito era errato, avendo comportato una riduzione della pena detentiva oltre il terzo, cioè da 70 a 40 giorni. Tale errore si era riverberato sul computo delle giornate di lavoro di pubblica utilità ed aveva con- dotto all'applicazione di una pena illegale in quanto erronea per difetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico mini- stero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per Cassazione è propo- t t / 1. 7 tid ( (2 ( i nibile solo nel caso di pena illegale o ip m i er app idi non punibilitl _ ì di cui all'rf. 129, a 1, cod. p/rdc. pen. (Sez-."2, r1.7683 dej L.12/111 -ic Rv . 2 3431). 17_ _/ Questa Corte ha precisato altresì che, per qualificare illegale la pena, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).Ciò posto, nella fattispecie, come dedotto dalla Procura ricorrente, effettivamente dal calcolo di pena sopra riportato emerge che la riduzione finale per il rito prevista ex art. 444 cod. proc. pen. eccede la misura di un terzo e, per tale ragione, la pena risulta illegale.

Peraltro, nel calcolo di pena, erroneamente non era disposto l'aumento per l'ag- gravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, C.d.S. ed, anzi, la pena detentiva era diminuita.

3. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conse- guente trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per il prosieguo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposite_, Emansele YSalvo ,(.. DEPOSITATO IN