Sentenza — n. 32071/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTAUDO CLAUDIO (RINUNCIANTE) nato a CARIATI il 25/07/1986 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. ) r
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32071/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa del CRISTAUDO rappresentando la parziale destinazione dello stupefacente al consumo personale, la riconducibilità dei fatti alla ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e l'assenza, ovvero l'affievolimento delle esigenze cautelari in capo al prevenuto. Con istanza depositata in data 3 Maggio 2021 sottoscritta personalmente anche dal ricorrente con autentica da parte del difensore, il ricorrente CRISTAUDO ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione sostenendo di avervi perso interesse per essere stato definito il giudizio tramite patteggiamento, con effetti anche sotto il profilo cautelare.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTAUDO CLAUDIO (RINUNCIANTE) nato a CARIATI il 25/07/1986 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. ) r
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare rigettava la impugnazione di CRISTAUDO Claudio nei cui confronti l'ufficio GIP di Catania aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenzione illegale di arma da sparo clandestina e ricettazione.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa del CRISTAUDO rappresentando la parziale destinazione dello stupefacente al consumo personale, la riconducibilità dei fatti alla ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e l'assenza, ovvero l'affievolimento delle esigenze cautelari in capo al prevenuto. Con istanza depositata in data 3 Maggio 2021 sottoscritta personalmente anche dal ricorrente con autentica da parte del difensore, il ricorrente CRISTAUDO ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione sostenendo di avervi perso interesse per essere stato definito il giudizio tramite patteggiamento, con effetti anche sotto il profilo cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della discussione del presente ricorso, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 3 Maggio 2021, sottoscritta personalmente con sottoscrizione autenticata nel rispetto delle forme di legge. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per la cessazione dell'interesse alla decisione, sopravvenuta alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non risulta configurabile una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (In materia di procedimento "de libertate" sez.1, n.11302 del 19.9.2017, Rezmuves, Rv.272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in