Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32070/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

FALL Adama ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi tre di reclusione ed € 600 di multa in relazione a ipotesi di spaccio di una singola dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 32070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si rammenta inoltre che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni ge- nerali previste dall'art. 240 cod. pen. (per tutte vds. Sez. 2, Sentenza n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247).

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca penale detenzione di stupefacenti traffico di cocaina azione di risarcimento danni da sequestro beni sequestrati privazione illegittima della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 240 cod. pen
309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni ge- nerali previste dall'art. 240 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL ADAMA (CUI 050AIT8) nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FALL Adama ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi tre di reclusione ed € 600 di multa in relazione a ipotesi di spaccio di una singola dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (euro 380,00) sequestrata, non essendo motivata la rela- zione di derivazione dal reato del denaro sequestrato, atteso che il corrispettivo della cessione - e quindi il provento del reato - era limitato ad euro 40,00 e per- tanto risultava ingiustificato il provvedimento ablatorio in relazione alla maggiore parte della somma in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata.

3. Fondato risulta il motivo di ricorso poiché, a fronte di statuizione suscettibile di impugnazione per violazione di legge in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione (misura di sicurezza della confisca), il giudice non ha fornito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato. Ora, in base ai principi affermati dalla Corte di legittimità in tema di patteggia- mento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trat- tandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui abiezione deve essere giusti- ficata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottra- zione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 20/01/2015, Anibaldi, Rv. 262399).

Si rammenta inoltre che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni ge- nerali previste dall'art. 240 cod. pen. (per tutte vds. Sez. 2, Sentenza n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247).

4. Nella specie la giustificazione posta a base con il provvedimento ablativo ri- sulta talmente minimale da non palesare se il giudice del patteggiamento abbia ritenuto che l'intero importo sequestrato risulti provento dal reato in contesta- zione, ovvero se debba ritenersi collegato a precedenti attività di cessione. 4.1 Invero in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti pre- visto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costi- tuiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv.

Sez.6, 17.10.2017, Landi, Rv.272204) e in ogni caso il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede.

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla disposta con- fisca del denaro con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 Maggio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bell