Sentenza — n. 32068/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOTI ANTONIO nato a MESSINA il 11/06/1993 avverso la sentenza del 06/12/2019 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (euro 960,00) sequestrata, per as- senza di motivazione sulla relazione di pertinenzialità del denaro sequestrato ri- spetto al reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOTI ANTONIO nato a MESSINA il 11/06/1993 avverso la sentenza del 06/12/2019 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
PWrOti 1. FOTI ertairicorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi sei di reclusione ed C 2.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di circa 32 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro (euro 960,00) sequestrata, per as- senza di motivazione sulla relazione di pertinenzialità del denaro sequestrato ri- spetto al reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il primo profilo di doglianza sopra richiamato è inammissibile in quanto asso- lutamente generico, privo di fondamento nonché escluso dai motivi di impugna- zione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'ar- ticolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, il quale limita il ricorso per cassazione avverso la sen- tenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso..
4. Fondata risulta invece la seconda ragione di doglianza poichè, a fronte di sta- tuizione suscettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo og- getto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giudice non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni per cui il denaro in sequestro sia stato ritenuto provento o profitto del reato, trattandosi di ipotesi di mera detenzione di stupefacente e non essendovi evidenza di pregresse attività di cessione. Invero in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata. 'E stato affer- mato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez.6, 17.10.2017, Landi, Rv.272204); in ogni caso il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede.
Lydiz 5. La sentenza impugnata va annullata pertanto con riferimento esclusivo alla confisca del denaro con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 Maggio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Patrl iccial DEPOSITATO N CANCaLERIA o