Sentenza — n. 32067/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 giugno 2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, resa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Emanuela Calvo è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere ceduto a Svitlana Survaieva tre flaconi contenenti mg. 300 lordi di sostanza stupefacente del tipo metadone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 32067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione si sottrae, pertanto, a qualsivoglia censura, ponendosi in linea con gli enunciati della giurisprudenza di legittimità, supra riportati e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 131 bis cod. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVO EMANUELA (CUI 01XNBIE) nato a ROMA il 14/07/1975 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, resa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Emanuela Calvo è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere ceduto a Svitlana Survaieva tre flaconi contenenti mg. 300 lordi di sostanza stupefacente del tipo metadone.
2. Avverso la sentenza propone ricorso Emanuela Calvo, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale lamenta la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità, nonostante la tenuità dell'offesa. Rileva che la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi della disposizione, in assenza del requisito dell'abitualità della condotta, la cui sussistenza è stata ricavata non da precedenti penali, ma dalle dichiarazioni testimoniali dell'acquirente dello stupefacente, la quale ha riferito di avere acquistato più volte dall'imputata la sostanza ceduta in occasione del reato.
Assume che la contraddittorietà della motivazione si palesa laddove, da un lato, la Corte ha giudicato positivamente il comportamento processuale dell'imputata, per avere reso piena confessione, negando, tuttavia, di avere ceduto stupefacenti in altre occasioni, dall'altro, ha ritenuto credibile la narrazione della teste, circa la pluralità di cessioni, da ciò ricavando l'abitualità del comportamento illecito, in palese contrasto con il dettato normativo. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2021 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato 2. Per dare risposta al quesito posto con la doglianza introdotta va, preliminarmente, ricordato che l'abitualità, ostativa all'applicazione dell'istituto, può ravvisarsi quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. A questo proposito il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). La disposizione, infatti, secondo il Supremo Collegio: "intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali" (...). Parimenti non oscuro è il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole». In primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.
In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto (...) L'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita. I reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti.
La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione).
3. La Corte territoriale, nondimeno, in questo caso, pur dando atto dell'esistenza di un solo precedente penale per rapina e lesioni personali, commesso in data 8 luglio 2014 (giudicato con sentenza divenuta irrevocabile) non ha ritenuto ostative alla concessione della causa di non punibilità le mere dichiarazioni della testimone, come sostenuto dalla ricorrente, ma l'intrinseca gravità della condotta consistita nella cessione di un non irrilevante quantitativo di sostanza psicotropa, e la circostanza, riportata dall'acquirente, della sua dedizione 'abituale' all'attività di spaccio, essendo emerso che ella le aveva ceduto stupefacenti in una pluralità di occasioni. La sentenza, dunque, fonda il diniego sulla gravità della condotta in contestazione e sulla negativa personalità dell'imputata, ricavabile dalla ripetitività del comportamento illecito.
4. La motivazione si sottrae, pertanto, a qualsivoglia censura, ponendosi in linea con gli enunciati della giurisprudenza di legittimità, supra riportati e nel rispetto dei parametri di cui all'art. 131 bis cod. pen..
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deci il 4 giugno 2021 Il Consigli re estensore Il Presidente Maura Nar in