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Sentenza — n. 32065/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32065/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32065/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDINALI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/12/1968 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafela Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Pisa del 6 aprile 2017, con cui Cardinali Alessandro era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, C.d.S. (perché guidava un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gli - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale - in Pisa, 1'8 aprile 2013). 1.1.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. pen, art. 525 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32065/2021 — snpen · Corte di Cassazione: C.d.S.. Si osserva che l'apparecchio etilometro, col quale erano state effettuate le misu- razioni del tasso alcolemico, non era stato sottoposto alle obbligatorie verifiche an- nuali (funzionalità e taratura) fpure previste ex art. 379 disp. att. e 45 C.d.S., per cui ne derivava l'inutilizzabilità della prova acquisita. L'effettiva legittimità dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, quali l'omologazione e la corretta calibra- tura. 2.3. Violazione degli artt. 163, 164, 168 e 133 cod. pen..

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida abuso di alcol infrazione alle norme della circolazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. pen
Peraltro, la Corte di merito non ha tenuto conto della disposizione di cui all'art. 161 cod. pen., per cui l'aumento di un quarto, più un ulteriore quarto, determinava il superamento del limite massimo temporale di due anni.3.
art. 525 cod. proc. pen
Al ri- guardo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto giurispru- denziale in materia, affermando che il principio di immutabilità di cuì all'art. 525 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDINALI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/12/1968 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafela Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Pisa del 6 aprile 2017, con cui Cardinali Alessandro era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, C.d.S. (perché guidava un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gli - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale - in Pisa, 1'8 aprile 2013). 1.1.

Il Tribunale era pervenuto all'affermazione di responsabilità del Cardinali, di- sattendendo le considerazioni difensive sul presupposto che le dedotte mancate ve- rifiche periodiche di funzionalità degli apparecchi di misurazione del tasso alcolico non determinavano nessuna inutilizzabilità o inaffidabilità dei risultati raggiunti, occor- rendo provare in concreto la sussistenza di specifiche cause tecniche di malfunziona- mento; ciò che nella specie era mancato. Inoltre il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena inflitta al Cardinali con sentenza del Tribunale di Perugia del 22 maggio 2012 per altro reato di guida in stato di ebbrezza. 1.2.

La Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sus- sistenti le dedotte inutilizzabilitàri414 in relazione alla deposizione del Sovrintendente della Polstrada di Viareggio Stefano Tommasi, resa dinanzi al giudice che ha poi pro- nunciato sentenza, dovendo sussistere identità tra il giudice dinanzi al quale si forma i la prova e quello che decide; ipzé in ordine al preteso malfunzionamento dello stru- mento misuratore del tasso alcolico, non risultando tale circostanza in nessun modo provata. In particolare, in base al libretto metrologico prodotto dalla difesa, l'appa- recchio Drager risultava essere stato sottoposto a verifica con esito favorevole in data 31 maggio 2012 e, cioè, a distanza di nemmeno un anno rispetto al fatto per cui si procede.

La revoca della sospensione condizionale era stata legittimamente dichiarata dal giudice di primo grado, poiché il fatto nuovo, a seguito del quale può disporsi la revoca, deve verificarsi entro il periodo di tempo in cui il rapporto giuridico rimane pendente per effetto del concesso beneficio, periodo che ha inizio dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile (nella specie 7 luglio 2012). Causa della revoca è la commissione del reato entro il termine di due anni, trattandosi di contravvenzione (nella specie 1'8 aprile 2013), e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di chi era stato ammesso al beneficio, del quale l'imputato non poteva fruire.

Nemmeno risultava interamente decorso il termine di prescrizione del reato, avuto riguardo al lungo periodo di sospensione del suo corso - pari a mesi sei e giorni quindici in primo grado e a mesi nove in secondo grado - tale per cui il nuovo termine di prescrizione doveva individuarsi alla data del 20 luglio 2019.

2. Il Cardinali, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo 4 motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 525, 493 e 495 cod. proc. pen.. Si deduce che era mutato il giudice persona fisica in epoca successiva rispetto alla dichiarazione di apertura del dibattimento all'ammissione dei mezzi istruttori e che il subentrante non aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, salvo poi utilizzare in sentenza le prove illegittimamente formate. 2.2. Violazione degli artt. 186 C.d.S. e 379 disp. att.

C.d.S.. Si osserva che l'apparecchio etilometro, col quale erano state effettuate le misu- razioni del tasso alcolemico, non era stato sottoposto alle obbligatorie verifiche an- nuali (funzionalità e taratura) fpure previste ex art. 379 disp. att. e 45 C.d.S., per cui ne derivava l'inutilizzabilità della prova acquisita. L'effettiva legittimità dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, quali l'omologazione e la corretta calibra- tura. 2.3. Violazione degli artt. 163, 164, 168 e 133 cod. pen..

Si rileva che, alla luce della modesta entità della pena da applicare e dei limiti edittali di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., il Tribunale e la Corte di appello avrebbero potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto la Corte di appello si è limitata ad escludere la possibilità di concedere il beneficio in questione per la prognosi "negativa di recidiva", senza motivare oltremodo la deci- sione. 2.4. Violazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen.. Si deduce che il termine quinquennale di prescrizione del reato è decorso, pur tenendo conto delle plurime cause di sospensione della prescrizione intercorse du- rante i giudizi di merito.

In relazione alle documentate problematiche sanitarie, il difensore di fiducia aveva chiesto ed ottenuto tre rinvii per legittimo impedimento, per cui il periodo di sospensione doveva essere limitato a giorni sessanta per ciascun rinvio. Al contrario, erroneamente, la durata della sospensione è stata computata calcolando l'intero periodo di sospensione tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio e quella di trattazione (in particolare, in riferimento al periodo 13 luglio 2018 - 4 aprile 2019). Peraltro, la Corte di merito non ha tenuto conto della disposizione di cui all'art. 161 cod. pen., per cui l'aumento di un quarto, più un ulteriore quarto, determinava il superamento del limite massimo temporale di due anni.3.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (8 aprile 2013), del periodi di sospensione della prescrizione (per un totale di duecentododici giorni) e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.. La doglianza prospettata col primo motivo di ricorso - mutamento del giudice per- sona fisica in epoca successiva rispetto alla dichiarazione di apertura del dibattimento all'ammissione dei mezzi istruttori e mancata della rinnovazione dell'istruttoria dibat- timentale rinnovazione da parte del subentrante, con conseguente utilizzazione in sentenza delle prove illegittimamente formate - non può essere considerata prima facie infondata e si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Risulta, quindi, correttamente instaurato il rap- porto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bra- cale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Al ri- guardo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto giurispru- denziale in materia, affermando che il principio di immutabilità di cuì all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diver- samente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754), ma solo in data successiva a quella di conclusione del giudizio di secondo grado Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emer- gano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompa- tibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrízione del reato contestato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il P