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Sentenza — n. 32063/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32063/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32063/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2018, con cui Zanlunghi Claudio era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), C.d.S. (guida di auto- veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico di 1,05 gil - in Milano il 5 ottobre 2017).

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32063/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato quindi correttamente formulato un giudizio negativo in relazione alla per- sonalità del reo, conformemente ai parametri indicati dalla giurisprudenza ai fini dell'ammissione al beneficio. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, infatti, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri det- tati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396).

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida abuso di alcol reato grave di stupefacenti esame dell'alito infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 163 cod. pen
Violazione dell'art. 163 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri det- tati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANLUNGHI CLAUDIO nato a MILANO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; gk_

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2018, con cui Zanlunghi Claudio era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), C.d.S. (guida di auto- veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico di 1,05 gil - in Milano il 5 ottobre 2017).

2. Lo Zanlunghi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. e vizio di motivazione con rife- rimento. Si deduce che la Corte territoriale ha illogicamente motivato il diniego di conces- sione della richiesta di conversione di pena coi lavori di pubblica utilità, senza spie- gare per quale ragione l'ente individuato sarebbe irregolare. Peraltro, la disposizione in esame non prevede un onere del condannato di attivarsi, al fine di acquisire la disponibilità da parte di enti. 2.2.

Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di merito ha del tutto omesso la motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Violazione dell'art. 163 cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che anche relativamente al diniego del beneficio della sospensione condi- zionale l'apparato argomentativo è carente. 2.4. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione del dr. Fabrizio Lo Faro, tossicologo forense dell'Università degli Studi di Milano, avrebbe consentito di approfondire le tematiche già sviluppate nell'elaborato prodotto all'udienza del 16 maggio 2018, relative alla totale inattendibilità dell'apparecchiatura alcooltest in dotazione alle forze dell'ordine.

Al contrario la Corte milanese non ha chiarito le ragioni dell'asserita inattendibilità dei dati rilevati dal consulente della di- fesa,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi di impugnazione generici e manifestamente infondati. Le censure vanno analizzate secondo un ordine diverso da quello di esposizione per ragioni di ordine logico.2. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di eb- brezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produ- zione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

La Corte territoriale sul punto ha logicamente disatteso le deduzioni difensive di- rette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. La Corte di merito ha correttamente precisato che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'im- putato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accerta- mento di valenza dimostrativa dell'insussistenza del reato (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570 Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532).

Ne consegue che la Corte milanese ha legittimamente rigettato la richiesta di rin- novazione istruttoria proposta dalla difesa ritenendola superflua.

3. Il secondo e il terzo motivo dì ricorso sono generici. Il ricorrente si limita esclusivamente a richiedere le circostanze attenuanti generi- che e la sospensione condizionale della pena, senza prospettare nessuna argomen- tazione a sostegno della propria tesi. Costituisce, infatti, onere del ricorrente l'enunciazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a concedere tali benefici.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, secondo la conso- lidata giurisprudenza di questa Corte, l'attestazione di presentazione di programma all'UEPE non è prevista quale requisito di ammissibilità dell'opposizione a decreto penale con richiesta di svolgimento dei lavori di pubblica utilità. In tema di guida in stato di ebbrezza, infatti, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità è sufficiente la non opposizione da parte dell'imputato, mentre è onere dell'autorità giudiziaria indivi- duare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecu- zione della misura (Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016, Moscariello, Rv. 268551, fatti- specie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione, venuta meno la disponibilità dell'ente originariamente indi- viduato per l'esecuzione della sanzione sostitutiva, aveva ripristinato la pena princi- pale, sul presupposto dell'inerzia del condannato, che, contrariamente a quanto pre- visto dai protocolli per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità diffusi nei principali uffici giudiziari, non aveva comunicato un diverso ente ove svolgere l'attività lavora- tiva).

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non è corretta nella parte in cui è esclusa l'ammissione al beneficio sulla base di un non meglio precisato errore nell'individuazione dell'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità. Appare tuttavia congrua ed adeguata la seconda argomentazione adottata dalla Corte territoriale, per escludere la concedibilità del beneficio, incentrata sulla valuta- zione di inaffidabilità dello Zanlunghi alla luce della precedente ammissione alla prova in relazione ad una condanna pregressa per un reato analogo.

E' stato quindi correttamente formulato un giudizio negativo in relazione alla per- sonalità del reo, conformemente ai parametri indicati dalla giurisprudenza ai fini dell'ammissione al beneficio. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, infatti, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri det- tati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021. Il Consigliere estenso