Sentenza — n. 32061/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitiene la Corte che i motivi sopra richiamati siano infondati, anche perché, in parte, tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, già adeguatamente valutati dai giudici di merito, che non è consentita in questa sede e vadano per- tanto rigettati. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputata non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta appieno con la motivazione della sen- tenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32061/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 e che pertanto, anche qualora si fosse trattato di errore sulla norma extra penale, nondimeno lo stesso non sarebbe mai potuto essere ritenuto un errore scusabile, in ragione dell'assoluta carenza di un quid pluris idoneo a trarre in inganno il prevenuto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NATOLI LUCA nato a LIPARI il 28/08/1988 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. r
RITENUTO IN FATTO
1.NATOLI Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/2002 per avere esposto falsi dati reddituali nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata in data 25 Settembre 2014 presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, falsità relativa sia ai componenti del proprio nucleo familiare, sia alla certificazione di non abbienza, atteso che in considerazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare (pari ad euro 30.596,15 in relazione all'anno 2013) il ricorrente non avrebbe avuto diritto al beneficio risultando superato il limite previsto dall'art.79 lett.c) D.P.R. 115/2002.
2. Con un primo motivo di ricorso assume violazione di legge nell'applicazione della norma incriminatrice atteso che il NATOLI era stato indotto a formulare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dall'erroneo convinci- mento sulla composizione del proprio stato di famiglia, atteso che il comune di Lipari aveva riconosciuto ed attestato che il NATOLI era titolare di autonomo stato di famiglia, sia pure presso l'abitazione familiare e pertanto lo stesso confidava sul fatto di non dovere indicare gli altri familiari e i loro relativi redditi, tenuto altresì conto che al momento dell'accertamento lo stesso era in stato di detenzione.
Con una ulteriore articolazione deduce violazione di legge processuale, carenza degli elementi costitutivi del reato e travisamento della prova in relazione alla ricostru- zione dello stato di famiglia del NATOLI, sia pure in via presuntiva, sulla base delle dichiarazioni fornite agli accertatori da parte della madre del NATOLI, dichiarazioni inutilizzabili in quanto assunte al di fuori del dibattimento, che fotografano peraltro un momento diverso da quello che avrebbe dovuto essere considerato ai fini della verifica della situazione reddituale del richiedente e comunque in termini assolu- tamente incongrui ed imprecisi rispetto a quelli richiesti dalla natura di accerta- mento da compiersi.
Con una terza articolazione lamenta vizio di motivazione in ordine ai criteri valutativi che avrebbero dovuto essere improntati gli obblighi mo- tivazionali del decidente, sia per non avere considerato le difese avanzate in sede di appello dalla difesa del NATOLI, sia per avere improntato la struttura argomen- tativa agli accertamenti posti in essere dai verbalizzanti presso l'abitazione del NATOLI, pervenendo a motivazione genericamente e scarnamente motivata. Con una quarta articolazione lamenta vizio di motivazione in ordine alla con- gruità del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i motivi sopra richiamati siano infondati, anche perché, in parte, tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, già adeguatamente valutati dai giudici di merito, che non è consentita in questa sede e vadano per- tanto rigettati. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputata non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta appieno con la motivazione della sen- tenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
2. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 e che pertanto, anche qualora si fosse trattato di errore sulla norma extra penale, nondimeno lo stesso non sarebbe mai potuto essere ritenuto un errore scusabile, in ragione dell'assoluta carenza di un quid pluris idoneo a trarre in inganno il prevenuto.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indica- zioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (sez.4, 5.6.2019, Bonelli Luigi, Rv.277129; 11.1.2018, Zappia 272129).
Il giudice di appello con motivazione assolutamente coerente ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e incomplete attengono a circostanze (componenti del nucleo familiare e red- diti dagli stessi percepiti) che rientrano nella sfera di diretto controllo e di perso- nale gestione del prevenuto, afferendo le stesse alla omessa inclusione nella au- tocertificazione di familiari conviventi, percettori di reddito che contribuivano a concorrere ai bisogni e alle esigenze di sostentamento della famiglia.3.
D'altro canto il ricorrente non ha allegato alcun fatto impeditivo che possa avere influito sulla sua sfera soggettiva e decisionale, tale da indurlo in errore in relazione al contenuto della dichiarazione allegata a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato (sez.4, 11.7.2018, Fiore, Rv.274354). A tale proposito manifestamente infondate sono le argomentazioni del ricor- rente che assume di essere esclusivo componente del proprio nucleo familiare, atteso che presso il domicilio dallo stesso indicato (Lipari, Canneto, Via San Vin- cenzo s.n.c.) i controlli fatti eseguire dall'autorità giudiziaria hanno consentito di rinvenire un nucleo familiare (composto da dieci persone, tutti prossimi congiunti del NATOLI) percettore di plurime risorse reddituali e titolare di beni patrimoniali che il ricorrente avrebbe dovuto indicare nell'autocertificazione prevista dll'art.79 comma 3 D.P.R. 115/2002, in quanto risorse idonee a concorrere al reddito legale fissato ai fini del riconoscimento del beneficio. 3.1 A nulla rileva la circostanza che il NATOLI, al momento dell'accertamento, risultasse detenuto, privo di redditi e titolare di autonomo nucleo familiare atteso che, giova ricordare, a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6".
La ratio della norma è quella di considerare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costi- tuito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, com- preso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comun- que, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situa- zione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi.
Non solo tali dati sono stati omessi nella dichiarazione fidefaciente del NATOLI ma questi, come correttamente evidenziato dal giudice di appello in motivazione, pure conoscendo la propria situazione anagrafica e familiare, in quanto non ha mai disconosciuto di abitare presso il domicilio ove è stato operato il controllo dal personale delegato dal giudice, si è avvalso delle risultanze anagrafiche del proprio stato di famiglia, che erano evidentemente errate e parziali, atteso che le risultanze anagrafiche indicate in imputazione erano aggiornate all'anno fiscale di riferimento sulla base della disciplina degli art.76 e 79 D.P.R. 115/2002.
4. Sulla base di detti argomenti risulta logicamente avversato anche il secondo motivo di ricorso in quanto il giudizio espresso dal giudice di merito sulla sussi- stenza di un unico nucleo familiare nel quale andava inserito il ricorrente, sia pure per un certo periodo detenuto, non risulta fondato sulle informazioni rese dai pros- simi congiunti del ricorrente, identificati presso il domicilio indicato nell'istanza, quanto dal fatto che presso detto domicilio, di cui lo stesso ricorrente aveva indi- cato gli estremi nella richiesta, era insediato un nucleo familiare, diverso da quello del NATOLI, ma composto dai prossimi congiunti dello stesso.
Da qui la logica inferenza che il NATOLI, proprio perché privo di redditi autonomi potesse contare, in tutto o in parte sul contributo degli altri familiari che con esso convivevano, in ciò fondandosi, fino a prova contraria, il fondamento dell'onere di allegazione pre- visto dalla disciplina de quo, non essendo sufficiente allegare il mero dato di una condizione di "non abbienza", dovendo lo stesso essere accompagnato dalla indi- cazione degli eventuali familiari conviventi che concorrono a costituire il limite di reddito che giustifica l'ammissione. 4.1 A tale proposito è stato affermato dal S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, doven- dosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'in- tendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'auto- certificazione e la documentazione allegata" (sez.
IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051). Peraltro a maggiore chiarimento di una tale impostazione va precisato che, ai sensi dell'art.76 co.2 D.L.vo 30.5.2002 n.115, assume precipua rilevanza, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica, che costituisce comunque un significativo dato probatorio. Si deve affermare altresì, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale e ai fini del giudizio sulla condizione di non ab- bienza, l'obbligo per il giudice di esaminare le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione.
Valutazione che è stata adeguatamente com- piuta sulla base delle risultanze anagrafiche, della condizione di impossidenza del ricorrente, del domicilio da questo indicato nella istanza di ammissione e della pluralità di fonti reddituali percepiti dai componenti del nucleo familiare del ricor- rente in relazione all'anno di riferimento. 4.2 In tale contesto le sommarie informazioni assunte dalla madre del NATOLI, come indicate dal giudice di appello, non fanno che confortare l'inferenza fondata sui dati anagrafici che il NATOLI avrebbe dovuto inserire, sulla ricorrenza di con- giunti conviventi con esso e di fonti reddituali che precludevano l'accesso al bene- ficio.5.
Il terzo motivo di ricorso, che si presenta peraltro del tutto generico, risulta assorbito da tali considerazioni. A fronte delle logiche argomentazioni del giudice di appello il ricorrente si è limitato a sostenere che si era trattato di un errore determinato da dimenticanza incolpevole, che peraltro si traduce in ignoranza, inescusabile, sulla relativa disci- plina, laddove ai fini del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.76 citato, vanno ripor- tati i redditi del nucleo familiare convivente (comma 2). La responsabilità del pre- venuto pertanto non deriva dal fatto di essersi dichiarato consapevole delle con- seguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichia- razione, bensì dalla violazione dell'art.95 D.Lgs 115/2002 che fa derivare la san- zione penale dalla falsità totale e parziale, nonchè dalle omissioni della dichiara- zione sostitutiva della certificazione (Sez.4, 12.2.2015 n. 14011, Bucca, 263013; sez.6, 31.3.2015, Ceppaglia, Rv.263808).
6. Manifestamente infondato e generico è anche il quarto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio atteso che il giudice di appello ha fornito adeguata e non illogica evidenza delle ragioni per cui ha inteso modulare il trattamento san- zionatorio al di sopra del minimo edittale, evidenziando il comportamento insidioso e dolosamente utilitaristico del ricorrente che aveva utilizzato fraudolentemente la inesattezza di una risultanza anagrafica, della cui erroneità egli era consapevole.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C