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Sentenza — n. 32060/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32060/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32060/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPRINI SONIA nato a PESCARA il 10/06/1983 avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso ì

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32060/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso risulta infondato in quanto se è vero, come sostenuto dalla ricorrente, che la violazione del termine a comparire determina una nullità a regime intermedio che impone al giudice la rinnovazione dell'atto ex art.185 cod.proc.pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente occorrendo invece provvedere alla sua integrale rinnovazione, in modo tale che sia sempre garantito un termine libero di pari durata (sez.5 n.16732 del 31.1.2018, Reinard, Rv.272865), è altrettanto pacifico che tale nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art.182 cod.proc.pen. (sez.5, n.44109 del 26.9.2019, Ceruso, Rv.277750), risultando al contrario sanata ai sensi dell'art.184 comma 1 cod.proc.pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti pentito riabilitazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPRINI SONIA nato a PESCARA il 10/06/1983 avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso ì

RITENUTO IN FATTO

1.CAPRINI Sonia ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che la aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e, ritenuta la recidiva, l'aveva condannata alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 5.000 di multa.

2. La ricorrente con un primo motivo deduce violazione di legge per omesso riconoscimento di termine a comparire adeguato nel giudizio di appello atteso che, accolta l'eccezione difensiva in ordine alla nullità della citazione in appello per in- sufficienza del termine a comparire, la corte aveva disposto un rinvio dell'udienza assegnando un nuovo termine di comparizione, anch'esso inferiore a quello legale. 2.1 Con un'ulteriore articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento all'iter motivazionale relativo al riconoscimento della recidiva e alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso risulta infondato in quanto se è vero, come sostenuto dalla ricorrente, che la violazione del termine a comparire determina una nullità a regime intermedio che impone al giudice la rinnovazione dell'atto ex art.185 cod.proc.pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente occorrendo invece provvedere alla sua integrale rinnovazione, in modo tale che sia sempre garantito un termine libero di pari durata (sez.5 n.16732 del 31.1.2018, Reinard, Rv.272865), è altrettanto pacifico che tale nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art.182 cod.proc.pen. (sez.5, n.44109 del 26.9.2019, Ceruso, Rv.277750), risultando al contrario sanata ai sensi dell'art.184 comma 1 cod.proc.pen.

Nella specie invero la difesa ha eccepito la nullità in relazione alla comparizione in giudizio ma, una volta disposto il differimento della udienza in accoglimento della eccezione, alla udienza successiva nulla ha dedotto o rilevato in ordine al fatto che il nuovo termine di comparizione fosse ancora una volta inferiore a quello indicato dall'art.429 comma 3 cod.proc.pen. e pertanto la suddetta nullità risulta sanata.

2. Quanto al merito ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. it 3. Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congruamente evidenziato che il fatto per cui è ricorso costituiva l'ultima e più intensa manife- stazione di un percorso criminale che annoverava un ulteriore precedente specifico nell'anno precedente ai fatti di causa e, nell'evidenziare il comportamento elusivo dell'imputata che tentava di disfarsi dello stupefacente e degli altri strumenti ido- nei a rappresentare l'attività di spaccio, poneva in luce una personalità criminale dotata di rilevante e accresciuta capacità a delinquere espressione pertanto di ri- caduta nel reato e, al contempo, di superamento dei freni inibitori costituiti dalla precedente pronuncia di condanna.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto "se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di ri- provevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali"(sez.

U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

4. Anche con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i motivi di doglianza risultano del tutto infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità, atteso che il giudice di appello ha fornito adeguato conto, con costrutto motivazionale integro e non manifestamente illogico, delle ragioni della propria valutazione, evidenziando la personalità antidoverosa e incline al cri- mine della CAPRINI. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'ob- bligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti ge- neriche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite- nuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generi- che motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'im- putato, nonché al suo negativo comportamento processuale sez.V, 13.4.2017, Pet- tinelli, R.271269).5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 19 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente