Sentenza — n. 32057/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 febbraio 2018 la Corte di Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena del 2 febbraio 2009, ha assolto Matteo Di Maio dal reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., con la formula 'per non aver commesso il fatto'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen, art. 587 cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen, art 627 cod. pen, art. 27 Cost; Sentenza — n. 32057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ora, vanno riprese le ampie considerazioni già espresse da questa Corte di legittimità in relazione all'applicazione del disposto dell'art. 627, comma 5 cod. proc. pen., che prevede che se taluno dei coimputati condannati con la sentenza annullata non aveva proposto ricorso, l'annullamento (con rinvio) pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. Si è, infatti, sostenuto che "La soluzione che espressamente la norma prevede e disciplina per concretizzare l'estensione dell'impugnazione è quella, alternativa ma concorrente, della citazione per il giudizio di rinvio e della autonoma facoltà di intervenire in tale giudizio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUGELLO PRIMIANO nato a TORREMAGGIORE il 21/10/1975 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODE LLO lette le memorie formulate dalla difesa di Leonardo Ippolito
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 febbraio 2018 la Corte di Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena del 2 febbraio 2009, ha assolto Matteo Di Maio dal reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., con la formula 'per non aver commesso il fatto'.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 febbraio 2018 propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, Primiano Augello, originario coimputato di Matteo Di Maio, cui era stato ascritto, nella sua qualità di dipendente, con mansioni di escavatorista dell'impresa Sarto -cui erano stati affidati i lavori di scavo per la fondazione di un edificio in costruzione- di avere, in cooperazione colposa con Leonardo Ippolito, responsabile della sicurezza nel cantiere/Alfonso Sarto, datore di lavoro, cagionato la morte dell'operaio Pietro Pomella, il quale veniva travolto dal crollo di un muro di confine, a causa dell'asportazione del materiale terroso sottostante.
3. Il ricorrente formula tre motivi di impugnazione.
4. Con il primo motivo/si duole della violazione degli artt. 587 e 627 cod. proc. pen.. Ripercorre la vicenda processuale ricordando: che con sentenza del 21 aprile 2010 la Corte di appello di Bari aveva dichiarato la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato contestato, condannando i medesimi al risarcimento dei danni nei confronti della parti civili; che avverso detta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione Matteo Di Maio, Leonardo Ippolito e Primiano Augello; che la Corte di cassazione, con sentenza del 20 aprile 2011 aveva annullato la sentenza di secondo grado, in accoglimento del motivo proposto da Leonardo Ippolito, ritenuto assorbente, inerente all'inosservanza dell'art. 360 cod. proc. pen., in relazione al conferimento dell'incarico al consulente del pubblico ministero, ritenendo nulli gli accertamenti 'non ripetibili', disposti senza previo avviso all'indagato ed al suo difensore, a fronte della tempestiva proposizione della relativa eccezione, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni del consulente rese in giudizio; che la Corte di cassazione, annullando la sentenza, aveva rimesso alla Corte territoriale la valutazione dell'istruttoria necessaria ai fini della decisione, una volta espunte dal processo le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero; che la Corte territoriale, con sentenza del 17 marzo 2015, decidendo in sede di rinvio, applicate a tutti imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, aveva dichiarato il reato contestato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili solo nei confronti dell'imputato Leonardo Ippolito; che avverso siffatta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione Matteo Di Maio, contestando la violazione degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, nonché degli artt. 157 e 578 cod. pen., per non avere la Corte territoriale adempiuto al mandato della Corte di cassazione, che imponeva la valutazione nel merito ed un accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, salva la successiva applicazione dell'art. 129 cod. pen.; che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, per non avere il giudice di secondo grado, in adempimento del mandato del giudice di legittimità, verificato se il compendio probatorio, una volta espunte le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, già ritenute decisive dalla sentenza del-la Corte di appello di Bari del 21 aprile 2010, annullata con sentenza della Corte di cassazione del 20 aprile 2011, consentisse di sostenere una pronuncia sanzionatoria, così dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, in forza del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; che, nuovamente investita, la Corte di appello di Bari, ritenendo sussistente il possibile effetto estensivo dell'impugnazione ha disposto la citazione in giudizio di tutti gli originarii coimputati non impugnanti, concludendo, nondimeno, per l'accoglimento del ricorso di Matteo Di Maio, assolto per non avere commesso il fatto, con revoca delle statuizioni civili nei suoi confronti, ritenendo divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, nei confronti di Leonardo Ippolito, Alfonso Sarto e Primiano Augello.
5. Fatta questa premessa, osserva che il disposto dell'art. 587 cod. proc. pen. e la natura del motivo di ricorso per cassazione proposto da Matteo Di Maio avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, di natura non strettamente personale, in quanto relativo alla violazione di norme processuali, imponevano al giudice del rinvio, stante l'effetto estensivo dell'impugnazione -ritenuto sussistente dalla stessa Corte di appello che ha provveduto all'integrazione del contraddittorio- la rivalutazione delle prove nei confronti di tutti gli imputati e non solo di Matteo Di Maio.
E ciò, perché la Corte di cassazione, annullando la sentenza della Corte territoriale, del 17 marzo 2015, aveva chiarito la necessità di un'integrazione istruttoria, avuto riguardo al fatto che la precedente sentenza del giudice di appello, era 'privata di quella fonte dichiarativa in precedenza ritenuta fondamento della pronuncia di condanna'. Al contrario, violando l'art. 627 cod. proc. pen., dopo avere riconosciuto l'effetto estensivo dell'impugnazione di Di Maio, ha omesso di uniformarsi al mandato del giudice di legittimità, concludendo per l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, nei confronti di Leonardo Ippolito, Alfonso Sarto e Primiano Augello.
6. Con il secondo motivo, ribadendo la violazione del disposto dell'art 627 cod. pen., rileva che le prove agli atti erano insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza di Primiano Augello, una volta venuta meno la possibilità di utilizzare la consulenza del pubblico minitero e le dichiarazioni del consulente rese in giudizio. Con la conseguenza che9C-orte territoriale, in applicazione l'art. 587 cod. proc. pen., avrebbe dovuto assolvere il medesimo nel merito.
7. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 27 Cost., essendo la presunzione di innocenza principio che informa l'ordinamento e che è stato declinato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia come regola di trattamento -nel senso che l'imputato deve essere considerato innocente- sia come regola probatoria, nel sensb l'onere della prova non può incombere su colui /4 che si presume innocente, R.» come regola di giudizio, dovendo il giudice assolvere l'interessato se non sia dimostrata in giudizio la fondatezza dell'accusa, al di là di ogni ragionevole dubbio. Al contrario, la declaratoria di prescrizione del reato implica un anticipato giudizio di esclusione della non colpevolezza, che, in questo caso, la Corte non poteva formulare. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
8. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare.
9. Con due distinte memorie la difesa di Leonardo Ippolito, condividendo i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento, con estensione degli effetti favorevoli al medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo ed il secondo motivo sono infondati.
3. Va, preliminarmente, ricordato che, a seguito della sentenza della Corte di cassazione di annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, resa in sede di rinvio, il medesimo giudice di merito, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato, ne ha dichiarato l'estinzione, confermando le statuizioni civili a carico del solo imputato Leonardo Ippolito, avendo la parte civile revocato la costituzione nei confronti degli altri. La Corte di cassazione, nuovamente investita dal ricorso proposto da Matteo Di Maio, con decisione del 15 marzo 2017, ha annullato la sentenza della Corte territoriale del 17 marzo 2015, ritenendo che il giudice di secondo grado non avesse argomentato in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non indicando quali atti od emergenze istruttorie, una volta espunte dal processo le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero 'consentissero comunque di escludere, con mera attività di constatazione e senza alcun apprezzamento, qualsivoglia delle ipotesi di proscioglimento nel merito'.
Nel giudizio rescissorio, 1. conseguente l'annullamento della sentenza del 17 marzo 2015, la Corte di appello di Bari, sollecitata dall'istanza di partecipare al giudizio formulata da Leonardo Ippolito, ha disposto la citazione del medesimo, di Alfonso Sarto e di Primiano Augello, ritenendo la loro legittimazione, in quanto non ricorrenti, a partecipare al giudizio di rinvio, per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione dell'imputato ricorrente per motivi di carattere non esclusivamente personale.
4. Nondimeno, la Corte territoriale ha accolto l'appello di Matteo di Maio, riformando la sentenza del Tribunale di Lucera del 2 febbraio 2009, escludendo la sussistenza della posizione di garanzia del medesimo, in quanto non solo egli non rivestiva la qualità di direttore dei lavori, essendo incaricato dal committente della sola verifica delle modalità costruttive dell'opera, ma neppure si era ingerito nell'esecuzione dell'opera, non potendo con certezza affermarsi -ed anzi dovendo escludersi- che egli fosse presente al momento dell'esecuzione dello scavo, che condusse al crollo. Sicché -secondo il giudice del rinvio- l'avere partecipato alla previa effettuazione del saggio del terreno e verificato le condizioni di generica operabilità, ben poteva indurre Di Maio a ritenere che le successive operazioni esecutive -svolte in sua assenza- fossero poste in atto nel rispetto delle prescrizioni date al responsabile della sicurezza e delle procedure previste dal documento di valutazione dei rischi.
5. L'assoluzione di Matteo Di Maio, dunque, è intervenuta in forza dell'accoglimento di un motivo di carattere esclusivamente personale, in quanto inerente il suo ruolo di garante e non, come correttamente sottolineato dalla Corte i, territoriale, /n prodursi delle cause dell'evento o ragioni di carattere processuale idonee a travolgere la decisione gravata.
6. Ora, vanno riprese le ampie considerazioni già espresse da questa Corte di legittimità in relazione all'applicazione del disposto dell'art. 627, comma 5 cod. proc. pen., che prevede che se taluno dei coimputati condannati con la sentenza annullata non aveva proposto ricorso, l'annullamento (con rinvio) pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. Si è, infatti, sostenuto che "La soluzione che espressamente la norma prevede e disciplina per concretizzare l'estensione dell'impugnazione è quella, alternativa ma concorrente, della citazione per il giudizio di rinvio e della autonoma facoltà di intervenire in tale giudizio.
La previsione dell'obbligo di citazione applica la medesima soluzione disciplinata per il giudizio di appello (infatti, l'art. 601 c.p.p., comma 1, prevede che il presidente ordini la citazione anche dell'imputato non appellante quando ricorra taluno dei casi previsti dall'art. 587 c.p.p.). E che "con l'espressione 'non ricorrente' l'art.627 c.p.p., comma 5, si riferisce all'assenza di ricorso sul punto della decisione che è oggetto del giudizio di rinvio. È pertanto da considerarsi "non ricorrente" (a questi fini) anche il coimputato presente nel giudizio di legittimità ma che non abbia impugnato quel punto della decisione.
Infatti, dal punto di vista sistematico si manifesta evidente che "tertium non datur" rispetto al singolo punto della decisione: il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (art. 609 c.p.p., comma 1) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art. 609 c.p.p. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (es.: modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (es.: nullità ex art. 179 c,p.p.), La qualità di "ricorrente", quindi, è strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati ed alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell'art. 609 c.p.p..
Del resto, che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato "diligente" sono assolutamente sovrapponibili, sicché non solo non vi è una ragione sistematica per differenziarle ma, ove una differenza fosse affermata, la palese assenza di ragionevolezza che la caratterizzerebbe porrebbe con immediatezza evidenti vizi di disparità ingiustificata di trattamento (già Sez. 1^, sent. 45576/2010 in motivazione parifica le posizioni del non ricorrente e del ricorrente per cassazione nei confronti del quale sia stato dichiarato l'effetto estensivo).
L'aspetto appena commentato manifesta la sua decisività quando si tenga doverosamente presente la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale colui il quale partecipa ad una fase di impugnazione nel giudizio solo in ragione dell'estensione in suo favore dell'impugnazione di altro coimputato può svolgere ogni difesa sul punto, nella fase di impugnazione in cui si deve decidere (in termini conclusivi) la fondatezza del motivo non personale, ma non è legittimato a proporre autonomamente impugnazione avverso la decisione che abbia respinto il motivo altrui, pur non esclusivamente personale (Sez. 3^, sent. 10223/2013;
Sez. 6^, sent. 16152/2011). In altri termini, l'estensione dell'impugnazione relativa a motivo non esclusivamente personale non costituisce una sorta di restituzione nel termine per riaprire autonomamente il giudizio sul punto della decisione cui si riferiva il motivo comune altrui. E ciò per l'assorbente ragione sistematica che lo scopo dell'istituto ex art. 587 c.p.p., è quello di evitare giudicati contrastanti e di privilegiare esigenze di intuitiva giustizia sostanziale (volte ad evitare disparità tra coimputati che si trovino nell'identica situazione) quando almeno uno dei coimputati sia stato diligente ed abbia ottenuto riconoscimento di ragioni processuali non esclusivamente personali, non invece quello di rimettere in termini per l'impugnazione il coimputato non diligente per svolgere in piena, discrezionale e incondizionata autonomia quella difesa che non ha azionato nei termini prescritti (Sez. 2^, sent. 2349/2006).
Del resto, l'interpretazione giurisprudenziale 41, questa Corte suprema, fin dal 1995, ha autorevolmente insegnato (S.U, sent, 9/1995, Cacciapuoti) che anche in presenza di valida impugnazione di coimputato sostenuta da motivo non esclusivamente personale la statuizione relativa al coimputato non impugnante diviene irrevocabile e la sua esecutorietà non può essere sospesa nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p,p., collegabile al giudizio che conclude il motivo di gravame (così anche la giurisprudenza di legittimità successiva, per tutte Sez. 1^, sentenze 13902/2008 e 23650/2005;
Sez. 4^, sent. 15446/2004; Sez. 6^, sent. 23251/2003). In definitiva, ciò che al coimputato non ricorrente (o al ricorrente per motivi diversi) è riconosciuto in presenza di un motivo non esclusivamente personale proposto dal coimputato diligente è (solo) il diritto al contraddittorio nel giudizio di rinvio (...). La sentenza che accoglie il motivo afferente il solo vizio della motivazione ha pertanto natura interlocutoria (essendo priva di d3.1à,ki'efficacia anche solo parziale, ex art, 624 c,p.p., comma 1) sicché, quand'anche si volesse sussumere, sul piano sistematico, anche questa deliberazione nella fattispecie "dell'effetto estensivo della sentenza", in realtà le conseguenze concrete sulla posizione del non ricorrente non potrebbero essere diverse da quelle comunque proprie "dell'effetto estensivo dell'impugnazione"(.,.).
Quando infatti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni perché l'effetto estensivo dell'impugnazione operi è contenuto nella stessa sentenza di legittimità che annulla con rinvio per nuovo giudizio sul motivo comune altrui, non mutano gli ambiti dei diritti e delle facoltà riconosciute al ricorrente non impugnante sul punto o al coimputato non ricorrente. In particolare, l'annullamento con rinvio nei confronti di chi non ha proposto il motivo (pur comune) accolto attribuisce anch'esso solo il diritto al contraddittorio nel giudizio di rinvio e non restituisce il coimputato non ricorrente nella pienezza dei suoi poteri e delle sue facoltà come parte del processo, primo tra tutti quello all'autonoma impugnazione.
Risultano in proposito assorbenti due rilievi convergenti: da un lato nessuna norma prevede positivamente una tale peculiare operatività della disciplina dell'estensione dell'impugnazione (che trova applicazione specifica e non derogatoria anche nella situazione dell'annullamento con rinvio). Dall'altro sarebbe palese l'irragionevolezza di una tale interpretazione (come tale non costituzionalmente sostenibile), laddove priverebbe di ogni significato l'invece specifica e pertinente previsione dell'art. 627 c.p.p., comma 5 e determinerebbe conseguenze intensamente diverse (il ripristino della posizione di parte senza giudicato e preclusioni di alcun genere; la partecipazione limitata al sostegno adesivo) in ragione di accadimenti del tutto occasionali (la dichiarazione in sede di annullamento con rinvio ovvero la citazione da parte del giudice del rinvio o l'intervento spontaneo) ed equipollenti.
È significativo che non si rintraccino anche solo spunti argomentativi per diversa conclusione nelle sentenze di legittimità che pur hanno provveduto direttamente alla dichiarazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione relativa a motivo comune (tra le altre, Sez. 1^, sent. 45576/2010; SU sent. 30347/2007, Aguneche ed altri; SU sent. 10086/1998, Citaristi)"(Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013).
7. Ora, è proprio sulla base di queste premesse che sí muove la decisione qui impugnata.
8. La Corte territoriale, invero, riconosce il diritto dei coimputati non ricorrenti alla partecipazione al giudizio di rinvio-disponendone la citazione- in quanto fra le doglianze proposte da Matteo Di Maio, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, vi era la censura con cui si lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 627, comma 3 cod. proc. pen., per non il giudice del rinvio rispettato il principio dì diritto di cui alla sentenza dì legittimità che imponeva l'accertamento della colpevolezza del ricorrente Di Maio, al di là di ogni ragionevole dubbio, salva l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo che il motivo potesse in ' f astratto estendersi ai non ricorrenti, ove la valutazione comportassek_val~ della cause del prodursi dell'evento, o -~ ragioni di carattere processuale.
Nondimeno, il giudice del rinvio afferma l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, nei confronti di Primiano Augello, Leonardo Ippolito e Alfonso Sarto, per non avere i medesimi formulato impugnazione avverso la pronuncia di estinzione per prescrizione, riguardando le ragioni dell'assoluzione di Di Maio solo ed esclusivamente la sussistenza della sua posizione di garanzia, con la conseguenza che nessun effetto favorevole derivante dall'accoglimento della relativa doglianza può estendersi agli originarii coimputati non ricorrenti, in relazione ai rispettivi profili di responsabilità, non corrispondendo il diritto alla partecipazione al giudizio del non ricorrente alla rimessione in termini per l'impugnazione, al fine di svolgere la difesa che non ha tempestivamente azionato (cfr. anche (Sez. 6, Sentenza n. 20511 del 16/01/2018, Rv. 272953).
9. La pretesa qui introdotta, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto, per conformarsi al mandato del giudice di legittimità, rivalutare ii_quadro probatorio a disposizione, al fine di escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merìto dei coìmputati non ricorrenti, collide con i principi fin qui enunciati, posto che con essa si reclama la rivisitazione dei profili soggettivi di responsabilità, non sottoposti al giudice di legittimità, in occasione del ricorso proposto dal solo Matteo Di Maio, con la conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Bari del 17 marzo 2015, nei loro confronti, come correttamente ritenuto dalla decisione impugnata.
10. Il terzo motivo va ritenuto assorbito, posto che le considerazioni formulate implicano la non irrevocabilità della sentenza nei confronti degli originari coimputati non ricorrenti.
11. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del r