Cassation court annuls confiscation order due to lack of proportionality reasoning regarding seized phone values.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding two seized mobile phones without remitting the case for retrial. The defendant argued the confiscation was disproportionate to his economic conditions, noting the phones were old models with no value indicated in the seizure report. The Court held that the lower court failed to provide specific reasoning on why the value of the devices exceeded the defendant's means, rendering the confiscation measure legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990: The court of first instance must explicitly demonstrate the disproportion between the value of confiscated assets and the defendant's economic conditions; a generic reference to lack of justification is insufficient to validate the measure.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DARAME MAX nato il 11/12/1979 avverso la sentenza del 18/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Darame Max ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino il 18 settembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 13 giugno 2020, ordinando anche, per quanto in questa sede rileva, la confisca e la vendita dei telefoni cellulari in sequestro. 2.Con un unico motivo di impugnazione si denuncia promiscuamente violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e carenza o inadeguatezza della motivazione.
Sul presupposto della ricorribilità della statuizione sulla confisca contenuta nella sentenza di applicazione di pena, il ricorrente lamenta l'assenza di sproporzione del valore dei telefoni in sequestro, di cui è stata ordinata la confisca, rispetto alle condizioni economiche e personali dell'imputato. Sottolinea non essere stato indicato in sentenza, nemmeno approssimativamente, il valore dei beni in sequestro ed avere il decidente trascurato che nel verbale di perquisizione domiciliare si legge che si tratta di un telefono Nokia "vecchio modello di colore nero" e di un telefono marca "apple" di colore bianco.
Richiamata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 42507 del 12/07/2018, Fall Mouss, non mass. sul punto, in motivazione sub n. 2 del "considerato in diritto", ultima pagina), secondo cui il giudice è tenuto, anche nella sentenza di applicazione di pena, a motivare adeguatamente sull'aspetto in questione, non potendo la motivazione sommaria propria del rito estendersi alla statuizione sulla confisca, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. nella requisitoria scritta del 1° aprile 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che il ricorso, la cui trattazione è stata originariamente fissata de plano per l'udienza del 17 febbraio 2021, è stato con ordinanza rinviato a nuovo ruolo, con la seguente, testuale, motivazione: «Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per gli avvisi ex art. 611 cod. proc. pen., non sussistendo la tardività del ricorso (il provvedimento è stato notificato all'imputato detenuto il 23 novembre, il ricorso per cassazione è stato depositato il 5 dicembre».
2. Nelle more rispetto all'udienza camerale non partecipata, che è stata fissata per il 27 aprile 2021, è emerso un evidente errore di carattere materiale, non implicante nullità. Si è constatato, in particolare, che, per una svista informatica, è stato invertito il dispositivo del procedimento in questione - cioè n. 2365/2021, ric. Darame Max - con quello del procedimento n. 2049/2021 - ric. Makroub Nourredine - trattato alla stessa udienza del 17 febbraio 2021. Infatti, il riferimento alla tempestività del ricorso che si legge nel dispositivo richiamato («non sussistendo la tardività del ricorso (il provvedimento è stato notificato all'imputato detenuto il 23 novembre, il ricorso per cassazione è stato depositato il 5 dicembre») è alla impugnazione, appunto, di Makroub Nourredine, che era stata ritenuta tardiva in sede di esame preliminare ma che, ad un esame più approfondito effettuato nella camera di consiglio dell'udienza del 17 febbraio 2021, è da ritenersi, invece, essere in termini, essendo stato, appunto, il provvedimento impugnato notificato all'imputato, tramite Ufficio matricola del carcere, il 23 novembre 2020, con ricorso presentato entro il quindicesimo giorno (scadente 1'8 dicembre 2020), cioè il 5 dicembre 2020 (di ciò si dà atto anche nel separato provvedimento su ricorso di Makroub Nourredine).
3. Ciò posto, il ricorso proposto da Darame Max avverso la sentenza di applicazione di pena del G.i.p. del Tribunale di Torino del 18 settembre 2020, limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari in sequestro, è fondato. 3.1. Va premesso che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza di Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri, è stata decisa: il massimo Consesso infatti con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, ha ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 3.2.
Ritenuta, quindi, in linea di principio "giustiziabile" la situazione dedotta, deve, ad avviso del Collegio, osservarsi che il giudice di merito ha ordinato (alla p. 3 della sentenza impugnata) la confisca dei telefoni in sequestro con la seguente - testuale ed integrale - motivazione:«Quanto ai due telefoni cellulari in sequestro, in ragione del titolo di reato per cui si procedere della sproporzione - in assenza di giustificazione alcuna - tra il valore degli stessi e le condizioni di vita dell'imputato, soggetto apparentemente privo di lecite fonti di reddito, si impone la confisca e la vendita dei beni suddetti». 3.3.
Si tratta di motivazione che non resiste alle riferite censure difensive. Infatti, il giudice di merito non ha speso una parola per indicare che i due telefoni abbiano un valore sproporzionato al reddito, né indicazioni in tal senso si possono trarre comunque dal verbale di sequestro, il cui contenuto è stato puntualmente richiamato dalla difesa nel ricorso. 4.Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, statuizione che elimina. Dispone la restituzione dei telefoni cellulari al soggetto cui gli stessi erano stati sequestrati. Così deciso il 27/04/