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Sentenza — n. 31445/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction and broad confiscation of funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31445/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's application of a broad confiscation order. The defendant argued that the seized cash could stem from legitimate sources and was disproportionate to his income, but the court rejected this hypothetical defense. The decision rests on the finding that the defendant failed to provide any specific justification for the large sum of money found on him or in his home.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 240-bis c.p.; Art. 85-bis DPR 309/90: The court may order broad confiscation of funds when the defendant fails to justify their legitimate origin, and an appeal challenging such a confiscation order is admissible even if based on alleged lack of motivation.

Parole chiave

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broad confiscation drug trafficking legitimate origin procedural inadmissibility proportionality test confisca di valori patrimoniali confisca dei beni imposizione confiscatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sant.
Art. 240-bis cod. pen.
Art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
17770 del 16/01/2019, Savin ed altri) «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art.
Art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017
pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Novara il 10 luglio 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 240-bis cod. pen
2.Con l'unico motivo di impugnazione si denuncia promiscuamente violazione degli artt. 240-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sant.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte di Cassazione, sez. un., sent. n. 21368 del 26/09/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DANI FEMI nato a SHKODER( ALBANIA) il 16/07/1973 avverso la sentenza del 10/07/2020 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Femi ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Novara il 10 luglio 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a due violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere cioè detenuto a fine di cessione più di 500 grammi complessivi di cocaina, il 12 marzo 2020 (capo A), e per avere ceduto in più occasioni cocaina a tale Davide Baldino (capo B), ordinando anche, per quanto in questa sede rileva, la confisca del denaro in contanti rinvenuto e sequestrato dalla polizia giudiziaria. 2.Con l'unico motivo di impugnazione si denuncia promiscuamente violazione degli artt. 240-bis cod. pen. ed 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di confisca.

Sottolinea al riguardo il ricorrente che la somma di 3.250,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato al momento del suo arresto sarebbe modesta e compatibile con l'accumulo nel tempo derivante anche da attività lecite e non già necessariamente illecite e che la confisca "allargata" adottata ex artt. artt. 240- bis cod. pen. ed 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 non si giustificherebbe, non essendo dimostrata nel caso di specie né adeguatamente motivata - si assume - la sproporzione tra i redditi dell'interessato ed i beni di cui ha la disponibilità 3.

Osserva il Collegio che in relazione alla questione (rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza di Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri) «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», il massimo Consesso con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, ha ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 4.Ritenuta, quindi, in linea di principio, "giustiziabile" la situazione dedotta, il ricorso risulta manifestamente infondato.

Il giudice di merito ha ordinato (alla p.

4) la confisca del denaro in contanti (nel capo di accusa sub lett. A si parla di 800,00 euro in banconote rinvenuti sulla persona dell'imputato e di 3.250,00 euro occultati in casa; nel capo B si indica il valore di 100,00 euro quale contropartita della cessione di droga a Davide Baldini) con la seguente motivazione: «[...] il denaro in contanti va confiscato ex artt. 85 bis DPR 309/90 e 240 bis c.p. (non avendo in ogni caso alcuna giustificazione della legittima provenienza alla luce delle precarie condizioni reddituali ed economiche dell'imputato)».

Si tratta di motivazione stringata ma, a ben vedere, esistente, non incongrua e non illogica circa la riconosciuta sproporzione tra il valore della somma rinvenuta e le condizioni di reddito dell'imputato di cui dà atto il decidente, motivazione che viene aggredita dalla difesa sviluppando un argomento meramente ipotetico (i soldi potrebbero derivare da un accumulo lecito) e nel contempo trascurando che all'imputato è stata applicata la pena concordata non solo per detenzione illecita (capo A) ma anche per il reato di cessione (capo B). La confisca allargata è stata invero disposta sul presupposto che il ricorrente non abbia fornito alcuna giustificazione della disponibilità di una somma di denaro non certo irrilevante; peraltro, nemmeno con il ricorso, come si è visto aspecifico, si prospetta alcuna giustificazione sulle ragioni di tali disponibilità. 5.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sant. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021. Il Consi e estensore Il P dente Da Gia Fumu D