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Sentenza — n. 31444/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural fault in detention decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to reject the claim for unjust detention was not subject to cassation review. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate his responses during interrogations and ignored extraprocedural conduct, yet the court found the reasoning logical and specific regarding ambiguous behaviors that contributed to the judicial error. Consequently, the appeal was rejected because the lower court did not commit a procedural fault in determining the cause for inadmissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 314 c.p.p.; Art. 43 c.p.p.: An appeal against a decision rejecting a claim for unjust detention is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the absence of procedural fault is logical, specific, and free from error, even when the appellant contests the evaluation of extraprocedural conduct or the adequacy of responses during interrogations.

Parole chiave

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unjust detention claim procedural fault requirement inadmissibility declaration extraprocedural conduct interrogation responses evaluation cassation appeal dismissal Article 616 criminal procedure reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 314 cod. proc. pen.
E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod.
Art. 43 cod. pen.
7 del ricorso), il ricorrente richiama precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di esatta individuazione della nozione di colpa grave rilevante in tema di indennizzo da ingiusta detenzione, da trarsi dal'art. 43 cod. pen.
artt. 314 cod. proc. pen
2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza reiettiva, tramite difensore di fiducia, Elismo Pesucci, che lamenta violazione di legge (artt. 314 cod. proc. pen.
art. 43 cod. pen
7 del ricorso), il ricorrente richiama precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di esatta individuazione della nozione di colpa grave rilevante in tema di indennizzo da ingiusta detenzione, da trarsi dal'art. 43 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 314 cod. proc. pen
E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESUCCI ELISMO nato a GROSSETO il 21/04/1960 avverso l'ordinanza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze 1'11 giugno - 9 agosto 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione nell'interesse di Elismo Pesucci, sottoposto a custodia cautelare complessivamente per 167 giorni, dal 6 agosto 2009 al 20 gennaio 2010 (sino al 2 novembre 2009 in carcere, per 89 giorni; poi agli arresti domiciliari, per 78 giorni) nel procedimento n. 4224/2008 P.M. Grosseto (dal quale è poi nato, previo stralcio, il proc. n. 4456/2009 P.M.), in relazione a tre episodi di corruzione propria aggravata in veste di pubblico ufficiale (nel tempo: sindaco, vicesindaco e funzionario del Comune di Campagnatico) in relazione ad appalti per l'esecuzione di lavori pubblici ed anche, in coincidenza temporale, per separato titolo dal 12 ottobre 2009 al 5 novembre 2009 (sino al 2 novembre in carcere, i 3 rimanenti giorni agli arresti domiciliari) nel distinto proc. n. 479/2009 P.M.

Grosseto, in cui gli si contestava un ulteriore reato di corruzione propria aggravata, oltre che un abuso edilizio (art. 44, lett. b, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non costituente titolo custodia le. Quanto al primo processo (n.. 4224/2008 P.M., poi, come si è detto, 4456/2009), il Tribunale di Grosseto il 22 novembre 2017 ha assolto l'imputato, per non avere commesso il fatto; l'esito dell'ulteriore processo (n. 479/2009 P.M.) è stato - sentenza del Tribunale di Grosseto del 25 gennaio 2017 - di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste, in relazione alla corruzione, e per non avere commesso il fatto, quanto all'ulteriore reato; entrambe le pronunzia assolutorie sono passate in giudicato. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza reiettiva, tramite difensore di fiducia, Elismo Pesucci, che lamenta violazione di legge (artt. 314 cod. proc. pen. e 43 cod. pen.) e difetto di motivazione, sotto un duplice profilo. 2.1.

Richiamati ed allegati i capi di accusa concernenti la ipotizzata corruzione elevati nei confronti dell'imputato sia in fase provvisoria che con l'esercizio dell'azione penale, se ne sottolinea, in primo luogo, la «marcata fumosità ed a tratti di difficile comprensione delle accuse mosse» (così alla p. 5 del ricorso). Rammentato, poi, che Pesucci ha risposto agli interrogatori in entrambi i procedimenti, nonostante in uno non avesse potuto previamente consultarsi con il difensore, stante il divieto di colloquio, e che ha reso ampio esame a dibattimento, si censura il rimprovero mosso al ricorre'nte da parte del giudice della riparazione, allorché ha affermato essere state inidonee le risposte fornite dal ricorrente nell'interrogatorio (p. 2 dell'ordinanza impugnata), non apparendo invece chiari nella loro testualità si sottolinea - gli addebiti mossi ed avendo l'imputato risposto ampiamente a tutte le domande.

Tanto per quanto attiene la condotta successiva all'esecuzione delle misure. 2.2. Quanto al tema della individuazione di «quali siano le condotte di dolo o colpa grave che il Pesucci pose in essere prima della emissione delle misure cautelari e che, con giudizio ex ante, dovrebbero consentire alla Corte territoriale di ritenere giustificato l'errore in cui cadde il P.M.» (così alla p. 7 del ricorso), il ricorrente richiama precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di esatta individuazione della nozione di colpa grave rilevante in tema di indennizzo da ingiusta detenzione, da trarsi dal'art. 43 cod. pen.

Ciò posto, lamenta essersi la Corte territoriale basata sulla motivazione della sentenza assolutoria del Tribunale del 22 novembre 2017, motivazione che la difesa stima essere «infelice [... e che] lascia [...] perplessi atteso che dopo quasi 10 anni di processo, numerose memorie, quasi mille pagine di trascrizioni delle dichiarazioni dei testi e CCTT delle parti e migliaia di pagine di produzioni documentali del P.M. e della difesa, si limita a evidenziare ancora e solo frammenti irrilevanti e inadeguati ai fini [di] integrare le fattispecie di reato di cui all'imputazione» (così alla p. 8 del ricorso).

In sostanza, ad avviso della difesa, non essendo emerso nessun comportamento censurabile dell'imputato, il giudice della riparazione ha omesso di «prende[re] atto del fatto che non è emerso alcun ambiente criminale a Compagnatico», piccolo paese di cui l'imputato era sindaco, nonostante la lunga ed approfondita istruttoria; non senza trascurare che «non è consentito dalla legge all'imputato di impugnare una sentenza assolutoria: neppure allorquando reca tra le righe patenti inconguenze con l'esito dell'istruttoria dibattimentale: conclusasi, è opportuno ricordarlo, con la richiesta di assoluzione piena dell'imputato da parte dello stesso Ufficio dell'Accusa» (così alla p. 9 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 marzo 2021 .ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente àll'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr.

Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellId quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio».

Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo„ rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr.

Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2.7. Quanto alla prima delle due categorie, appare opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436;

Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr.

Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.), anche dalla connivenza passiva. Ed a proposito della connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da:

Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;

b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;

c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...j la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139).

Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.;

Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.8. Si è inoltre - e condivisibilmente - precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.2.8.1. Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941;

Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287;

Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.8.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287;

Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Si ritiene, in sostanza, che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia o che reticentemente o falsamente ne prospetti altri contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585:

«In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia, in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia. (La Corte ha peraltro precisato che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione non potendo tale elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausa/mente, nel mantenimento dello stato detentivo)»).

3. Ebbene, ciò premesso in linea generale, osserva il Collegio quanto segue. 3.1. Sotto il profilo della colpa processuale, il sintetico ragionamento che si rinviene alle ultime righe della p. 2 del provvedimento impugnato (l'indagato avrebbe «offerto una versione dei fatti incompleta e non esauriente, inadatta a offrire una diversa plausibile ragione degli elementi a suo carico»), integrato da ulteriore passaggio argomentativo alla p. 3 (circa la mancata idonea spiegazione da parte dell'imputato del rinvenimento della copia di un contratto di permuta - di cui si dirà - nella disponibilità del coimputato patteggiante Barone), è logico e congruo e complessivamente in linea con le puntualizzazioni di legittimità che si sono richiamate in precedenza sub n. 2.8.3. del "considerato in diritto". 3.2.

Quanto ai profili di colpa,extraprocessuale (il cui inquadramento teorico è stato richiamato sub n. 2.7. del "considerato in diritto"), la Corte territoriale ha posto-in luce una pluralità di condotte ambigue poste in essere da Elismo Pesucci (pp. 3-4 del provvedimento impugnato) che hanno contribuito a con-causare l'errore in cui è incorsa l'A.G.: nel primo processo, avere affidato lavori privati presso la propria abitazione proprio ad una ditta incaricata dello svolgimento di lavori pubblici, essendo stato il,- non esiguo - compenso di 85.000,00 euro sostituito con la cessione di un terreno, avvenuta, però, soltanto nel 2008, cioè dopo tre anni e ad indagini della Procura della Repubblica già avviate, ed essendo stata inspiegabilmente trovata una copia del relativo contratto nel computer di un coimputato, Barone, che ha patteggiato la pena; ed essersi l'imputato rifornito di materiali da altra ditta coinvolta nelle vicende ipotizzate come corruttive, con pagamento avvenuto solo due anni dopo la consegna, cioè nel 2008, e sempre ad indagini avviate; nel secondo processo: avere ricevuto gratuitamente un terreno da una delle ditte che erano interessate alla lottizzazione; e ciò avendo mantenuto la stanza di vicesindaco pur dopo la cessazione dell'incarico di amministratore, così da dare l'impressione all'esterno, in una piccola realtà, di avere ancora saldamente in mano le redini della vita pubblica.

Si tratta di fatti con i quali, a ben vedere, il ricorso, come sottolineato dal P.G. della S.C., evita qualsiasi confronto,' rIsultando in definitiva aspecifico, limitandosi a lamentare, in sostanza, che la motivazione di una delle due sentenze assolutorie sarebbe insoddisfacente e non renderebbe effettiva "giustizia" alla specchiata innocenza del proprio assistito.

4. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara