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Ordinanza — n. 31442/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to non-justiciable procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31442/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law governing plea bargains. The appellant argued the facts constituted only 'spoken drugs' rather than the charged offenses, claiming a lack of reasoning in the first-instance judgment. The Court ruled that such arguments fall outside the limited scope of review allowed for plea bargain sentences, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on omissions regarding acquittal conditions or non-justiciable procedural defects.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds procedural review limits spoken drugs offense cassation admissibility imputazione per reati di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ebbene, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129, cod. proc. pen.
103., è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sen- tenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
del Tri- bunale di Chieti ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 81, cod. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tri- bunale di Chieti ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Tinari Nicole la pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro venti- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103., è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sen- tenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINARI NICOLE nato a GUARDIAGRELE il 21/06/1996 avverso la sentenza del 23/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Chieti ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Tinari Nicole la pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro venti- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La Tinari, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza per violazione degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., in quanto la fattispecie consisterebbe esclusivamente in una ipotesi di cd. "droga parlata".

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Nella fattispecie, la ricorrente deduce una presunta e non meglio specificata ca- renza motivazionale, in quanto la fattispecie consisterebbe esclusivamente in una ipotesi di cd. "droga parlata". Ebbene, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103., è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la sen- tenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il residente Aldo s osit omo Fumu t DE