Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns sentencing under a plea bargain, limited to legal qualification and consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing phase of a plea bargain proceeding. The appellant argued the sentence exceeded statutory minimums, but the Court held that under the Orlando reform, such appeals are restricted to legal qualification, illegality of the penalty, and consent defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea bargain proceedings are inadmissible if they do not concern legal qualification, the legality of the penalty, or the validity of consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFERI KLADIO nato il 06/01/1994 avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SEFERI Kladio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Piacenza gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione continuata in concorso di so- stanza stupefacente del tipo cocaina nel corso dell'anno 2019.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del trattamento sanzionatorio, modulato in termini superiori ai minimi edittali.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto esclusi dai motivi di impugnazione formulabili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, che limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) ri- nunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accer- tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richie- sta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637) anche in relazione alla misura della pena applicata la quale, compresa nella forbice edittale di cui all'art.73 V comma Dpr 309/90 non si presta a censure di illegalità né in termini quantitativi né in ragione dei criteri di calcolo utilizzati.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 Aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Pres Ugo Bellini Giaco A ‘1,A-JJ DEPOSITATO EN CAN