Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds regarding non-prosecution causes under the Orlando reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on generic grounds rather than specific legal errors permitted under the Orlando reform. The appellant challenged the first-instance judge's refusal to acquit based on exclusionary causes, arguing a violation of procedural law and lack of reasoning. The court rejected this, noting that such appeals must focus on the defendant's will, legal qualification, or sentencing legality, not the factual assessment of exclusionary causes which was adequately addressed in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests under the Orlando reform are inadmissible if they do not address the defendant's will, legal qualification, or sentencing legality, as they cannot challenge the factual assessment of exclusionary causes.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA CATALDO SALVATORE nato a TARANTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 11/06/2020 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COSMA CATALDO Salvatore ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa in relazione a furto aggravato da distributore di bevande, assorbita in tale contestazione i reati di danneggiamento e di possesso di strumenti atti allo scasso.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legit- timità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 Aprile 2021 Il Consigliere estensore Il sipente Ugo Bellini Gia I