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Sentenza — n. 31438/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for retrial due to lack of objective factual conflict between judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31438/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal for retrial inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reject the request. The appellant, Vitale Rosario, argued that a conflict of judgments existed because co-defendants were acquitted while he was convicted for the same facts, claiming the lower court relied on conjectural reasoning regarding new evidence. The court ruled that a retrial is only permissible when there is an objective difference in the factual elements constituting the crime, not merely a divergent legal assessment of co-defendants' liability. Furthermore, the court found the appellant failed to prove the novelty of the evidence presented, as it was already available to the original judges and did not alter the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A request for retrial based on a conflict of judgments is admissible only when the conflict arises from an objective difference in the factual elements constituting the crime, not from a divergent legal evaluation of co-defendants' responsibility for the same facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
conflict of judgments retrial admissibility objective factual difference novelty of evidence co-defendant acquittal legal assessment divergence inadmissible appeal inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Di Martino e altro, Rv.269232
Strappa, Rv.259804
Mortola, Rv.269757
Contu, Rv.262731
Di Stefano, Rv.271071
Buscaglia, Rv.273029
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE ROSARIO nato a CATANIA il 26/12/1972 avverso l'ordinanza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il ri etto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 10 Febbraio 2020 a Corte di Appello di Messina aveva dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione avanzata da VITALE Rosario della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Catania, confermata in appello, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, fondata sulla inconciliabilità di giudicati, a fronte della intervenuta assoluzione di alcuni coimputati per i medesimi fatti reato, allegando altresì nuove prove tese a dimostrare l'estraneità del VITALE ai fatti per cui era imputazione. Sotto un primo profilo evidenziava la inammissibilità della impugnazione atteso che il contrasto denunciato non era fondato su una diversità dei fatti storici contestati agli imputati, in relazione ai quali si era avuto un diverso esito del giudizio, ma era determinato da un diverso apprezzamento, da parte di giudici diversi e sulla base di diversi riti processuali, dei medesimi fatti reato relativamente alla interpretazione degli elementi di accusa (intercettazioni telefoniche).

2. In relazione alle nuove allegazioni, ne veniva escluso in carattere di decisività, nonché il profilo di novità, in quanto fonti dichiarative già a disposizione del giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata e del tutto inconferenti in ordine all'accertata ricostruzione dei fatti-reato.

3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di VITALE Rosario denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al denunciato motivo di revisione del contrasto tra giudicati. Assume che, contrariamente a quanto evidenziato dalla Corte di Appello di Messina, ricorreva una ipotesi di effettivo conflitto di giudicati, fondato sulla incompatibilità dei fatti decisi nelle distinte sentenze a fronte del diverso e più favorevole esito ottenuto dai coimputati che avevano optato per il rito ordinario.

Assumeva in particolare che il giudice di appello aveva dato rilievo, per confermare la prospettazione accusatoria, a elementi di fatto accertati successivamente la commissione dei reati (come il rinvenimento di sostanza stupefacente presso uno dei correi MARINO Salvatore), sulla base di un ragionamento approssimativo e congetturale. A tale proposito rappresentava come in relazione ai fatti di cui al giudizio di condanna non era stato accertato alcun collegamento tra l'odierno ricorrente e MARINO Salvatore, mentre le nuovi &legazioni servivano a lumeggiare i rapporti tra VITALE e PATANE', i quali erano stati condannati in concorso, all'esito del giudizio abbreviato, per i medesimi fatti in relazione ai quali erano stati al contrario assolti i coimputati ROSTA; che il compendio intercettivo da cui era stata tratto il giudizio di responsabilità del prevenuto riguardava conversazioni intercorse con i coimputati ROSTA e PATANE'; che tale giudizio di responsabilità strideva con tutti gli elementi processuali acquisiti nonché con gli elementi nuovi posti all'attenzione del giudice della revisione (casellario giudiziario del ROSTA e dichiarazioni di indagato di reato connesso PATANE' che aveva fornito una diversa spiegazione del contenuto delle interlocuzioni tra Vitale e Rosta).

All'uopo sottolineava l'importanza della prova nuova rappresentata dalle dichiarazioni del PATANE' che, pur dovendo essere valutate nel rinnovato giudizio ai sensi dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen., avrebbero potuto determinare, in unione alle prove poste a fondamento del giudicato di condanna, una decisiva incrinatura del quadro probatorio complessivo così da condurre all'assoluzione del condannato nel giudizio di revisione.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della[sentenza] 11-Lit2a. impugnata, reiterando le medesime prospettazioni sottoposte al giudice con la richiesta di revisione, lamentando non tanto un contrasto di giudicati fondati sulla diversità ontologia dei fatti contestati, bensì la disparità di trattamento rispetto agli imputati giudicati separatamente in relazione ai medesimi fatti di droga, vertendosi in ipotesi di concorso nel reato, sulla base di un panorama probatorio sostanzialmente analogo.

Non può che ribadirsi sul punto quanto già ampiamente evidenziato dalla Corte di appello di Messina tenuto conto della diversità dei riti prescelti dai coimputati e della diversità dei materiali probatori utilizzati per pervenire alle decisioni che si assumono contrastanti. La giurisprudenza di legittimità affronta tali contrasti nell'ambito del giudizio di revisione e afferma che il giudizio di revisione è ammissibile solo quando il contrasto di giudicati si risolva non già nella contrastante valutazione giuridica della responsabilità dei coimputati del reato in relazione al medesimo fatto (sez.6, 15.11.2016, Di Martino e altro, Rv.269232), ma nella diversità oggettiva degli elementi costitutivi del reato (sez.6, 3.4.2014, Strappa, Rv.259804; sez.1, 14.10.2016, Mortola, Rv.269757; sez.V, 13.1.2015, PG in proc.Contu, Rv.262731), ipotesi certamente non ricorrente nella specie.

2. Quanto poi al ruolo del Marino, la considerazione operata dal giudice della revisione è stata compiuta in termini assolutamente incidentali ed eccentrici rispetto al fulcro del problema logico giuridico sollecitato con la presentazione della richiesta di revisione, e correttamente valutato dal giudice adito. In sostanza con la richiesta di revisione il VITALE si limita a dolersi di un errore di valutazione del giudice di merito e in nessun passaggio del ricorso rappresenta la diversità dei fatti accertati dal giudice che si è successivamente pronunciato.

3. Quanto all'articolazione che richiama la mancata considerazione di una prova preesistente (dichiarazioni difensive rese dal coimputato dello stesso reato PATANE' Leonardo), da un lato il giudice distrettuale ha logicamente motivato la mancanza di novità della prova, pure preesistente al giudizio e comunque ha evidenziato la irrilevanza e mancanza di decisività della stessa.

4. Sotto diverso profilo emerge dagli atti allegati dal ricorrente che la Corte di Appello di Messina ha indicato "tra i pochi elementi integranti il quadro indiziario a carico del ricorrente, proprio le dichiarazioni rese da PATANE' Leonardo, soggetto che doveva rispondere della medesima imputazione (capo G) del VITALE e del RESTA" e ha poi indicato ulteriori dichiarazioni rese dal PATANE' il cui contenuto risulterebbe favorevole alla posizione del ricorrente. 4.1 Orbene, in relazione a tali ulteriori emergenze dichiarative non solo il VITALE non ha fornito evidenza se di esse il giudice della condanna abbia tenuto conto ai fini della decisione, ma non ha neppure fornito adeguata evidenza del profilo di "novità della prova" richiesto dalla norma, venendo pertanto meno ad un onere di allegazione e di adeguata argomentazione dei fatti posti a fondamento dell'impugnazione, così da rendere indefinita la dimensione del nuovo quadro probatorio sottoposto all'attenzione del giudice della revisione, in quanto non è dato comprendere se si sia in presenza di nuovi elementi di fatto, sottoposti alla valutazione preliminare al giudizio di revisione, ovvero di una diversa valutazione di prove già conosciute e pertanto di pretesa del tutto irricevibile (sez.5, n.44925 del 26.6.2017, Di Stefano, Rv.271071; sez.2, n.18765 del 13.3.2018, Buscaglia, Rv.273029).

5. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo esonero per mancanza di colpa, al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som