Cassation Court allows restitution of appeal term due to clerical error preventing parties from knowing verdict deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the civil parties' request for restitution of the appeal term against a final judgment. The parties had diligently sought the verdict but were unaware of its deposit due to a clerical error in the court's computer system. Consequently, the Court ruled that the procedural defect was attributable to the court's failure to properly notify the parties, thereby restoring their right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, commi 1 e 4, terza parte, cod. pen.; Art. 175, commi 1 e 4, cod. proc. pen.: When a final judgment is deposited within the statutory period but parties remain unaware due to clerical or technical errors by the court, the appeal term is restored to allow them to exercise their right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA st< sul ricorso proposto da: e ee-- (f`.-1 C Ò C D'ANDREA GIOVANNI nato a COSENZA il 03/04/1954 CAPUANO PAOLO nato a COSENZA il 11/01/1963 K\A-, avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Catanzaro con sentenza dell'8 aprile 2019 ha confermato la sentenza, appellata dalle parti civili, del Tribunale di Cosenza del 6 febbraio 2017 con la quale Giovanni D'Andrea e Paolo Capuano sono stati assolti, per insussistenza del fatto, dal reato di omicidio colposo di Gabriele Crocco, ipotizzato come commesso 1'11 luglio 2009. La sentenza della Corte territoriale, il cui dispositivo è stato emesso 1'8 aprile 2019, con novanta giorni per la motivazione, depositata il 17 giugno 2019, risulta passata in giudicato il 23 settembre 2019 (v. attestazione della Cancelleria alla p. 8 della stessa).
2. Le parti civili Liberata Lucia Porco, Getano Crocco, Laura Crocco e Pietro Crocco, tutti eredi del defunto Gabriele Crocco, tramite difensori di fiducia, avanzano alla S.C. istanza di restituzione nel termine per impugnare la decisione della Corte di appello, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 4, terza parte, cod. pen. Assumono di essersi recati più volte presso la Cancelleria della Corte territoriale per verificare l'avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza, di avere quindi appreso dal personale, dopo controlli sul sistema informatico, che la sentenza non era stata depositata, nonostante il superamento del termine, di avere quindi depositato - il 18 novembre 2019 - un sollecito scritto e di avere, infine, appreso che, per un problema tecnico relativo al sistema informatico, la sentenza, pur depositata tempestivamente, non risultava tale. Allegano al ricorso attestazione della Cancelleria del 19 novembre 2019 circa l'avvenuto tempestivo deposito della sentenza il 17 giugno 2019 e la mancata annotazione, per un problema tecnico, sul sistema" informatico "S.I.C.P.".
3. Il P.G. della Corte di cassazione il 18-21 aprile 2020 ha chiesto l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro. 4.Va premesso che la richiesta è stata ritualmente presentata, nel termine di dieci giorni (29 novembre 2019 rispetto alla notizia fornita dalla Cancelleria il 19 novembre 2019), alla Cancelleria del giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 175 cod. proc. pen. 5.Nel merito, la richiesta è fondata.Infatti, la Corte di appello di Catanzaro ha depositato la sentenza entro il termine di novanta giorni, scadente il 7 luglio 2019, ma le parti, che non avevano diritto ad alcuna comunicazione, pur avendo diligentemente adempiuto all'onere di informazione, non hanno avuto conoscenza dell'avvenuto deposito della stessa, e ciò a causa di un disguido informatico risultante da pertinente attestazione di Cancelleria. 6.Discende, quindi, la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la restituzione dei ricorrenti nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il giorno 8 aprile 2019 n. 1293/19. Così deciso il 14/04/2021. Il Consi liere estensore Il esidente Da