Cassation court annuls appeal order denying unjust detention compensation due to lack of evidence proving the defendant steered the migrant boat.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order denying compensation for unjust detention against Mansour Awad Walid. The appellant argued he was acquitted of steering the boat used to transport migrants, yet the lower court found him guilty of 'gross negligence' based on unverified witness statements. The court ruled that the acquittal sentence explicitly stated he did not commit the act, making the lower court's finding of gross negligence legally unfounded and requiring a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314, comma 1, c.p.p.; Art. 530, c.p.p.: The court must not attribute gross negligence to a defendant in an unjust detention claim if the acquittal judgment explicitly states the defendant did not commit the alleged conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANSOUR AWAD WALID nato il 06/08/1991 avverso l'ordinanza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina con ordinanza del 15 maggio - 28 giugno 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Mansour Awad Walid, sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 29 settembre 2015 al 16 novembre 2016, in relazione all'accusa di concorso nel reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, per avere contribuito cioè ad effettuare il trasporto e l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 236 cittadini extracomunitari, dietro corresponsione di denaro, accusa da cui è stato assolto, all'esito del dibattimento, con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2016, divenuta irrevocabile.
2. Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, Mansour Awad Walid, che si affida a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti. 2.1.Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale e di travisamento dei fatti in relazione al concetto di colpa grave dell'istante sul presupposto - che si stima errato - di avere il ricorrente guidato l'imbarcazione che trasportava illegalmente i migranti in cambio di denaro.
Infatti, ad avviso del ricorrente, dagli atti di causa non emergerebbe tale condotta, che sarebbe stata illegittimamente attribuita al ricorrente dai giudici della riparazione. Si sottolinea che l'imputato, che nell'interrogatorio di garanzia si è professato innocente ed ha negato di avere guidato l'imbarcazione, è stato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto". Richiamati i principi giurisprudenziali che governano la materia della riparazione per ingiusta detenzione, si ritiene doversi escludere in capo all'istante qualsiasi profilo di colpa grave concausativo della privazione della libertà. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125 cod. proc. pen. e mancanza o mera apparenza della motivazione ovvero manifesta illogicità della stessa, essendosi il giudice della riparazione sostituito illegittimamente al giudice del merito.
Si sottolinea criticamente avere la Corte di appello di Messina sottolineato essere stato l'imputato assolto per insufficienza di prove, mentre, in realtà, la sentenza del Tribunale ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.; in ogni caso, si evidenzia che i giudici della riparazione avrebbero omesso di indicare quali siano in concreto gli elementi e quali le condotte specifiche addebitabili all'imputato, che è stato riconosciuto estraneo ai fatti.Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Ministero dell'economia e finanze, tramite Avvocatura erariale, con memoria del 18 marzo 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarsi lo stesso; in ogni caso, con vittoria di spese. 4.11 Procuratore generale della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 24 marzo 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
2. La Corte di appello, dopo avere dato atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti a suo tempo rese dai migranti irregolari nel frattempo divenuti irreperibili, ha poi ritenuto che «La condotta del Mensour desumibile da quanto sopra, tuttavia, integra la colpa grave ostativa al risarcimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'arr. 314, co. 1, c.p.p. [...] il ricorrente ha creato i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, guidando l'imbarcazione che trasportava illegalmente i migranti in cambio di denaro.
Tale condotta dimostra che l'esposizione al rischio dell'attribuzione della responsabilità per il reato contestato è stata consapevolmente determinata dal prevenuto e comporta un livello di volontario coinvolgimento nel fatto attribuitogli tale da giustificare ampiamente l'applicazione della misura cautelare» (così alla pp. 2-3 del provvedimento impugnato). 3.In realtà, la sentenza di assoluzione del Tribunale del 16 novembre 2016 (cui, atteso il tipo di vizio denunziato, il Collegio ha avuto diretto accesso), che ha ritenuto non acquisibili le dichiarazioni rese nelle indagini da persone informate sui fatti divenute irreperibili, in nessuna parte afferma che Mansour Awad Walid sia la persona che guidava l'imbarcazione sulla quale sono stati trasportati, dietro corrispettivo, 236 extracomunitari, cioè lo "scafista".
L'impugnazione va, dunque, accolta, con rinvio alla Corte di appello, per nuovo giudizio sulla domanda di equa riparazione avanzata da Mansour Awad Walid. Il giudice di merito dovrà peraltro tenere conto che «Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta de/l'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284; v. in motivazione punti nn. 6 e 7, pp. 3-4, del "considerato in diritto"). 4.Consegue, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso il 14/04/