Cassation court annuls suspension of driving license for drunk driving with accident, ordering administrative revocation instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision suspending the defendant's driving license for two years. The Public Prosecutor argued that an accident caused by drunk driving mandates immediate license revocation under specific traffic laws. The court held that it could directly correct this legal error by applying the mandatory administrative sanction of revocation rather than suspending the license.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: When a lower court fails to apply the mandatory revocation of a driving license for an accident caused by drunk driving, the Court of Cassation may directly substitute the suspension with the administrative sanction of revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: AIRINI SEBASTIANO nato a ASCOLI PICENO il 19/05/1975 avverso la sentenza del 03/06/2019 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3 giugno 2019 il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato, ai sensi dell'art.' 444 cod. proc. pen., a Sebastiano Airini, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d. Igs. del 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica con valore alcoolemico pari a 2,94 grammi / litro alla prima prova ed a 3,12 g./I. alla seconda, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, fatto contestato come commesso il 13 luglio 2018, la pena concordata tra l'imputato ed il P.M.; ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per due anni.
2. Ricorre per cassazione della sentenza il P.G. della Corte di appello di Ancona, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge da parte del Tribunale per avere omesso di disporre la revoca della patente di guida, che è obbligatoria - si sottolinea - ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, n. 285, avendo l'imputato provocato un incidente stradale. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla sospensione della patente di guida, e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Il P.G. presso la S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 30 marzo 2020 ha chiesto raccoglimento del ricorso del P.G. territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato: il Tribunale di Ascoli Piceno infatti ha omesso di fare applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, applicando invece, ma erroneamente, la sospensione della patente.
2. A tale omissione può e deve sopperirsi direttamente da parte della Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non implicando la decisione da adottarsi apprezzamento in fatto o valutazione di tipo discrezionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone applicarse f. es la sanzione amministrativa della revoca della patente. t. Così deciso il 14 aprile 2021. TPOSITATO IN CANCELLERIA II Consi re stensore Il 'dente- . i O AGO.