Italian Court partially allows appeal: annuls fine for drug possession due to economic disproportion but rejects non-punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appealed sentence regarding the monetary fine but rejected the request for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. While the defense argued for non-punishment based on the small amount of marijuana, the court clarified that this specific cause requires assessing subjective guilt and danger, which were not met. Conversely, the court found the fine disproportionate to the defendant's financial situation, necessitating a new trial on the penalty amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133-bis cod. pen.: The cause of non-punishment for particular leniency requires assessing subjective guilt and danger, distinct from the objective means of the crime; conversely, a fine must be reduced if it creates a manifest disproportion regarding the defendant's economic capacity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: ABDOULALAYE DIALLO nato il 01/06/1997 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO /1>
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 12/11/2019, ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di Abdoulalaye Diallo di condanna alla pena di mesi otto dì reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90. Il ricorrente, sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata, era trovato in possesso di grammi 10 di sostanza stupefacente dei tipo marijuana, da cui erano ricavabili n. 40 dosi. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi rigettavano la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. peli.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso, riassumibili come segue, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., erronea applicazione della norma di riferimento. La difesa si duole dell'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. peri. La Corte di appello avrebbe confuso i concetti di tenuità del fatto e abitualità nel reato, mancando di valutare la concreta offensività della condotta serbata dal ricorrente. Secondo motivo: violazione dell'art. 133-bis cod. pen. La Corte di merito non si sarebbe correttamente espressa in ordine alla doglianza riguardante la rideterminazione della pena pecuniaria, conformemente a quanto previsto dall'art. 133-bis cod. pen., eludendo il tema. Sul punto la motivazione eviterebbe di confrontarsi con l'espresso obbligo di adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G. e il difensore dell'imputato. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Infondate risultano le critiche riguardanti il ragionamento seguito dalla Corte territoriale con riferimento ai presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen. L'istituto prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pert., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Oxcimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). In proposito la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività («Lungi dall'essere un fatto di "particolare tenuità", il comportamento illecito di Abdoulalaye Diano, caratterizzato da porre in essere attività di spaccio "al minuto" di marjuana in luogo di Milano notoriamente frequentato da spacciatori, è la tipica espressione di chi, straniero senza fissa dimora ed attività lecita in Italia, vive esclusivamente del frutto della sua attività di spaccio di droga»).
Benchè stringata la motivazione offre sufficienti argomentazioni a supporto della decisione, desumendo dalle modalità del fatto la mancanza del requisito della minima offensività. La motivazione non manifestamente illogica non può essere censurata in questa sede e le doglianze difensive non colgono profili di criticità nel pur beve ragionamento seguito dei giudici. In particolare non si coglie l'asserita confusione tra gli istituti richiamati nel ricorso. Sulla questione non è superfluo richiamare i rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma V , d.P.R. 309/90 e la esdusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., questione di cui ha avuto modo di occuparsi questa Corte in una recente pronuncia, stabilendo che: "In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicarnente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta" (Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 - 01).
2. Deve, di contro, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso. La difesa ha chiesto, in sede di gravame, la riduzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., in ragione delle prospettate condizioni economiche del ricorrente, mettendo in rilievo come le precarie capacità economiche dell'imputato siano desumibili anche dall'ammissione al patrocino per i non abbienti.La Corte di merito ha eluso il tema, confermando l'entità della sanzione pecuniaria irrogata in primo grado, sulla base di giustificazioni riferite cumulativamente alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 133-bis cod. pen.
Le argomentazioni indicate in motivazione, poste a fondamento del rigetto della richiesta, risultano inconferenti e contraddittorie. Il fatto che l'imputato, nel commettere H reato, abbia violato il divieto di dimora è argomento di nessun rilievo in relazione al giudizio da compiersi con riferimento all'istituto invocato dalla difesa. Incoerenti rispetto alla conclusione raggiunta risulterebbero le ulteriori circostanze indicate in motivazione (assenza di una fissa dimora, mancanza di regolare attività lavorativa). Sull'argomento deve ribadirsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo v.
Sez. 6, n. 43444 del 26/11/2010, Giordano, Rv. 248983), secondo cui il presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 133-bis cod. peri, vada individuato nella eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche dei soggetto: gravosità che, a sua volta, deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena pecuniaria inflitta, Deve trattarsi, dunque, di una situazione di manifesta sproporzione, che faccia apparire la sanzione pecuniaria meritevole di riduzione (Sez. 4, n. 5484 del 01/03/1994, Didoni, Rv. 198654).
3. Da quanto precede consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente atta pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente allo pena pecuniaria con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. In Roma, così deciso il 3 giugno 2021 Il consiglie