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Sentenza — n. 31423/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical evidence and insufficient grounds for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Franchilla inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a retrial and reduced sentencing based on new evidence and mitigating circumstances regarding an attempted arson and intimidation incident. The court rejected these arguments, finding the defense's submissions lacked critical analysis and that the appellate court had already sufficiently proven the facts without needing further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1 e 3 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: The renewal of trial proceedings in the appeal stage is an exceptional measure requiring absolute necessity due to insufficient existing evidence, and the court may admit requested proof if it resolves significant doubts or offers a different solution.

Parole chiave

Generato dall'IA
renewal of trial proceedings inadmissibility of appeal insufficient evidence appellate court discretion criminal procedure law mitigating circumstances court costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603, comma 1 e 3 cod. proc. pen.
che l'art. 603, commi primo e terzo cod.
Art. 111 Cost.
art. 111 Cost
art. 468 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.III, 7.4.2004 n.21687, Modi ed altro
Sez. U,17/12/2015 n.12602, Ricci
Sez. U,17/12/2015 n.12602, Ricci, Rv.
sez.II, 2.9.2013 n. 41808, Mongiardo
(sez.II, 2.9.2013 n. 41808, Mongiardo, Rv.256968).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCAVILLA PASQUALE nato a COSENZA il 07/06/1975 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato SCARPELLI MARIO del foro di COSENZA in difesa di: FRANCAVILLA PASQUALE. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso..

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catanzaro con sentenza pronunciata in data 23 Giugno 2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed espresso nella massima estensione il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanza aggravanti di cui all'art.74 comma 3 e 4 Dpr 309/90, ha rideterminato la pena nei confronti di FRANCAVILLA Pasquale in relazione alla ipotesi associativa di cui all'art.74 comma 2 Dpr 309/90, come qualificata dal giudice di primo grado, in anni sei mesi otto di reclusione.

2. La Corte di Appello confermava il giudizio di responsabilità del FRANCAVILLA dopo avere ravvisato gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, con sede in Cosenza e operante anche in aree limitrofe, impegnata nella commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura organizzata e diretta da PERNA Marco. All'uopo ricostruiva la origine della organizzazione, i collegamenti con le realtà criminali del territorio, le relazioni con altre analoghe strutture criminali e poi passava in rassegna i ruoli e l'operatività dei singoli sodali alla stregua degli elementi processuali acquisiti che, in relazione alla figura dell'odierno ricorrente, FRANCAVILLA Pasquale, consistevano in plurime chiamate in correità di collaboratori di giustizia già intranei alla suddetta organizzazione (Gioia e Pellicori), nonché di altri soggetti gravitanti in differenti realtà delinquenziali ma venuti in relazione con la realtà associativa facente capo al PERNA (DE ROSE Vincenzo, NOBLEA Francesco, FOGGETTI Adolfo e FOGGETTI Ernesto).

Evidenziava in particolare i reciproci riscontri delle suddette chiamata in correità sul tema relativo alla partecipazione del FRANCAVILLA alla organizzazione del PERNA e in relazione a singoli episodi relativi alla compartecipazione del FRANCAVILLA ai fatti reato, con particolare riferimento allo spaccio operato fuori dalla zona di competenza e alla reazione degli affiliati del clan SURIANO, con seguito di ritorsioni e scontri fino alla pax sugellata a seguito dell'intervento di figura carismatica del territorio (Gentile Rinaldo). Escludeva altresì la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione del teste indicato dalla difesa del FRANCAVILLA laddove, ritenuto accertato il tentativo di incendio del veicolo del FRANCAVILLA a seguito dello sgarbo arrecato al clan SURIANO a causa del traffico di stupefacente operato in area presidiata da tale associazione e il danneggiamento del veicolo che era stato attinto da proiettili esplosi da affiliati all'associazione rivale, la richiesta risultava generica e comunque era diretta a provare circostanze, quali l'accertamento della proprietà del veicolo, inidonee a mettere in discussione il fatto storico del danneggiamento del quale il FRANCAVILLA era stato vittima. 3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di FRANCAVILLA Pasquale denunciando con un primo motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della partecipazione del ricorrente al reato di cui all'art.74 Dpr 309/90.

Nel contestare il rispetto dei criteri di valutazione della prova in relazione al giudizio di attendibilità e di riscontro esterno dei collaboratori di giustizia GIOIA e PELLICORI, evidenzia come l'apprezzamento della Corte di Appello risultasse oltremodo contraddittorio laddove, alla stregua di tali dichiarazioni, era pervenuto all'assoluzione del prevenuto in relazione ai reati fine. Con particolare riferimento alle propalazioni del GIOIA lamenta altresì la illogicità della motivazione laddove da un lato aveva riconosciuto l'attivismo del FRANCAVILLA nel settore dei recuperi credito, e dall'altra lo aveva indicato come soggetto che si era prodigato per fare ottenere un prestito allo stesso GIOIA.

Ancora pone in rilievo la inconciliabilità del riconoscimento della partecipazione al sodalizio criminoso con la pure affermata autonomia del ricorrente nello spaccio dello stupefacente, riferita dai collaboratori. A sostegno dell'assenza di un vincolo associativo deduce che nella sentenza non era stato valorizzato adeguatamente il fatto che il FRANCAVILLA era stato prosciolto dalla ipotesi delittuosa di estorsione ascritta in concorso con PERNA, PELLICORI e MELE e della circostanza e che, al contrario, gli era stato riconosciuto un risarcimento del danno quale parte civile. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a fronte di prova decisiva tesa a dimostrare l'inattendibilità delle accuse del PELLICORI.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero lo stesso non si confronta con le argomentazioni della Corte di Appello né con riferimento alla ricorrenza della struttura associativa gravitante nella provincia di Cosenza e facente capo a PERNA Marco, né in relazione al giudizio di attendibilità dei numerosi collaboratori di giustizia che indicano FRANCAVILLA Pasquale quale soggetto storicamente associato al gruppo criminale da questi diretto, con particolare riferimento alle dichiarazioni del PELLICORI che del PERNA era amico, braccio destro e sodale fin dalla giovinezza.

In particolare a fronte degli argomenti sviluppati dal giudice di appello da pag.130 a pag.170 che, nel passare in rassegna le chiamate in correità, riconosce credibilità intrinseca ai singoli collaboratori di giustizia ed esprime una valutazione di attendibilità con riferimento alla specifica posizione del FRANCAVILLA all'interno del gruppo criminale, richiamando le propalazioni dei singoli collaboratori che concordavano nella individuazione del FRANCAVILLA quale uno dei più stabili e inseriti appartenenti all'associazione (da pag.177 a pag.186), la trama sviluppata nel motivo di doglianza risulta del tutto priva di analisi critica degli argomenti della Corte di Appello, limitandosi a evidenziare discrasie assolutamente inesistenti. 'E il caso in cui si lamenta la incompatibilità delle propalazioni del GIOIA, che ha riferito che il FRANCAVILLA si occupava della riscossione dei crediti (circostanza peraltro riferita anche dal PELLICORI) e contestualmente si offriva di garantire la concessione di un prestito tramite la moglie, trattandosi di ipotesi per niente distonica e certamente non incoerente con la prospettazione accusatoria, stante la esigenza di assicurare al beneficiario la liquidità necessaria per pagare i debiti maturati nei confronti dell'organizzazione criminale.

2. Parimenti affatto illogica è la circostanza, narrata dal PELLICORI e confermata anche da alcuni collaboratori estranea al sodalizio, del fatto che il FRANCAVILLA svolgesse una proficua attività di spaccio lungo la costa nei luoghi di vacanza (Longobardi), non ricorrendo alcuna inconciliabilità logica tra i compiti attribuiti al ricorrente nell'ambito del sodalizio criminale e lo svolgimento in autonomia di una attività di smercio dello stupefacente nel periodo estivo, in coincidenza delle vacanze, laddove alla stregua del narrato dei collaboratori di giustizia, ne risulterebbe rafforzato il collegamento del FRANCAVILLA con l'associazione di appartenenza in occasione di tali attività, apparentemente svolte in autonomia in quanto, a fronte delle intimidazioni e delle minacce rivolte dagli affiliati del clan rivale che volevano impedire al FRANCAVILLA di spacciare fuori della sua zona di competenza, erano intervenuti altri associati collegati al PERNA a dare man forte ai FRANCAVILLA e a sostenere le sue ragioni fino alla mediazione finale del GENTILE.

3. A ulteriore conforto di tale inferenza relativa al collegamento tra l'attività di spaccio svolta dal FRANCAVILLA sulla costa e l'organizzazione criminale facente capo al PERNA insediata nella provincia di Cosenza, depone la circostanza, valorizzata dalla Corte di Appello secondo cui il PERNA in persona, per avvalorare la comunanza degli interessi propri con quelli del FRANCAVILLA, si era fatto un monile con l'ogiva di uno dei proiettili indirizzati per ritorsione contro il veicolo del FRANCAVILLA, manifestando & contempo al clan avversario che il paese di Longobardi, ove l'atto di intimidazione nei confronti del FRANCAVILLA era intervenuto, era il luogo di nascita del suo genitore e pertanto luogo dove poteva avere espansione la zona di influenza del sodalizio.

4. Gli argomenti prospettati dalla difesa del ricorrente risultano pertanto in fatto, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta logica e priva di contraddizioni, nonché carenti sotto il profilo di analisi critica rispetto alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e pertanto vanno dichiarati inammissibili.

5. Anche la seconda censura si manifesta inammissibile per la sua manifesta inconsistenza. Afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen. stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello ha luogo quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta; tale previsione, interpretata alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.III, 7.4.2004 n.21687, Modi ed altro,Rv.228920;

Sez. U,17/12/2015 n.12602, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (sez.II, 2.9.2013 n. 41808, Mongiardo, Rv.256968).

6. Nella specie il giudice di appello ha ampiamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale assumendo che la stessa risultava generica ed esplorativa a fronte di avvenimento (incendio e danneggiamento del veicolo del FRANCAVILLA) narrato da più collaboratori di giustizia, anche provenienti dalle file del clan rivale e quindi da ritenersi provato nel suo ontologico accadimento, e della assoluta irrilevanza dell'accertamento sull'effettiva titolarità dell'automezzo a fronte della assoluta linearità della dinamica dell'episodio, adeguatamente interpretato dalla Corte di Appello, volto a intimidire il soggetto (FRANCAVILLA) che aveva in uso l'automezzo fatto bersaglio di colpi da fuoco a fini intimidatori.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo esonero per mancanza di colpa, al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento