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Ordinanza — n. 31422/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving, converting it to appeal due to error in evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31422/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed a Vicenza court acquittal of a driver, arguing the blood test results were inadmissible due to a time gap between the accident and the procedure. The court found the appeal focused on the merit of evidence evaluation rather than a legal violation of the burden of proof. Consequently, the appeal was converted to a second instance trial rather than being dismissed as a cassation case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an appeal against a judgment of acquittal is based on the erroneous assessment of evidence rather than a violation of law regarding the burden of proof, the cassation court converts the appeal into a second instance proceeding.

Parole chiave

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burden of proof inversion alcohol test admissibility evidence evaluation error conversion to appeal drunk driving prosecution guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol sottrazione alla prova del sangue

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez.2, 13.3.2019 n.17297, Sezze Andrea, Rv.276441
sez.2, 17.12.2013 n.1848, PG in proc.Di Rubba, Rv.258193
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BENVENUTI MASSIMO nato a VICENZA il 14/01/1996 avverso la sentenza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione converta in appello il presente ricorso e trasmetta gli atti alla Corte di Appello di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha mandato assolto BENVENUTI Massimo dal reato di guida in stato di ebbrezza perché il fatto non costituisce reato sul presupposto che, in ragione delle modalità in cui il prelievo del sangue venne ese- guito presso l'Ospedale in cui era stato ricoverato dopo il sinistro, i risultati sul tasso alcolimetrico acquisiti non erano idonei a fornire evidenza dell'effettivo quan- titativo di alcol presente nel sangue del conducente al momento in cui questo si trovava alla guida, in quanto il referto non indicava l'orario di esecuzione del pre- lievo che era intervenuto dopo un considerevole lasso temporale dal sinistro.

2. Il pubblico ministero, nel contestare il ragionamento logico giuridico della mo- tivazione della sentenza impugnata, assume che si sia in presenza di palese vio- lazione di legge in quanto, pure in assenza di specifica contestazione dell'imputato sul punto, la decisione impugnata avallava un'inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando l'accusa dell'onere di dimostrare la preesistenza della con- dizione di ebbrezza all'accertamento alcolimetrico e l'assenza di circostanze pree- sistenti o sopravvenute che potessero avere interferito con il dato acquisito, lad- dove la giurisprudenza di legittimità appare assolutamente concorde nel ritenere che, a fronte del dato alcolimetrico acquisito mediante l'alcoltest o l'esame del sangue, sarebbe onere del conducente fornire la prova contraria della non ricon- ducibilità dello stesso al momento della guida. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non poteva essere proposto dinanzi al giudice di legittimità lad- dove la parte ricorrente, pur assumendo violazione della legge in ordine alla inter- pretazione ed applicazione dei principi relativi all'onere della prova e al valore pro- batorio del test alcolimetrico eseguito a ragionevole distanza temporale dalla guida del veicolo, fonda in sostanza la propria censura sull'erronea valutazione delle ri- sultanze probatorie da parte del giudice di merito, il quale ha ritenuto in motiva- zione che, anche in ragione della mancanza di indicazione dell'orario in cui era stato eseguito il prelievo, i risultati indicati in referto non erano idonei a provare la condizione di ebbrezza al momento della guida intervenuta in orario di molto antecedente.

Tale deduzione tuttavia risulterebbe frutto di una non corretta let- tura, come evidenziato peraltro nel ricorso, delle risultanze processuali in merito ai tempi del prelievo ematico che si è riverberata negativamente sulla coerenza dell'iter argomentativo della decisione.4. La censura del ricorrente pertanto finisce per involgere la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della coerenza e della logicità in quanto solle- cita una differente valutazione del materiale probatorio, di talchè la stessa andava proposta come motivo di impugnazione in appello, con conseguente conversione del relativo ricorso (sez.2, 13.3.2019 n.17297, Sezze Andrea, Rv.276441; sez.2, 17.12.2013 n.1848, PG in proc.Di Rubba, Rv.258193).

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 22.4.2021 Il Consigliere estensore Ugo Bel