Italian Court dismisses appeal on theft sentencing, ruling implicit reasoning on mitigating circumstances valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two defendants against a second-instance judgment regarding attempted theft. The appellants argued the lower court failed to explicitly evaluate a statutory mitigating circumstance due to the low value of stolen goods and the weight of their prior criminal records. The court held that the appellate court's implicit reasoning, which balanced aggravating and mitigating factors based on the defendants' history, was legally sound and sufficient to justify the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.4 cod. pen.; Art. 360 n.1 lett. b c.p.p.: The court may rely on implicit reasoning when the appellant's complaints lack critical analysis and do not require a specific counter-argument to justify the dissent, particularly when the relief sought is conditional on the acceptance of other appeal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COLOMBO PAMELA nato a MILANO il 12/10/1989 HELD DENNY nato a TRENTO il 25/09/1992 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. HELD Dhnny e COLOMBO Pamela ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bel- luno, ha qualificato quale delitto tentato l'episodio di furto di capi di abbigliamento sottratti presso centro commerciale e, confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, ha rideterminato la pena per ciascuno di essi in mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa.
2. I ricorrenti deducono omissione di motivazione in ordine alla richiesta di ap- plicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., pure applica- bile al delitto tentato, richiesta già avanzata nei motivi di impugnazione e sulla quale il giudice di appello aveva del tutto omesso di provvedere, circostanza cer- tamente riconoscibile in ragione della esiguità del valore della merce sottratta e pertanto della tenuità del danno arrecato (euro 130 di mancato profitto) Con ulteriore articolazione lamenta la manifesta illogicità della motivazione in or- dine alla omessa valutazione dei presupposti di applicabilità della circostanza at- tenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. nel giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto.
A tale proposito lamenta difetto di motivazione laddove il giudice di appello aveva escluso il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno rispetto all'aggravante del numero delle persone richiamando i precedenti penali dei ricorrenti laddove, qualora fosse in- tervenuto il riconoscimento dell'ulteriore circostanza attenuante il giudizio di va- lenza tra circostanze avrebbe potuto essere orientato in termini di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va disatteso. Con i motivi di appello la difesa degli imputati, a fronte di motivazione de giudice di primo grado che aveva escluso che il valore della merce potesse ritenersi di speciale tenuità, si era limitata ad insistere nella richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. 2.La Corte di Appello, pure in mancanza di una specifica disamina del motivo di Impugnazione e a fronte della genericità dello stesso, ha sostanzialmente aderito al giudizio espresso dal primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto che il valore della merce sottratta, pari ad euro 130,00, non poteva definirsi irrisorio.
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso ad una moti- vazione implicita ogni qual volta le censure proposte dall'appellante, per la loro carenza di critica analisi censoria, non impongano un percorso motivazionale che giustifichi, con argomenti contrari, la ragione del dissenso, tenuto altresì conto che, nella specie l'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità avrebbe spiegato effetti sul trattamento sanzionatorio applicato esclusivamente qualora fosse stato formulato un giudizio di prevalenza delle cir- costanze attenuanti sulle circostanze aggravanti riconosciute, di talchè l'interesse del ricorrente risultava condizionato all'accoglimento del secondo motivo di ri- corso.
3. Il secondo motivo risulta infondato laddove, a fronte di un diverso bilancia- mento tra circostanze richiesto dalla difesa degli imputati, la Corte di Appello ha logicamente argomentato come una differente comparazione tra circostanze di se- gno opposto trovasse un insormontabile ostacolo nei "cospicui e consistenti pre- cedenti penali" di entrambi gli imputati, argomentazione che, del tutto corretta dal punto di vista giuridico, costituisce altresì implicita risposta allo specifico motivo di appello relativo ad un più favorevole bilanciamento tra circostanze in ipotesi del riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del valore della refurtiva, in quanto logicamente trasferibile, in ragione del valore impeditivo rico- nosciuto ai cospicui e consistenti precedenti penali, anche ad una diversa compo- sizione del fronte attenuante.
4. I ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 Aprile 2021 Il Consigliere est