Cassation court annuls driving license suspension duration for drunk driving when vehicle belongs to a third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension without remanding the case. The Public Prosecutor argued that the suspension should have been doubled because the vehicle belonged to a third party, a fact acknowledged in the trial court's reasoning but not applied in the final ruling. The court held that this statutory requirement was omitted and corrected the suspension period directly to two years while suspending the administrative penalty until the public utility work is evaluated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992; Art. 620, lett. I, c.p.p.: When a vehicle belongs to a third party, the driving license suspension must be doubled; the Court of Cassation may directly correct this omission without remanding the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARRARA SONNY nato a PONTE SAN PIETRO il 05/09/1994 avverso la sentenza del 20/09/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20 settembre 2019 il G.u.p. del Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Sonny Carrara responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica con valore alcoolemico pari a 2,11 grammi / litro, in orario notturno, il 19 luglio 2018, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, sostituita con il lavoro di pubblica utilità; ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per un anno (così in dispositivo; in motivazione, alla p. 3, si legge che la sospensione è pari a due anni, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato).
2. Ricorre per cassazione della sentenza il P.G. della Corte di appello di Brescia, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge da parte del Tribunale, per avere omesso di disporre il raddoppio della durata della sospensione della patente, raddoppio che è obbligatorio - si sottolinea - ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato. Rammenta il ricorrente che indicazione conforme a legge si rinviene in motivazione ma che il dispositivo applica la sospensione per un anno. Sottolineata la impossibilità di procedere con correzione di errore materiale, chiede, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 26 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con diretta rideterminazione della stessa ex art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Tribunale di Bergamo, infatti, ha omesso di fare applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, applicando in dispositivo la sospensione della patente per la durata di un anno, che è il minimo previsto, senza, tuttavia, procedere al raddoppio, che è obbligatorio ove il veicolo guidato appartenga a persona estranea al reato, come nel caso di specie, circostanza di cui il G.u.p. dà espressamente atto alla p. 3 della motivazione.
2. A tale omissione può sopperirsi direttamente da parte della Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., non implicando la decisione da adottarsi apprezzamento in fatto o valutazione di tipo discrezionale.
3. E' sfuggito al Tribunale che «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella de/lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 48330 del. 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040; in conformità, tra le altre, Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc. Ferrarini, Rv. 272531). Alla sospensione della esecuzione della sanzione amministrativa accessoria sino all'esito della valutazione dei lavori di pubblica utilità può comunque provvedere direttamente la Corte di cassazione (infatti, «In tema di guida in stato di ebbrezza, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.»:
Sez. 4, n. 48654 del 12/1172019, Gasparini, Rv. 277903). Discende la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della disposta sospensione della patente di guida, che determina in due anni. Sospende l'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria fino all'esito della valutazione dei lavori di pubblica utilità. Così deciso il 14 aprile 2021. Il