Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to revoke civil liability when criminal acquittal occurs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Carlo Monaco's cassation appeal against a second-instance judgment that acquitted him of criminal negligence but left civil liability intact. Monaco argued that the appellate court violated procedural law by failing to revoke civil condemnations following a complete criminal acquittal. The court ruled that while criminal acquittal automatically invalidates civil liability, the appellate judge is not legally required to explicitly revoke those civil provisions in the written decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 538, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: The automatic revocation of civil liability following a criminal acquittal does not impose a mandatory duty on the appellate court to explicitly revoke such provisions in its judgment.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONACO CARLO nato a ROFRANO il 22/02/1953 avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Potenza il 28 marzo 2019, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro 1'11 ottobre 2016, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto Carlo Monaco responsabile, in veste di datore di lavoro, del reato di lesioni colpose nei confronti di Giuseppe Ciamba, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 24 maggio 2011 (capo n. 1 dell'editto), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile, dichiarando prescritte tutte le contravvenzioni antinfortunistiche contestate ai residui capi (nn. 2-3-4-5), ha invece assolto - anche - l'imputato dal reato di cui al capo n. 1, per insussistenza del fatto, ed ha confermato la declaratoria di prescrizione quanto ai relativi capi nn. 2-3-4-5; con conferma quanto al resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato Carlo Monaco, tramite difensori di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta violazione di legge (art. 574, comma 4, cod. proc. pen.) in relazione alla omessa revoca di tutte le statuizioni civili collegate alla condanna di primo grado per il reato di lesioni colpose, cui è seguita integrale riforma in appello, essendo stato l'imputato assolto, per insussistenza del fatto.
Malgrado specifica doglianza contenuta nell'atto di appello e malgrado la riforma in me/ius da parte della Corte di appello, la Corte territoriale ha omesso - si denuncia - la doverosa revoca delle statuizioni civili, che erano collegate all'affermazione di responsabilità pronunziata in primo grado per lesioni colpose. Ritenuta la impraticabilità nel caso di specie del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, anche alla stregua di plurimi precedenti di legittimità che si richiamano, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta del 26 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1. Ha ragione il ricorrente nel sostenere la radicale inconciliabilità logica della eventuale conferma delle statuizioni civili di condanna in presenza di assoluzione dell'imputato, per insussistenza del fatto, dal reato per cui era intervenuta condanna in primo grado.Infatti, come argomentato dal Procuratore Generale (alla p. 1 della requisitoria scritta), secondo il disposto dell'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
Del resto, sia pure in fattispecie non coincidenti con quella in esame (cioè di conferma espressa delle statuizioni civili o di condanna alle spese pur in caso di assoluzione in appello ovvero di assoluzione dal reato con contestuale condanna tuttavia del responsabile civile al risarcimento dei danni alla parte civile), si è già affermato da parte della S.C. che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata soltanto ove si affermi, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (cfr. infatti le motivazioni di Sez. 4, n. 8940 del 15/02/2019, A.S.L.
Salerno, Rv. 275217; Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, responsabile civile A.S.L. Modena, Rv. 275120; Sez. 5, n. 6347 del 06/12/2016, dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449). In particolare, al punto n. 2, pp. 2-3, del "considerato in diritto" della citata sentenza di sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, responsabile civile A.S.L. Modena, si è condivisibilmente osservato quanto segue: «la giurisprudenza di legittimità, nel delineare i rapporti intercorrenti tra azione penale e azione civile nei gradi di impugnazione, ha sottolineato Io stretto collegamento che sussiste tra le due azioni (Sez.
U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 26817901). In particolare, ai fini di interesse, si osserva che si è chiarito che l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della decisione di condanna; con la precisazione che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile (Sez. U, n. 30327 del 10.07.2002, Guadalupi, Rv. 222001) [...] Preme pure richiamare il disposto di cui all'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., ove è stabilito che il giudice penale decide sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile "quando pronuncia sentenza di condanna".
Sulla portata della citata disposizione, si richiamano le indicazioni interpretative offerte dal Giudice delle leggi, laddove si è da ultimo ribadito che "Il collegamento istituito dalla norma censurata [art. 538, comma 1, cod. proc. pen.], nel solco di una lunga tradizione storica, tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale: obiettivi che si focalizzano nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
Di qui la ritenuta inopportunità di lasciar ferma la competenza del giudice penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l'affermazione di detta responsabilità non abbia luogo" (Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 2016, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione). La sintesi delle indicazioni interpretative sin qui svolte, conduce ai seguenti approdi, di natura sistemica: - il giudice penale, qualora venga pronunciata sentenza di condanna, decide anche sulla domanda risarcitoria, spiegata dalla costituita parte civile; - la valutazione del giudice di .secondo grado, in caso di impugnazione proposta dall'imputato avverso la decisione di condanna contenente pure statuizioni civili, si riflette automaticamente anche sulla decisione relativa alla responsabilità civile.
Del resto le Sezioni Unite, nel soffermarsi sulla specifica questione relativa alla sopravvenuta abrogazione del reato prima della sentenza di primo grado, hanno da ultimo ribadito che tale evenienza comporta automaticamente la impossibilità, per il giudice, di pronunciarsi sulla domanda della parte civile costituita, "perché vi osta il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.: e cioè la norma del codice di rito che, in via generale, pone la regola della subordinazione del potere del giudice penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla pronuncia di sentenza di condanna" (Sez.
U, n. 46688 del 29/09/2016 - dep. 07/11/2016, Schirru e altro, Rv. 26788401). E le Sezioni Unite, con la sentenza ora richiamata, hanno evidenziato che il richiamato principio vale anche per il giudizio di impugnazione». 1.2. Ciò però non comporta la imprescindibile necessità di apposita pronunzia da parte del giudice di appello, che, come nel caso di specie, in riforma integrale della sentenza di primo grado, assolva l'imputato in precedenza ritenuto responsabile e, per l'effetto, condannato al risarcimento dei danni; e ciò proprio in ragione della radicale inconciliabilità logico-giuridica tra assoluzione per insussistenza del fatto e condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'ipotesi di reato nel contempo ritenuta insussistente. 1.3.
Ne consegue che la caducazione della condanna penale per causa diversa dall'accertamento della estinzione del reato per prescrizione o per amnistia (arg. ex art. 578 cod. proc. pen.) determina automaticamente la revoca delle statuizioni civili dalla stessa necessariamente discendenti, e ciò pur in mancanza di espressa statuizione sul punto da parte del giudice, statuizione che appare utile per ragioni di chiarezza ma non giuridicamente indispensabile.
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.
3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/04/202