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Sentenza — n. 31417/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely assertive without addressing the court's factual reasoning on damages.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31417/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because it was merely assertive and failed to engage with the specific reasoning regarding vehicle damage that overturned the lower court's conviction. The appellant argued that the trial court erred in valuing the victim's statements under Article 192 of the Code of Criminal Procedure, ignoring the physical evidence of collision points. The court rejected this, ruling that the appeal did not substantively challenge the credibility assessment of the victim or the evidentiary basis for the verdict.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely assertive, contrasting a different version of facts without engaging with the specific reasoning that led to the reversal of the conviction, particularly regarding the credibility of the victim's statements and the analysis of physical evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely assertive credibility of victim vehicle damage analysis Article 192 Code incidente stradale velocità eccessiva collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 192, comma 3, c.p.p.
Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata avrebbe violato il comma 2 dell'art. 192 cod.
Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
nella sua requisitoria scritta del 26 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l.
art. 192 cod. proc. pen
Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata avrebbe violato il comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214
La sentenza impugnata, peraltro, fa corretta applicazione del principio puntualizzato da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, secondo cui «Le regole dettate dall'art.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RINALDI MARCO nato a PORTO SAN GIORGIO il 11/07/1968 nel procedimento a carico di: QUINTILI MIRKO nato a FERMO il 01/03/1971 inoltre: UNIPOL SAI ASS.NI SPA avverso la sentenza del 04/06/2019 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Fermo con sentenza del 30 gennaio 2018, in riforma integrale_ della decisione con cui il giudice di pace di Fermo il 10 luglio 2018 ha riconosciuto Mirko Quintili responsabile del reato lesioni colpose, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, in solido con il responsabile civile, società di assicurazione, in favore della parte civile Marco Rinaldi, ha, invece, assolto l'imputato per insussistenza dei fatto. 2.In estrema sintesi, le due ricostruzioni dei giudici di merito. 2.1.

Il giudice di pace ha ritenuto che Mirko Quintili il 27 luglio 2012, alla guida di una VW Golf in un centro abitato, irnmettendosi in una strada con diritto di precedenza proveniente da una via con i1 segnale di "stop", abbia urtato un ciclomotore condotto da Marco Rinaldi, facendolo cadere a terra e causando allo stesso colposamente lesioni. 2.2.11 Tribunale, invece, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato, anche per contrasto tra le stesse e quelle del trasportato sulla moto, poi resosi irreperibile, e viceversa la ricostruzione dell'imputato perfettamente sovrapponibile con quanto rilevato dai Carabinieri intervenuti, anche con riferimento alla tipologia ed alla collocazione dei danni riportati dai veicoli, ritenendo radicalmente diversa la dinamica: la vettura, infatti, dopo essersi diligentemente fermata alld "stop", si sarebbe immessa sulla strada principale dove «sopraggiungeva il motociclo con a bordo la persona offesa e un passeggero che, nonostante avesse la possibilità di arrestarsi, sbandava, scivolava a terra e urtando l'autovettura.

Dai danni riportati dai veicoli, precisamente al parafango anteriore destro e allo sportello anteriore destro l'autovettura e alla forcella ed alla carenatura il motociclo, si evince come si stato quest'ultimo ad aver urtato l'autovettura e non viceversa, il tutto confermato ulteriormente dalla mancanza di evidenti tracce di frenata dei mezzi» (così alle pp. 3-4 della sentenza impugnata). 3.Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile Marco Rinaldi, tramite difensore, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge. 3.1.

Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata avrebbe violato il comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen. circa il valore da attribuirsi alle dichiarazioni dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, infatti, la versione dell'imputato - che si definisce "fantasiosa" - non sarebbe supportata da nessun elemento probatorio e, anzi, il contenuto degli atti redatti dai Carabinieri rafforzerebbe la versione della persona offesa che - si sottolinea - procedeva a 45 km/h, cioè entro i limiti consentiti. 3.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto al valore probatorio delle dichiarazioni della parte civile, che sarebbero nel caso concreto complessivamente logiche e coerenti, ergo: credibili, e che, proprio alla luce della sentenza delle Sezioni Unite richiamata nella decisione impugnata (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012), sarebbero di per sé sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato, oltre che suffragate dal contenuto del modulo di rilevazione di sinistro stradale redatto dai Carabinieri. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta del 26 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. L'impugnazione è meramente assertiva, limitandosi a contrapporre alla ricostruzione che si legge nelle sentenza impugnata un'altra versione, quella della persona offesa (di cui peraltro non si nega né la imprecisione né che Marco Rinaldi non ha potuto vedere l'impatto: v. p. 3, righe 9-6 dalla fine), e, soprattutto, aspecifica, non confrontandosi in alcun modo con l'argomento che ha condotto al ribaltamento della sentenza di condanna, cioè l'esame da parte del giudice di appello dei danni (tipologia e localizzazione degli stessi) rilevati sui veicoli coinvolti.

La sentenza impugnata, peraltro, fa corretta applicazione del principio puntualizzato da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, secondo cui «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)»). 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Infine, Marco Rinaldi, siccome soccombente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile, spese che si liquidano, alla stregua delle tariffe professionali, nella misura di complessivi euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Così deciso il 14/04/2021.