Sentenza — n. 30814/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del Riesame di Tribunale di Caltanissetta ha rigettato con ordinanza in data 18 marzo 2021 l'appello di Giuseppe Retucci avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 16 febbraio 2021, con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, con altra meno afflittiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 30814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' proprio in relazione alla verifica di un simile quadro complessivo che il Tribunale per il riesame, e prima ancora la Corte di appello, ritengono l'assenza dell'affievolimento delle esigenze cautelari, escludendo che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" -che l'art. 292, comma 2 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RETUCCI GIUSEPPE nato a CALTAGIRONE il 14/08/1988 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Tribunale di Caltanissetta ha rigettato con ordinanza in data 18 marzo 2021 l'appello di Giuseppe Retucci avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 16 febbraio 2021, con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, con altra meno afflittiva.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso Giuseppe Retucci, a mezzo del suo difensore, affidandoli° ad un unico articolato motivo.
3. Con la censura lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 274 lett.
c) cod, proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sottolinea che l'ordinanza impugnata non si confronta con l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avuto riguardo: al lungo periodo trascorso -circa due anni- in custodia cautelare; alla buona condotta tenuta, durante la detenzione; alla documentata proposta di lavoro; al venir meno delle originarie esigenze cautelari, anche a seguito della significativa riduzione della pena inflitta dalla sentenza di primo grado. Rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata palesa il suo carattere apodittico laddove non prende in considerazione le deduzione difensive, omettendo sinanco di valutare la proposta di lavoro, pur sottoposta al vaglio del giudice dell'appello cautelare.
Denuncia l'oscurità del percorso motivazionale nella parte in cui il provvedimento, pur dando atto della riduzione della pena, da parte della sentenza di appello, conclude affermando di non conoscere la sua entità, sicché la circostanza non potrebbe essere valutata. Osserva che la sentenza di secondo grado che riduce la pena da sei a quattro anni di reclusione, ove non agli atti, ben poteva essere acquisita, laddove gli atti del procedimento non fossero completi, mentre il Tribunale per il riesame si limitato a ritenere il dato ignoto, senza confrontarsi con la sua valenza.
Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Va, preliminarmente, ricordato che la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare "è vincolata, infatti, oltre che dalll'effetto devolutivo, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, quindi, è esonerato dal provvedere ad un nuovo vaglio sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma è chiamato solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, o in precedenza non considerati tali da modificare il quadro probatorio oppure ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (cfr. anche ex multis Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 - dep. 27/10/2015, C, Rv. 265569;
Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 - dep. 02/05/2016, Antignano).
3. La motivazione dell'ordinanza gravata, in realtà, risponde alle sollecitazioni introdotte con l'appello cautelare, posto che affronta la questione dell'irrilevanza della condotta serbata in carcere e quella della neutralità del tempo trascorso in esecuzione della misura. Invero, come sottolineato dal provvedimento, al fine della rimodulazione della misura non può soccorrere la mera considerazione del comportamento tenuto nel corso della sua esecuzione — che rileva solo negativamente, posto che l'osservanza degli obblighi costituisce il nucleo dell'imposizione cautelare- dovendo aversi riguardo alla valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata e della sua gravità, in relazione al tempo trascorso dalla condotta ed 'attualizzata' nella prognosi di reiterazione criminosa.
4. E' proprio in relazione alla verifica di un simile quadro complessivo che il Tribunale per il riesame, e prima ancora la Corte di appello, ritengono l'assenza dell'affievolimento delle esigenze cautelari, escludendo che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" -che l'art. 292, comma 2 lett.
c) cod. proc. pen. impone quale criterio valutativo- in assenza di ulteriori elementi idonei a far ritenere attenuato il pericolo di recidiva, possa di per sé costituire il novum giustificante la rivisitazione della misura originariamente applicata.
5. Ed è in questo contesto -reso esplicito dall'ordinanza di rigetto della Corte di appello, cui il Tribunale del riesame aderisce integralmente- che non viene dato ingresso all'offerta della prospettiva lavorativa, perché inidonea a superare 'l'accertata propensione a condotte criminali, anche correlate alla possibilità di attivare rapporti qualificati con altri soggetti dediti all'illecito, specie nel settore degli stupefacenti'.
6. Né può sostenersi che il provvedimento gravato incorra in un errore motivazionale tale da giustificarne l'annullamento, nella parte in cui sottolinea che la mancata indicazione della misura della riduzione della pena inflitta in primo grado impedisce al Tribunale del riesame di apprezzarne l'effettivo ridimensionamento, trattandosi di considerazioni superflue avuto riguardo al nucleo motivazionale come delineato. D'altro canto, la censura appare inconferente, posto che il limite di tre anni di pena detentiva, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., pur operando anche nel corso della esecuzione della misura (cfr. ex multis: Sez. 5 - , Sentenza n. 4948 del 20/01/2021, Rv. 280418), è ampiamente superato, essendo la pena inflitta pari ad anni quattro di reclusione, come dedotto dallo stesso ricorrente.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/06/2021 Il Con igliere