Sentenza — n. 30813/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QOSKHU ERALD nato il 06/02/1997 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Qoskhu Erald avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 21 dicembre 2020 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - poi sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari in data 22 gennaio 2021 - in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione dedita al traffico internazionale di cocaina, stabilmente insediata in provincia di Modena e facente capo a soggetti di etnia nordafricana, in seguito denominata "gruppo di Rubiera" di cui al capo 134) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 33, 35, 39, 41, 53 e 131).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che logicamente tali elementi sono stati ritenuti indicativi di un ele- vato grado di pericolosità sociale, fronteggiabile solo con misura custodiale, la sola idonea ad impedire ogni possibile contatto col circuito criminoso di appartenenza. A fronte dell'articolazione del ragionamento del Tribunale del riesame, le argomen- tazioni introdotte con il motivo di impugnazione appaiono meramente enunciative ed inidonee ad intaccare la logica e l'efficacia della motivazione, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame e non si confrontano effettivamente con la motivazione resa nell'ordinanza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QOSKHU ERALD nato il 06/02/1997 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Qoskhu Erald avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 21 dicembre 2020 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - poi sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari in data 22 gennaio 2021 - in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione dedita al traffico internazionale di cocaina, stabilmente insediata in provincia di Modena e facente capo a soggetti di etnia nordafricana, in seguito denominata "gruppo di Rubiera" di cui al capo 134) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 33, 35, 39, 41, 53 e 131).
Il Qoskhu era inserito in un gruppo di emissari/corrieri facenti capo all'albanese Lecini Alfred, dediti al reperimento di cocaina, avente in uso tre autovetture. Non erano evincibili elementi a favore di Qoskhu Erald, avvalsosi della facoltà di non rispondere. Inizialmente, trattandosi di soggetto apicale, non emergevano elementi idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per cui doveva applicarsi la custodia in carcere. I giudici della cautela hanno dato atto del sopravvenuto provvedimento del G.I.P. di sostituzione della misura originaria con gli arresti domiciliari, essendo emerso che il Qoskhu, condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro per il reato di deten- zione di stupefacenti commesso in data 22 maggio 2019, aveva ottenuto l'affida- mento in prova al servizio sociale dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, che aveva valutato positivamente il percorso di reinserimento sociale.
2. Il Qoskhu, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati. Si deduce che le esigenze cautelari sono state desunte solo dalla non contestata esistenza di un'organizzazione criminale cui il ricorrente apparteneva e dal presunto ruolo svolto dallo stesso all'interno della organizzazione. La assenza totale di attualità delle esigenze cautelari era evidenziata dal compor- tamento successivo ai fatti dell'indagato, il quale, nelle more, condannato con sen- tenza del 23 ottobre 2019, irrevocabile 1'8 novembre 2019, alla pena di anni quattro e mesi sei dal G.I.P. del Tribunale di Mantova, stava scontando la pena in misura alternativa con autorizzazione a recarsi al lavoro (ordinanza del Tribunale di Sorve- glianza di Brescia del 16 giugno 2020).
Il Magistrato di Sorveglianza, pertanto, aveva ritenuto insussistente la sua pericolosità sociale. Inoltre, il reato in corso di esecu- zione di pena, era uno dei reati fine dell'associazione in questione (reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in data 21 maggio 2019). Dalla data di applicazione delle misure cautelar' il sodalizio era stato sostanzial- mente soppresso e era reciso ogni contatto che potesse permetterne la ricostruzione. Dalla data del fatto erano trascorsi circa due anni e da nessun elemento di valu- tazione poteva desumersi che il Qoskhu avesse conservato la propensione a delin- quere.
Anzi, egli era stato inserito in un contesto socio-ambientale che in nessun modo avrebbe potuto fondare un giudizio di probabilità di reiterazione delle condotte di natura illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre preliminarmente rilevare che, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. occorre verificare i requisiti della con- cretezza, consistente nella necessità di indicare elementi non meramente congetturali sulla base dei quali affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facil- mente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, e dell'attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su ele- menti concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipote- tiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).
Il pericolo di reiterazione del reato, cioè, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formu- larsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimen- sione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "speci- fica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216;
Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Inoltre, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato (o imputato) per delitto aggravato dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, mentre, in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia de- corso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174).
Infine, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere de- sunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza pun- tuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del tratta- mento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652). Peraltro, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243).
3. Il Tribunale del riesame si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni per ritenere il rischio di reiterazione dei reati ancora concreto ed attuale:
a) l'elevata gravità dei reati contestati, inquadrabili in un segmento medio-alto del circuito distributivo, in ragione del numero e della frequenza delle consegne e dei dati quantitativi;
b) l'impegno del Qoskhu in compiti implicanti un elevato grado di rischio, quali le consegne ravvicinate di ingenti quantitativi di cocaina;
c) l'esistenza di consolidati e diffusi contatti all'estero, idonei a consentire la co- stante rifornitura dei gruppi dell'associazione;
d) il concreto rischio di riorganizzazione e di reiterazione dell'attività illecita tramite i canali di comunicazione rimasti illesi, fortemente radicati sul territorio. La difesa sostiene il superamento delle esigenze cautelari in considerazione del notevole lasso temporale trascorso e della sottoposizione del Qoskhu, in epoca suc- cessiva ai fatti, alla misura alternativa dell'affidamento in prova proprio in relazione ad uno dei reati fine giudicati separatamente, circostanza ritenuta indicativa della cessazione della pericolosità sociale. Il Tribunale del riesame sul punto ha rilevato altresì, con motivazione congrua e coerente, che il dato della pregressa sottoposizione all'affidamento in prova al servi- zio sociale in relazione ad uno dei reati fine era già stato valutato positivamente dal G.I.P., al fine di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma non poteva legittimare un'ulteriore attenuazione in presenza di un quadro di maggiore pericolosità del Qoskhu, conseguente alla sussistenza di contatti con trafficanti inter- nazionali nonché all'accertamento del suo coinvolgimento non in un unico episodio punibile ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, bensì in un'associazione di elevato spes- sore e in numerosi reati fine.
Ne consegue che logicamente tali elementi sono stati ritenuti indicativi di un ele- vato grado di pericolosità sociale, fronteggiabile solo con misura custodiale, la sola idonea ad impedire ogni possibile contatto col circuito criminoso di appartenenza. A fronte dell'articolazione del ragionamento del Tribunale del riesame, le argomen- tazioni introdotte con il motivo di impugnazione appaiono meramente enunciative ed inidonee ad intaccare la logica e l'efficacia della motivazione, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame e non si confrontano effettivamente con la motivazione resa nell'ordinanza.
2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis