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Sentenza — n. 30812/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30812/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30812/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG PAPE nato il 17/01/1966 avverso la sentenza del 16/12/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Niang Pape la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro dodi- cimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di quantitativi vari di crack e cocaina).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 30812/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Niang, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen.. Si deduce che non si comprendeva per quale ragione il danaro rinvenuto presso l'abitazione dovesse essere ritenuto provento della vendita di stupefacente. L'obbligo motivazionale risultava inadempiuto, non essendo stata chiarita la provenienza della somma di danaro confiscata. Non era stato dimostrato nessun nesso pertinenziale tra il danaro e il reato in questione, in quanto, pur a voler ammettere che il ricorrente vendesse occasionalmente stupefacenti, non si comprendeva perché la somma di danaro non potesse derivare da altre attività illecite estranee al capo di imputazione.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato traffico di cocaina detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tri- bunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Niang Pape la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro dodi- cimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 240 cod. pen
Il Niang, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG PAPE nato il 17/01/1966 avverso la sentenza del 16/12/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Niang Pape la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro dodi- cimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di quantitativi vari di crack e cocaina).

Il G.I.P. ha altresì disposto la confisca del danaro in sequestro, in quanto, alla luce delle dichiarazioni confessorie del Niang, si trattava di provento della vendita dello stupefacente oggetto del traffico illecito. Peraltro, tenuto conto dell'assenza di attività lavorativa lecita del Niang, il danaro doveva considerarsi palesemente sproporzionato rispetto ai suoi redditi e alla man- canza di fonti di reddito lecite.

2. Il Niang, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen.. Si deduce che non si comprendeva per quale ragione il danaro rinvenuto presso l'abitazione dovesse essere ritenuto provento della vendita di stupefacente. L'obbligo motivazionale risultava inadempiuto, non essendo stata chiarita la provenienza della somma di danaro confiscata. Non era stato dimostrato nessun nesso pertinenziale tra il danaro e il reato in questione, in quanto, pur a voler ammettere che il ricorrente vendesse occasionalmente stupefacenti, non si comprendeva perché la somma di danaro non potesse derivare da altre attività illecite estranee al capo di imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su censure generiche e manifesta- mente infondate.

4. Il G.I.P. ha ritenuto di confermare la misura ablativa ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, pur non esplicitamente richiamata, relativamente al danaro, considerandolo profitto del reato contestato di cui al primo comma dell'art. 73 cit.. Infatti, siffatta tipologia di confisca non richiede l'accertamento di un nesso ezio- logico tra il reato e i beni oggetto di apprensione dal momento che opera una pre- sunzione legislativa di illecita accumulazione, impermeabile al dato della derivazione degli stessi dal reato per il quale è stata inflitta la condanna o applicata la pena.

Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui la confisca del denaro appare piena- mente legittima e sostenuta da idonea e congrua motivazione. Al riguardo, va ricordato che il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 4, n. 69 dell'11/12/2019, dep. 2020, Vannutelli, non massimata; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546).

Orbene, di tali principi di diritto il giudice ha fatto buon uso, avendo dato conto e ragione della propria opzione decisionale sulla base in ragione della mancanza di le- cite fonti di reddito in capo all'imputato e della sua esplicita ammissione in ordine alla provenienza del danaro dall'attività illecita di vendita dello stupefacente. Le censure difensive appaiono del tutto generiche e manifestamente infondate, in quanto non si confrontano con le plurime argomentazioni poste a sostegno della di- sposta confisca né smentiscono le dichiarazioni del medesimo imputato sul punto.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Patrt iriccialli