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Sentenza — n. 30811/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30811/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30811/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LECA MIHAITA nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 25/09/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa Paola Mastroberardino che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della revoca della patente di guida;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Tivoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Leca Mihaíta la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, coi benefici della so- spensione condizionale della pena e della non menzione, nonché la revoca della pa- tente di guida, in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis, commi primo, quarto e ottavo, cod. pen. e 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30811/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ai sensi dei commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ma nelle altre ipotesi di con- danna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre violazione semplice della LCStr guida senza autorizzazione esame d'idoneità alla guida sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tri- bunale di Tivoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LECA MIHAITA nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 25/09/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa Paola Mastroberardino che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della revoca della patente di guida;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Tivoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Leca Mihaíta la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, coi benefici della so- spensione condizionale della pena e della non menzione, nonché la revoca della pa- tente di guida, in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis, commi primo, quarto e ottavo, cod. pen. e 186, comma 2, lett.

b) e 2-bis, C.d.S. (in Sant'Angelo Romano il 5 gennaio 2019).

2. Il Leca, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che erroneamente il G.I.P. ha disposto la revoca della patente di guida, in luogo della più lieve ed adeguata sospensione della stessa. Sul punto è stata omessa ogni motivazione, non tenendosi conto della dichiarazione di illegittimità co- stituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., dì cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 3. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applica- zione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni per- sonali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ai sensi dei commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ma nelle altre ipotesi di con- danna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

La sentenza impugnata è priva di motivazione sulla disposta revoca della patente di guida.4. Non vertendosi nelle ipotesi di maggiore gravità suindicate, la sentenza impu- gnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Tivoli, ufficio del G.I.P.; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto cui è evidente- mente estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa acces- soria della revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio.

Cosi deciso in Roma il 19 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ald •