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Sentenza — n. 30809/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30809/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30809/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHEZZAL ABDELKADER MOHAMMED nato il 05/12/1984 avverso l'ordinanza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO IESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto riqualificarsi la domanda come incidente di esecuzione e l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Ghezzal Abdelkader Mohammed Ali di rescissione della sen- tenza del Tribunale di Milano del 20 settembre 2018, con cui era condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro milleottocento di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e 2-sexies, C.d.S..

Regesto Legislator

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art. 161 cod. proc. pen, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 629 bis cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, artt. 420 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Aurelio; - il 23 gennaio 2015, il Ghezzal nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv. Antonino Taranto e dichiarava domiciliio ex art. 161 cod. proc. pen. in Collecchio, via Nazionale Est n. 1 (sede del Parma - luogo di svolgimento dell'attività lavorativa di calciatore); - il 12 febbraio 2016, il Ghezzal eleggeva domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso l'avv. Taranto, con studio in NA, v. del Parco Margherita n. 23; - il 12 febbraio 2016, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era notificato all'im- putato in Collecchio v.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro delle conclusioni civili notifica del cambiamento d'indirizzo declinatoria di competenza domicilio di una parte notificazione valida

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. proc. pen
Prima di procedere all'analisi della censura difensiva appare opportuno riportare in ordine cronologico gli atti rilevanti ai fini della presente decisione: - il 31 dicembre 2014 Ghezzal Abdelkader Mohammed Alì eleggeva domicilio ex art. 161 cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. proc. pen
23; - il 12 febbraio 2016, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.
art. 629 bis cod. proc. pen
Va osservato, innanzitutto, che il ricorrente, per denunciare la mancata cono- scenza del procedimento, ha correttamente prescelto la presentazione di istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod.
art. 670 cod. proc. pen
artt. 420 bis cod. proc. pen
Va poi rilevato che, in due ulteriori pronunce, le Sezioni Unite hanno illustrato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHEZZAL ABDELKADER MOHAMMED nato il 05/12/1984 avverso l'ordinanza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO IESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto riqualificarsi la domanda come incidente di esecuzione e l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Ghezzal Abdelkader Mohammed Ali di rescissione della sen- tenza del Tribunale di Milano del 20 settembre 2018, con cui era condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro milleottocento di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e 2-sexies, C.d.S..

Il Ghezzal deduceva che la sentenza era nulla in conseguenza della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Secondo il predetto, la notifica non doveva essere effettuata presso il domicilio eletto in Collecchio, via Nazionale Est. 1, presso l'avv. Antonino Taranto, bensì in Napoli, via del Parco Margherita n.

23. L'8 settembre 2016 l'avv. Antonino Taranto rinunziava al mandato professionale. Il 4 maggio 2018 il P.M., preso atto della rinuncia, nominava d'ufficio l'avv. Laura Carla Bastia ex art. 97, comma 3, cod. proc. peli.. Il decreto di citazione a giudizio era notificato presso il difensore d'ufficio dell'im- putato, perché, cercato presso il domicilio sito in Colecchio, risultava trasferito in occasione della notifica del provvedimento di chiusura delle indagini. Oltre ad aver sottoscritto due elezioni di domicilio, il Ghezzal risultava essere stato sottoposto il giorno del commesso reato a fotosegnalamento, come risultava dal ver- bale di accompagnamento per identificazione del 31 dicembre 2014. Il Ghezzal, quindi, era a conoscenza del procedimento a suo carico.

2. Il Ghezzal, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 629 bis, 161 e 429 bis cod. proc. pen.. Si deduce che in Collecchio, via Nazionale Est n. 1 il ricorrente aveva solo dichia- rato e non eletto domicilio; inoltre, in detto indirizzo, non v'era lo studio professionale dell'avv. Tarantino, bensì la sede della società Parma Calcio, datore di lavoro pro tempore del Ghezzal. Detta notifica non era valida perché detto studio non era quello del difensore di fiducia e non era quello indicato dal Ghezzal. La notifica doveva essere effettuata all'avv. Taranto, presso il suo studio sito in via del parco Margherita n.

23. Il Ghezzal non aveva conoscenza del processo, perché la notifica era stata effet- tuata presso il difensore d'ufficio sul presupposto errato della presunta inidoneità della dichiarazione di domicilio in Collecchio, superata dall'elezione di domicilio in Napoli, via del Parco Margherita n. 23.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Prima di procedere all'analisi della censura difensiva appare opportuno riportare in ordine cronologico gli atti rilevanti ai fini della presente decisione: - il 31 dicembre 2014 Ghezzal Abdelkader Mohammed Alì eleggeva domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso il proprio difensore di fiducia avv.

Giuseppe Aurelio; - il 23 gennaio 2015, il Ghezzal nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv. Antonino Taranto e dichiarava domiciliio ex art. 161 cod. proc. pen. in Collecchio, via Nazionale Est n. 1 (sede del Parma - luogo di svolgimento dell'attività lavorativa di calciatore); - il 12 febbraio 2016, il Ghezzal eleggeva domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso l'avv. Taranto, con studio in NA, v. del Parco Margherita n. 23; - il 12 febbraio 2016, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era notificato all'im- putato in Collecchio v.

Nazionale Est. n. 1, dove però il Ghezzal risultava trasferito (l'atto peraltro era intestato a Kader Ghezzal, non a Abdel Kader Mohamed Ghezzal); - il 3 marzo 2016, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era notificato all'avv. Taranto; - 1'8 settembre 2016, l'avv. Taranto rinunziava al mandato difensivo; - il 30 settembre 2017, i Carabinieri informavano il P.M. procedente di non aver reperito il Ghezzal in Collecchio ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio; - il 2 ottobre 2017, i Carabinieri informavano il P.M. dell'esito negativo delle ricer- che; - 1'8 novembre 2017, il P.M. emetteva il decreto citazione a giudizio; - il 14 maggio 2018, il decreto di citazione a giudizio era notificato all'avv.

Laura Carla Bastia, nella qualità di difensore d'ufficio; L'imputato, assistito dall'avvocato d'ufficio, è stato dichiarato assente e il processo si è concluso con sentenza di condanna del 20 settembre 2018, depositata in data 5 ottobre 2018, divenuta irrevocabile. Il Ghezzal, assistito da un difensore di fiducia, chiedeva la rescissione del giudi- cato, evidenziando di avere avuto conoscenza del processo solo in data 11 gennaio 2019, allorché aveva ottenuto il rilascio del certificato penale e dei carichi pendenti. La Corte territoriale ha respinto la richiesta, rilevando che il ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento per essere stato fermato ed identificato il giorno del fatto e per aver più volte eletto domicilio durante la fase delle indagini.

2. Va osservato, innanzitutto, che il ricorrente, per denunciare la mancata cono- scenza del procedimento, ha correttamente prescelto la presentazione di istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen..Al riguardo, infatti, va richiamato il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «il condannato con sentenza pronun- ciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'o- messa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di co- gnizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 2.1. Va poi rilevato che, in due ulteriori pronunce, le Sezioni Unite hanno illustrato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e ss. (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (Sez.

U, n. 23948 del 2019 cit., pag. 16 e SS.; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari, vedi Sez. U, n. 28912 del 2019, cit.). In tale contesto, "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cau- telare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piutto- sto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di con- cludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (Sez.

U, n. 23948 del 2019 cit.). Si è altresì specificato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere consi- derate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate. Con riferimento all'elezione di domicilio, per quanto rileva nella presente sede, la sentenza qui sopra citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, occorrendo un apprezzabile rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, per in cui in assenza di tale effettivo collegamento tra la persona e il luogo dichiarato o eletto ricorre un'ipotesi di domicilio "inidoneo".

Anche in tema di rescissione del giudicato, quindi, l'effettiva conoscenza del pro- cedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, rectius della celebrazione del processo (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 2.1. Tanto premesso, nel caso di specie, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva cono- scenza della celebrazione del processo.

L'elezione di domicilio effettuata più volte e la sua identificazione in occasione dell'accertamento di P.G. (identificazione e procedura di alcoltest), svoltesi durante la fase delle indagini, non rappresentano elementi tali da poter desumere che l'impu- tato abbia avuto conoscenza della vocatio in ius, per cui tale indicazione è inidonea a garantire la conoscenza del processo all'imputato. A ciò va aggiunto che la notifica del decreto di citazione a giudizio deve ritenersi nulla. Essa, infatti, era eseguita direttamente presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sul presupposto della non reperibilità del Ghezzal nella precedente data del 12 febbraio 2016 presso il domicilio dichiarato, in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (atto peraltro intestato a Kader Ghezzal e non a Abdel Kader Mohamed Ghezzal).

Peraltro, contestualmente a tale notifica, il Ghezzal aveva anche sostituito il pro- prio domicilio mediante l'atto di elezione di domicilio presso il suo difensore dell'epoca (avv. Taranto con studio in NA, v. del Parco Margherita n. 23).

3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, affinché, attenendosi ai principi di diritto evidenziati e già affermati nelle citate sentenze delle Sezioni Unite, valutata l'effettiva e concreta idoneità del domicilio eletto a garantire all'imputato la conoscenza della celebrazione del processo, motivi sul punto e si esprima in ordine all'istanza di rescissione del giudicato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di