Sentenza — n. 30808/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPASSALACQUA Nicola ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di lesioni colpose e di mancata fer- mata a seguito di incidente stradale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: li profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modi- fiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA NICOLA nato a CATANIA il 25/10/1978 avverso la sentenza del 21/05/2019 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG ••••n•
RITENUTO IN FATTO
1. PASSALACQUA Nicola ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di lesioni colpose e di mancata fer- mata a seguito di incidente stradale.
2. Il ricorrente deduce che, prima di formalizzare la richiesta di applicazione pena, poi accolta, aveva richiesto di essere ammesso all'istituto di messa alla prova di cui all'art.168 bis cod.pen. Assume violazione di legge laddove il giudice aveva disatteso tale richiesta stante la impossibilità, manifestata dall'Ufficio Ese- cuzione Penale Esterna di Caltanisetta, di procedere alla formulazione di un pro- gramma in ragione dello stato detentivo del richiedente, ma che tale rigetto si poneva in contrasto con la disciplina di cui all'art.464 bis cod.proc.pen., la quale prevede la possibilità che il programma non venga allegato all'istanza di ammis- sione ma sia elaborato in un momento successivo, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione e sotto questo profilo meramente apodittica era l'ordinanza di rigetto motivata solo con riferimento allo status detentionis del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. li profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modi- fiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, non ravvisando ragioni che giustificassero ictu °culi una diversa e meno grave qualificazione giuridica del fatto reato. Quanto alla richiesta di messa alla prova deve inoltre sottolinearsi come la giurisprudenza di legittimità, formatasi ancor prima della introduzione dei limiti di impugnabilità di cui all'art.448 comma 3 bis coci.proc.pen., ha escluso che, una volta richiesta l'applicazione della pena, l'interessato possa ulteriormente dolersi per il rigetto della richiesta di messa alla prova mediante l'impugnazione della sentenza di patteggiamento in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nell'udienza successiva.
In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle de- duzioni relative al rigetto della predetta istanza sez.5, 24.11.2016, Moretti Rv.269072). Anche con riferimento al rito speciale dell'abbreviat9i1 giudice di le- gittimità ha parimenti escluso che, una volta riget ata la richiesta di messa alla prova cui in alternativa era collegata la richiesta giudizio abbreviato, il giudice delle indagini preliminari avrebbe dovuto limitarsi a provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti e, qualora la richiesta di messa alla prova venga respinta, il processo deve proseguire nelle forme del rito speciale in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi che favorisce l'accesso a modalità alternative di definizione dei proce- dimenti che riducono i tempi processuali di trattazione rispetto alle forme ordinarie (sez.5, 13.12.2019, Grossini Gianluca, Rv.278302).
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside