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Sentenza — n. 30807/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30807/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30807/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

Regesto Legislator

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art. 43 cod. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n.34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

Parole chiave

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truffa in materia di credito mancato anticipo delle spese ammortamento del prestito abbandono del procedimento per truffa cattiva gestione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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art. 43 cod. pen
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art.
art. 314 cod. proc. pen
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGANARO ANTONINO nato a MESSINA il 01/07/1955 avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette/le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Messina con ordinanza del 1.2.2018 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente MANGANARO Antonino in relazione alla detenzione in custodia cautelare agli arresti domiciliari sofferta per 31 giorni in relazione al reato di usura, reato dal quale era stato assolto dalla Corte di Appello di Messina in data 19.11.2016 perché il fatto non sussiste.

2. La Corte di Appello di Messina adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione rilevava che, sulla base delle stesse difese predisposte dal MANGANARO nel giudizio di merito era emerso il coinvolgimento dello stesso in oscure ed opache operazioni finanziarie che lo avevano visto dapprima ricevere assegni da tale MAIORANA, che egli provvedeva ad incassare restituendo al MAIORANA il corrispettivo in denaro e lucrando un compenso nell'ambito di una più ampia manovra finanziaria così strutturata: l'amministratore di una società aveva predisposto un sistema di cambio di assegni post datati volti a mantenere liquidità in favore della società; tali condotte erano poi stare ricondotte dall'autorità giudiziaria ad una ipotesi di bancarotta.

Poiché a partire da un certo momento gli assegni tornavano insoluti, secondo la tesi difensiva del Manganaro questi, unitamente al Maiorana, avrebbe organizzato una truffa nei confronti di tale SANFILIPPO. La complessiva macchinazione di cui era stato artefice il MANGANARO, aveva portato in un primo momento gli inquirenti ad ipotizzare il reato di riciclaggio in relazione alla fase di cambio assegni, successivamente ricondotta dall'autorità giudiziaria a fatti di bancarotta (con pronuncia di prescrizione); successivamente era stata formulata l'accusa di usura nei confronti del MANGANARO in relazione alla misura degli interessi pattuiti sull'attività di cambio assegni con il MAIORANA, per poi prospettare ipotesi di truffa del Manganaro ai danni di terzi soggetti, condotte peraltro riconosciute idonee a costituire motivo di colpa grave ostativa alla riparazione.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, MANGANARO Antonino, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione. In particolare evidenziava che mentre in relazione ai fatti per cui era stato processo nessuna ipotesi di reato era stata ravvisata, in relazione ai fatti che avevano coinvolto il ricorrente e il MAIORANA per altre causali non era stata emessa alcuna misura cautelare, né sarebbe stato possibile emettere una cautela personale trattandosi di fatti del tutto estranei alla vicenda de quo, che era stata sottoposta ad indagini penali in ragione delle accuse mosse dalla asserita persona offesa che nel corso del giudizio era stata ritenuta inattendibile.

Evidenziava invero che sarebbe stato onere della Corte di Appello adita indicare con precisione la natura delle condotte addebitabili al ricorrente a titolo di colpa e ravvisare il rapporto causale con l'adozione della misura; nessun giudizio era stato espresso neppure sul grado della colpa, a fronte della riconosciuta imilevanza penale del fatto, mentre sarebbe stato onere del giudice indicare il rilievo causale di condotte che, pur non avendo formato oggetto della valutazione del giudice della cautela, erano state richiamate per escludere la riparazione al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n.34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).

3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034).

4. La corte territoriale con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse in questa sede ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in un comportamento volontario del MANGANARO che si è posto come antecedente causale della detenzione, poi risultata ingiusta, che ha costituito il fondamento della stessa adozione della cautela assunta nel corso delle indagini. 4.1 Invero il giudice della riparazione, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico, ha stigmatizzato l'assoluta opacità di una condotta, promossa dall'amministrazione di una società commerciale, successivamente dichiarata fallita in cui il ricorrente, in cambio di un aggio non meglio precisato, si era prestato a ricevere fee- l'autorità giudiziaria con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente connesso (sez.4, 7.11.2018 n.2619, Ahmetovíc, Rv.276253; in termini conformi 26.9.2017 n.48311, D'Urso, Rv.271039).

Nella specie venivano in considerazione le modalità esecutive di un complessivo accordo fraudolento che, pure riconosciuto estraneo a ipotesi di usura, trovava fondamento nella reiterata transazione di assegni post datati destinati a fornire liquidità a una società commerciale in frode ai creditori della stessa. Ma se opaca ed illecita era la fonte delle transazioni aventi ad oggetto lo scambio di assegni con il MAIORANA e la successiva monetizzazione da parte del MANGANARO, parimenti illecita era la strategia riferibile a questi ultimi per ovviare al fatto che gli ultimi assegni, posti all'incasso erano risultati insoluti, strategia che per stessa ammissione del MANGANARO era quella di realizzare una truffa nei confronti di terzi, condotta che, se da un lato non avrebbe consentito, per la natura del reato e per la misura della pena in astratto irrogabile, di applicare alcuna misura, nondimeno rappresentava ulteriore elemento di fatto in grado di condizionare il mantenimento dello status detentionís del prevenuto, trattandosi di giustificazioni fornite dal MANGANARO in sede di interrogatorio di garanzia onde contrastare le accuse di usura, così da richiedere nuovi accertamenti per saggiare la veridicità della prospettazione difensiva che comunque era tale da gettare un diverso profilo di antidoverosità nell'azione del ricorrente.

La misura infatti era stata poi sostituita entro poche settimane dall'interrogatorio di garanzia.

7. Sotto questo profilo pertanto il percorso logico seguito dalla corte territoriale si ìnserisce nel tracciato della interpretazione già espressa dal giudice di legittimità quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (Cass. sez.4, 13.11.2013 n. 9212 Maltese; 22.9.2016, La Fornara, Rv.268952).

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese legali in favore dell'Amministrazione resistente, le cui argomentazioni difensive risultano specifiche e pertinenti, nella misura stimata congrua in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 Maggio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini DEPOSITATO !N CANCELLERIA gut• V, . 6 AGO. 2021 IL ORE Giu Capata assegni che gli venivano consegnati da tale MAIORANA, sulla base di accordi prestabiliti, a cambiarli ovvero a depositare la provvista, retrocedendo al MAIORANA il controvalore.

Se è vero, come rappresentato dal giudice distrettuale che, in mancanza di un accertamento tecnico sugli interessi ricevuti dal MANGANARO, la Corte di Appello ha assolto il ricorrente dal reato di usura, è anche vero, come peraltro ammesso dal ricorrente in una prospettiva difensiva nel giudizio di merito, che la causa delle dazioni degli assegni risiedeva in un accordo trilaterale nel quale il MANGANARO si era inserito come cambia valuta a fronte della cessione di assegni al MAIORANA da parte di società gestita da tale GUMINA fatti che avevano portato ad un giudizio in cui risultava imputato lo stesso MANGANARO e che aveva visto l'assoluzione degli imputati per il reato di riciclaggio.

5. La condotta ritenuta ostativa alla riparazione (accettazione e cambio di assegni post datati), coerentemente ritenuta dal giudice della riparazione caratterizzata da grave imprudenza, peraltro in violazione della disciplina concernente la circolazione dei titoli di credito, costituivano pertanto l'antefatto e la condizione delle anomale operazioni finanziarie tra MANGANARO e MAIORANA che avevano determinato l'applicazione della misura cautelare per il reato di usura nei confronti del prevenuto, operazioni peraltro esse stesse gravemente imprudenti ed avventate in quanto dirette a procurare liquidità ad una società commerciale in decozione aggravando la situazione debitoria della stessa, tanto che tali operazioni sono state ricondotte al reato dì bancarotta.

Al contempo la giustificazione delle opache operazioni fornita dal ricorrente all'autorità giudiziaria ha tutt'altro che contribuito ad allontanare gli indizi di reità sul suo operato, in quanto il MANGANARO si è difeso dalle contestazioni concernenti il reato di usura ammettendo di avere concorso con il MAIORANA a realizzare una diversa ipotesi delittuosa (truffa), intimamente connessa al reato per cui è intervenuta assoluzione, ammissione che non consentiva agli inquirenti di escludere, se non con lo svolgimento di ulteriori accertamenti, i profili di antidoverosità dell'intera operazione fraudolenta e decettiva.

6. A tale p