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Sentenza — n. 30806/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30806/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30806/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la conversazione n. 2233, in cui il De Rinaldis informava il De Simone di avere ricevuto la visita del Modeo, il quale aveva sinteticamente affermato che la masseria oggetto di estorsione gli apparteneva, riferimento da interpretarsi nel senso ch'egli la stava già taglieggiando;

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 30806/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Modeo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che era stata erroneamente riconosciuta la sussistenza della colpa del Modeo sulla base di una diversa interpretazione dei medesimi elementi sui quali si era fondata l'applicazione della misura. L'ordinanza impugnata adoperava argomen- tazioni non riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto. 2.2.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito eccezione di compensazione ricompensa restituzione della garanzia rappresentanza volontaria inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..
art. 43 cod. pen
Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MODEO WALTER nato a MANDURIA il 23/11/1975 avverso l'ordinanza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appelli() di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Modeo Walter, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere dal 7 ottobre 2003 al 7 aprile 2004 (giorni 185) e degli arresti domiciliari dall'8 aprile 2004 al 9 maggio 2004 (giorni 31).

Il Modeo era stato sottoposto a misura cautelare in carcere perché ritenuto gra- vemente indiziato dei reati di cui agli artt.: a) 81, comma secondo, 629 cod. pen., 10, 12, 14 L. n. 497 del 1974, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, si procurava un ingiusto profitto in danno di Coccioli Vito, proprietario del ristorante "Masseria Noa", costringendolo a consegnar- gli una somma di denaro periodica in cambio della sicurezza del locale e della persona - in Avetrana in epoca anteriore prossima al febbraio 2003 e sino ad oggi; b) 416, comma terzo, cod. pen., per avere costituito e partecipato ad un'associazione a de- linquere dedita alla commissione di più diritti di estorsione, danneggiamenti, uso di materiale splendente, il Tondo con funzioni direttive gli altri generi partecipi - con l'aggravante della disponibilità di armi che portavano per le vie pubbliche - in Man- duna in epoca anteriore e prossima al settembre 2002 sino ad oggi.

Il G.I.P. aveva posto a fondamento dell'ordinanza custodiale i risultati delle inve- stigazioni, dalle quali emergeva che il 19 febbraio 2003 il Coccioli aveva riferito ai Carabinieri che la sera precedente si era presentato al suo ristorante De Rinaldis Silvano, a nome di tale "Maurizio" detto "Calcagno" e, facendo menzione della lati- tanza di quest'ultimo, gli aveva chiesto una somma di denaro da consegnare il sabato successivo, cioè il 22 febbraio 2003; inoltre, aveva spiegato che "Maurizio" detto "Calcagno" era identificabile in De Simone Maurizio, conosciuto l'estate precedente perché offertosi di "tutelarlo" da eventuali richieste estorsive.

Le intercettazioni ambientali del 18 febbraio 2003, già in atto al momento in cui il Coccioli aveva informato i Carabinieri di quei fatti, confermavano che autori della condotta delittuosa erano il De Simone, Benesh Manuela e il De Rinaldis. Il 19 feb- braio 2003, da un altro colloquio intercettato si comprendeva che il Coccioli era già vittima di estorsione da parte del Modeo, al quale, dopo la richiesta avanzata dal De Rinaldis, il Coccioli si era rivolto per trovare protezione. Emergevano i rapporti fra il Modeo e Tondo Pietro, capo del sodalizio criminale, e la veste di contabile delle attività estorsive da quest'ultimo attribuita al Modeo, ritenuto anche partecipe del clan, de- dito ad estorsioni, rapine e altri gravi reati.

Con ordinanza dell'8 novembre 2003, il Tribunale del riesame confermava la sus- sistenza del quadro indiziario, sottolineando il contenuto dei seguenti colloqui del 19 febbraio 2003:

1) la conversazione n. 2233, in cui il De Rinaldis informava il De Simone di avere ricevuto la visita del Modeo, il quale aveva sinteticamente affermato che la masseria oggetto di estorsione gli apparteneva, riferimento da interpretarsi nel senso ch'egli la stava già taglieggiando;

2) la conversazione n. 2234 ove il De Rinaldis riferiva al De Simone di avere rappresentato il fatto al Tondo, che lo aveva rassicurato sollecitandolo a proseguire nelle richieste estorsive; il De Rinaldis, per- suaso che il Modeo stesse già taglieggiando il Coccioli, aveva inoltre soggiunto che il giorno seguente avrebbe parlato della vicenda allo stesso Modeo. Quindi, disattesa un'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale, fon- data sul novum costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, la stessa era con- fermata in sede di appello dal Tribunale del riesame e annullata con rinvio con sen- tenza della Corte di Cassazione.

Con ordinanza del 28 giugno 2004 il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, accoglieva l'appello proposto e revocava la misura caute- lare. Con sentenza del 28 febbraio 2011, resa all'esito di giudizio abbreviato, il G.U.P. assolveva il Modeo, evidenziando che il sospetto di estorsione generato dalle conver- sazioni intercettate, secondo cui il Modeo aveva affermato che l'anzidetta attività di ristorazione era "sua", era smentito dalle successive dichiarazioni del Coccioli. Questi, infatti, escludeva di essere vittima di un'estorsione del Modeo e le sue parole dove- vano ritenersi attendibili, perché non esitava a denunziare il tentativo di estorsione compiuto dal De Rinaldis e perché aveva chiarito di essersi rivolto al Modeo solo perché suo compagno alle scuole elementari, in passato muratore alle sue dipendenze e cliente abituale del ristorante.

Secondo il giudicante, l'affermazione del Modeo che la masseria fosse "sua" si spiegava come espressiva dell'intenzione di interrompere la condotta estorsiva ai danni di un amico, così come le altre intercettazioni ove gli imputati avevano affermato che il predetto "apparteneva" a "Pierino", fosse cioè un partecipe del sodalizio facente capo al Tondo, potevano essere indicative di un rap- porto di conoscenza fra i due. Il giudice della riparazione ha rilevato che le circostanze apprezzate dagli organi procedenti al momento dell'applicazione della misura cautelare costituivano diretta conseguenza della condotta gravemente colposa dell'istante.

Era pacifico e non smentito dalla sentenza assolutoria che, per porre fine alle richieste estorsive del De Rinaldis e dei suoi complici, il Modeo non aveva esitato a rivolgersi direttamente al loro autore. Egli aveva adoperato una terminologia che nel gergo delinquenziale evo- cava il proprio interesse criminale per quell'attività commerciale, per cui così erano interpretate le sue parole dal De Rinaldis, che aveva rivolto le richieste di denaro al Coccioli. Con la propria condotta macroscopicamente imprudente l'istante ingenerava anche nell'Autorità giudiziaria la convinzione di aver avviato un'attività estorsiva.2.

Il Modeo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che era stata erroneamente riconosciuta la sussistenza della colpa del Modeo sulla base di una diversa interpretazione dei medesimi elementi sui quali si era fondata l'applicazione della misura. L'ordinanza impugnata adoperava argomen- tazioni non riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto. 2.2.

Violazione di legge con riferimento al travalicamento del giudicato di cogni- zione. Si osserva che la Corte di appello ha ecceduto nel proprio potere discrezionale, distorcendo le valutazioni di merito già oggetto di giudicato nel procedimento penale. Il giudice della riparazione non può oltrepassare il giudicato penale, ritenendo provati fatti non sussistenti secondo il giudice della cognizione. Il giudicante ha rivalutato la condotta perpetrata dal Modeo e che, peraltro, lo vedeva assolto con formula piena, e ha ritenuto provate circostanze di fatto in realtà mai accertate neppure sotto il profilo indiziario.

L'ordinanza impugnata ha argomentato che, sulla scorta di queste acquisizioni investigative, che inoltre davano atto dei rapporti fra il Modeo e il capo- clan Tondo e della veste di contabile delle attività estorsive da quest'ultimo attribuita allo stesso Modeo, quest'ultimo fu ritenuto anche partecipe del sodalizio criminale, pacificamente dedito ad estorsioni, rapine e altri gravi reati. La Corte di appello ha travalicato il limite del proprio potere discrezionale, operando un'interpretazione di- storta di una condotta perpetrata dall'odierno ricorrente, in realtà mai di fatto accer- tata ed anzi stigmatizzata dal giudice della cognizione. 2.3.

Vizio di motivazione, desumibile dal testo della impugnata ordinanza in rela- zione alla ritenuta sussistenza della colpa. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha errato la valutazione del compendio pro- batorio, essendo state riconosciute per accertate condotte non riscontrate. Un altro errore metodologico rende evidente l'assenza di colpa da parte del Modeo, il quale secondo quanto espresso nell'ordinanza, piuttosto che rivolgersi alle forze dell'ordine si giovava del proprio potenziale intimidatorio per interrompere l'iniziativa delittuosa. La colpa del Modeo non poteva fondarsi sulla sua decisione di non recarsi dalle forze dell'ordine, in quanto proprio secondo l'assunto prospettato in sede di applicazione cautelare (contestato sin dall'inizio dal Modeo già in sede di interrogatorio di garan- zia), il Coccioli si era già recato dai CC, per denunciare la tentata estorsione e il Modeo era stato reso edotto di tale circostanza.

3. Con memoria del 18 marzo 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Egli aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ot- tenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valu- tazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez.

U, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia, Rv. 257606). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, quella condotta che, pur tesa ad altri ri- sultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascu- ratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giu- diziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà per- sonale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Tucci, Rv. 242034).

E' stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23 aprile 2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali com- patibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29 gennaio 2014, Antognetti, Rv. 259212) e più in generale che tali frequentazioni ma- lavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 3, n. 39199 del 1° luglio 2014, Pistorio, 260397;

Sez. 4, n. 48574 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 258092).2. Ciò premesso, il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse da Modeo Walter. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art. 314 cod. proc. pen. tutti gli aspetti delle condotte tenute dal Modeo in coincidenza coi provvedimenti restrittivi adottati nei suoi con- fronti in sede di indagine e in particolare ha considerato la portata gravemente indi- ziante, ma al contempo certamente imprudente, di quanto segue:

1) la capacità del Modeo di interloquire con un uomo dotato di un elevatissimo coefficiente di pericolosità sociale quale De Rìnaldis Silvano, in quel processo condan- nato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci anni di reclusione per gravis- simi reati, quali associazione per delinquere, concorso in estorsione aggravata, con- corso in rapina, concorso in detenzione illegale di armi e materiale esplosivo e con- corso in narcotraffico;

2) la scelta del Modeo di accreditarsi, agli occhi del De Rinaldis, quale diretto in- teressato alla vicenda, avendo al suo cospetto che la masseria "era sua"; asserzione non a caso generica, perché idonea ad avvalorare l'ipotesi, dinanzi all'interlocutore, che egli la stesse già taglieggiando, il Modeo essendo all'epoca dei fatti già pregiudi- cato perché già attinto da numerose condanne definitive per reati contro il patrimonio (furti aggravati anche in concorso, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, ricettazione e simulazione di reato);

3) la decisione del Modeo di non rivolgersi alle forze dell'ordine, bensì di giovarsi del proprio potenziale intimidatorio per interrompere l'iniziativa delittuosa; al ri- guardo appare del tutto irrilevante che, come dedotto dal ricorrente, il Modeo fosse a conoscenza della presentazione di denunzia da parte della vittima del reato estor- sivo. Tali atteggiamenti palesavano il germe della complicità o comunque dell'illegittima interferenza in una attività delittuosa che il contesto in cui avveniva la vicenda ren- deva ancora più plausibile.

Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espres- sivi di contiguità con esponenti di clan camorristico, dall'altra di interazione in uno specifico episodio criminoso, che lo inserivano nello spettro di indagine di una vicenda estorsiva. Orbene tale comportamento riconducibile al ricorrente, certamente equivoco nella forma e pedissequamente eseguito nella sostanza senza chiedere spiegazioni, si pre- stava ad essere interpretato quale compartecipazione alla pretesa estorsiva o comun- que quale apparente consapevole adesione, o avallo, alle finalità estorsive da terzi perseguite, e come tale risultava improntato a inescusabile leggerezza e a grave im- prudenza.

La condotta che, pure ritenuta neutra sotto il profilo penale (anche perché non sorretta da adeguato profilo psicologico), coerentemente è stata considerata dal giudice della riparazione, senza peraltro nessuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, un'espressione di personale interesse nel taglieggiamento della persona offesa e di coinvolgimento negli affari del clan. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assolu- zione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436;

Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudi