Sentenza — n. 30805/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INZAINO GIOVANNI nato a AGGIUS il 04/09/1963 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inam- missibilità dell'appello proposto da Inzaino Giovanni avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 27 novembre 2015, con cui Inzaino Giovanni era stato condan- nato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati dì cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 11, 61, n. 2, e 367 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30805/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il dato erroneo dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione in udienza si sarebbe proceduto in contumacia è del tutto irrilevante, non trattandosi di viola- zione sanzionata da nullità. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'ap- pello per tardività.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INZAINO GIOVANNI nato a AGGIUS il 04/09/1963 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inam- missibilità dell'appello proposto da Inzaino Giovanni avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 27 novembre 2015, con cui Inzaino Giovanni era stato condan- nato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati dì cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 11, 61, n. 2, e 367 cod. pen..
2. L'Inzaino, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge in relazione all'art. 552, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Si deduce che il decreto di citazione a giudizio notificato all'Inzaino, sebbene all'epoca fosse già entrata in vigore la disciplina sull'assenza dell'imputato di cui alla L. n. 67 del 2014, conteneva l'espresso avvertimento all'imputato che, qualora non fosse comparso senza addurre legittimo impedimento, il processo sarebbe proseguito in contumacia.
Tuttavia, alla prima udienza, l'imputato era qualificato come assente e, conse- guentemente, l'estratto della sentenza era notificato dalla Cancelleria al difensore in data 31 marzo 2017. Pertanto, il decreto di citazione doveva ritenersi nullo per insufficienza del requisito previsto dall'art. 552, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. determinato dall'erroneità dell'avviso all'imputato. L'Inzaino, infatti, aveva confidato di potersi giovare delle pre- rogative riconosciute all'imputato contumace. Tale nullità, ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. poteva essere sanata solo dalla notifica dell'estratto con- tumaciale all'imputato.
L'appello, invece, era erroneamente dichiarato inammissibile per decorso del termine di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il processo è stato celebrato in assenza dell'imputato e la sentenza era deposi- tata entro il termine ordinario di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. La qualifica di «contumace», come indicato dallo stesso ricorrente, era erronea- mente attribuita all'imputato, assente, situazione che implica la prosecuzione del pro- cesso come se l'imputato sia presente, essendo rappresentato dal proprio difensore. Ciò premesso deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art.585, comma 1, cod. proc. pen. e non dalla data di notifica dell'estratto della sentenza, considerata la necessità di dare prevalenza alla situazione processuale corretta (Sez. 2, n. 42519 del 26/04/2017, Amorosi, Rv. 271322).
Il dato erroneo dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione in udienza si sarebbe proceduto in contumacia è del tutto irrilevante, non trattandosi di viola- zione sanzionata da nullità. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'ap- pello per tardività.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente