Sentenza — n. 30802/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è parzialmente fondato in relazione al trattamento sanzionatorio ed infondato nel resto. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); anzi, la pena detentiva edittale è quella minima ed è stata disposta la riduzione nel massimo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENTELLI VINCENZO nato a MATERA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è comparso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 12 settembre 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Clementelli Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto e di euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza di autoveicolo con tasso alcolemico accertato mediante alcoltest di 2,30 g/I - con l'ag- gravante di aver provocato un incidente stradale - in Matera il 25 agosto 2016).
Alla luce dei criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare rife- rimento alle non allarmanti modalità della condotta e dello stato di incensuratezza del Clementelli, il Tribunale ha calcolato la pena nei termini seguenti: - pena base di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda; - ridotta per le circostanze attenuanti generiche (ritenute prevalenti sulla conte- stata aggravante) a mesi quattro di arresto ed euro duemilacinquecento di ammenda; - ridotta per il rito abbreviato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro duemila di ammenda.
2. Il Clementelli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186 C.d.S. e 133 cod. pen.. Si deduce che il dato riportato nella sentenza impugnata circa la presunta turbativa provocata al traffico con conclusione della corsa del veicolo sulla banchina della rota- toria costituiva una mera supposizione disancorata da qualsiasi elemento certo, uni- voco e concordante, anche alla luce dell'orario dell'incidente (6.00 del mattino) av- venuto in assenza di traffico. I verbalizzanti, giunti sul posto, constatavano la rottura del paraurti anteriore, ma non rinvenivano nessun pezzo dello stesso sul manto stradale o all'interno dell'auto- vettura. Peraltro, gli operanti non precisavano in quale punto il paraurti fosse stato danneggiato. Il palo di segnalazione della rotatoria e il cordolo delimitante la sede stradale non erano risultati danneggiati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al trattamento sanzionatorio ed infondato nel resto. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); anzi, la pena detentiva edittale è quella minima ed è stata disposta la riduzione nel massimo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in ragione della personalità dell'imputato desumibile dalle peculiari mo- dalità esecutive dell'addebito contestatogli, dell'intrinseco disvalore sociale del fatto- reato e dell'oggettiva turbativa creata con l'incidente (auto finita sulla banchina della rotatoria). Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Il ricorrente formula censure del tutto generiche e non si confronta col completo ed esauriente apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha dato am- piamente conto dell'esistenza di una turbativa, seppur non eccessiva, parametrando ad essa la pena inflitta.
2. La pena va comunque rettificata d'ufficio, perché la Corte territoriale non ha determinato la riduzione per il rito abbreviato in misura della metà, bensì in misura inferiore. Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, infatti, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa della metà, prevista per le contravvenzioni, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, confi- gurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può prov- vedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento (vedi, per ri- ferimenti, Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Barone, Rv. 252316). Alla riduzione di un terzo della pena può procedersi in questa sede, a sensi dell'art.619 cod. proc. pen., con rideterminazione della reclusione nella misura di mesi due di arresto ed euro 1.250,00 di ammenda.
3. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi rideterminare la pena nella misura sopra in- dicata. Il ricorso va rigettato nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzio- natorio che ridetermina in mesi due di arresto ed euro 1.250,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 19 maggio 2021. Il Consigli