Sentenza — n. 30801/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erroneità dell'identificazione del Diani quale conducente dell'auto che aveva provocato l'incidente, è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4„ n. 22790 del 13/04/2018, Maz- zeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 533 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 30801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le prove etilometriche erano state eseguite alle ore 23.07 e 23.23 e l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore riportava l'ora 23.30 e ciò confermava la successione cronologica. La Corte territoriale ha travisato le risultanze documentali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIANI LUCIANO nato a BRONI il 12/10/1960 avverso la sentenza del 18/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Pavia del 24 maggio 2018, emessa a seguito di giudizio abbre- viato, con cui Diani Luciano era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., perché si poneva alla guida di un'auto Fiat Punto in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato mediante etilometro di 1,81/1.95 g/I (in Pavia il 12 settembre 2016).
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, secondo quanto esposto dalla Corte di appello, alle ore 22.50 la Polizia era intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di un incidente, constatando che l'auto Fiat Punto era andata a collidere contro un palo della luce. Il conducente, identificato nel Diani, si presentava in stato confusionale e l'esame alcolemico effettuato evidenziava i valori sopra indicati.
2. Il Diani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui è affermata la responsabilità dell'imputato sul presupposto che fosse alla guida del veicolo coinvolto nell'incidente stradale. Si deduce che non era stata provata l'identificazione del conducente, in quanto l'accertamento del tasso alcolernico era stato effettuato nei confronti del Diani solo in quanto proprietario del veicolo.
Gli organi di P.G. non avevano mai attestato la presenza del solo imputato sul luogo del fatto e non si trovavano sul posto nel momento dell'incidente. L'afferma- zione secondo cui il Diani non si era attivamente adoperato per dimostrare il proprio assunto era in palese contrasto col principio dell'onere della prova. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 186, commi 2-bis e 4, C.d.S.. Si osserva che la misurazione strumentale del tasso alcolemico era viziata ed inat- tendibile, in quanto l'apparecchio impiegato aveva emesso due scontrini contenenti quale annotazione del rilevamento la dicitura "volume d'aria insufficiente".
E' compito del giudice di merito rendere una compiuta descrizione delle modalità di funzionamento dell'apparecchiatura impiegata per motivare il giudizio di rilevanza o non rilevanza del messaggio di aria insufficiente. La spiegazione circa l'attendibilità oK/ della misurazione nonostante l'insufficienza del volume d'aria non poteva limitarsi ' alla tautologica affermazione per la quale la formulazione del risultato numerico di-mostrava il corretto funzionamento dell'apparecchio. 2.3. Vizio di motivazione per omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen..Si rileva che l'avviso alla persona sottoposta ad accertamenti della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia era stato dato dalla Polizia Locale, non prima, ma solo a seguito dell'effettuazione dell'alcoltest, come evincibile dagli orari degli atti relativi all'accertamento.
Le prove etilometriche erano state eseguite alle ore 23.07 e 23.23 e l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore riportava l'ora 23.30 e ciò confermava la successione cronologica. La Corte territoriale ha travisato le risultanze documentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erroneità dell'identificazione del Diani quale conducente dell'auto che aveva provocato l'incidente, è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4„ n. 22790 del 13/04/2018, Maz- zeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo;
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco. In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). oty La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che il Diani fosse alla guida dell'autovettura, avendo basato l'identificazione non esclusivamente sull'intestazione del mezzo ma sul dato obiettivo della presenza esclusiva del predetto accanto al mezzo, che aveva appena urtato il palo della luce, sull'immediatezza dell'intervento del personale di P.G. sul posto, sull'assenza di altri soggetti e sulla mancata dedu- zione da parte dell'imputato di una situazione diversa, con l'indicazione di circostanze e persone, idonea a sovvertire l'esito delle verifiche.
Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alla conclusione che al momento dei fatti di cui all'impu- tazione il Diani avesse guidato l'auto al momento dell'incidente. L'imputato, non sot- toponendosi ad esame, non aveva inteso fornire un'ipotesi ricostruttiva dei fatti al- ternativa a quella accusatoria. E, soprattutto, non aveva affermato e tantomeno di- mostrato che qualcuno l'avesse condotta in quella circostanza al posto suo né aveva fornito elementi dai quali poter dedurre la sua estraneità ai fatti, come ben avrebbe potuto fare.
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'irregolare funzio- namento dell'etilometro per la presenza sullo scontrino dell'etilometro della dicitura "volume insufficiente", è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento consolidato e più recente di questa Corte, il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando b scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non se- gnali espressamente l'avvenuto errore (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, non massimata sul punto;
Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269978; Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagaili, Rv. 267779). Tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente ef- fettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad eviden- ziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria.
Ne consegue che la mera indicazione di "volume insufficiente" riscontrabile nel caso in esame, in mancanza di elementi indicativi di un irregolare funzionamento dell'etilometro, è inidonea a invalidare l'esito dell'alcoltest.
3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità degli esiti dell'etilo- metro per omesso avviso al Diani della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è manifestamente infondato. Come rilevato dai giudici di merito, prima della svolgimento degli esami, effettuati alle ore 23.07 e 23.23 l'imputato era stato identificato e si era proceduto a dare l'avviso della facoltà di assistenza da parte del difensore; inoltre, alle ore 23.37 era stato aperto il verbale e alle ore 23.41 era dato atto dell'avvenuta chiusura.
Il verbale riepilogava tutta l'attività svolta e testualmente ricomprendeva anche le avvertenze di rito, intervenute prima dell'esecuzione dei test e, pertanto, riproduceva fedelmente la cronologia degli eventi (intervento sul posto alle ore 22.50; identificazione del con- ducente; avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; esecuzione dei due alcoltest; apertura del verbale in cui si dava atto dell'attività svolta; chiusura del verbale). L'iter argomentativo della Corte milanese è logico e si salda con quanto affermato nella sentenza di primo grado e non è scalfito dalla critica ripetitiva del ricorrente.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co