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Sentenza — n. 30799/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30799/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che con sentenza 17 aprile 2019, n. 88, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gra- vissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle cir- costanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 590 bis cod. pen; Sentenza — n. 30799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per quanto rileva nella presente sede, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'auto- matismo della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 222 C.d.S. in punto di revoca di patente, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le violazioni più gravi e, cioè, per le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen.. In tali casi per i giudici delle leggi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della pa- tente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente risarcimento dei danni da incidente stradale incidente ciclistico infortunio bagattellare incidenti della circolazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt.
art. 590 bis cod. pen
589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSELLI GIANLUIGI nato a CASSANO D'ADDA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2018, con cui Boselli Gianluigi era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione - con applicazione della revoca della patente di guida - in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, in relazione all'art. 583, comma primo, n. 1, cod. pen., perché, alla guida di auto Lancia Y, a bordo della quale percorreva la SP 104 altezza km 1+200, per colpa generica e per inosservanza degli artt. 79, comma 4, 141, commi 2 e 3, C.d.S., per aver circolato con pneumatici in non perfetta efficienza e per non aver tenuto una velocità moderata in corrispondenza di una curva, investiva i pedoni Ga- reri Antonio e Ponissa Antonietta che si trovavano lungo la pista pedonale adiacente al margine della strada, cagionando al primo lesioni guaribili in giorni 45 e alla se- conda lesioni guaribili in giorni 7 (in Truccazzano il 10 aprile 2016).

2. Il Boselli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione dell'art. 222, comma 2, C.d.S. quarto pe- riodo, C.d.S. dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 88 del 17 aprile 2019. Si deduce che la sentenza impugnata si pone in contrasto con le ricadute proces- suali e con gli oneri motivazionali conseguenti alla pronunzia della Corte Costituzio- nale n. 88 del 2019. La sanzione applicata della revoca della patente di guida doveva ritenersi spropor- zionata rispetto all'evento di cui al presente procedimento penale, sussunto nella fattispecie di lesioni gravi derivanti dalla circolazione stradale, senza la sussistenza di circostanze aggravanti.

La norma attualmente in vigore consente di applicare la sanzione meno severa della sospensione della patente di guida anche nei casi di omicidio stradale colposo e di lesioni gravissime conseguenti a condotte non aggravate dallo stato di alterazione psicofisica (per sostanze psicotrope o guida in stato di ebbrezza). La revoca era eccessiva rispetto al disvalore della condotta e degli eventi causati dal Boselli, così compromettendo la funzione preventiva alla quale la sanzione stessa dovrebbe assolvere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che con sentenza 17 aprile 2019, n. 88, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gra- vissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle cir- costanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen..

Per quanto rileva nella presente sede, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'auto- matismo della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 222 C.d.S. in punto di revoca di patente, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le violazioni più gravi e, cioè, per le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen.. In tali casi per i giudici delle leggi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della pa- tente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Diversamente, per gli altri comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore - come nella fattispecie in esame, relativa a condanna in relazione al reato ex art. 590 bis cod. pen. in forma semplice - l'automatismo della sanzione ammini- strativa accessoria non è compatibile coi principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice, di cui va data moti- vazione in sentenza (Sez. 4, n. 27251 del 16/09/2020, Calianno, non massimata).

2. Tanto premesso in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente ed immune da vizi, pur dando atto della sopravvenuta eliminazione dell'automatismo previsto dalla disposizione dell'art. 222 cit. per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sen- tenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, ha ritenuto di confermare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida applicata dal Tribunale al Boselli, avendo riconosciuto l'estrema gravità della condotta colposa alla luce dello stato di consunzione degli pneumatici, dell'elevata velocità dell'auto in curva (tanto da carambolare addirittura sulla corsia opposta, dove si trovavano i pedoni investiti) e del selciato dissestato, che avrebbe dovuto indurlo a procedere con ancor maggiore prudenza e moderazione.

La lettura offerta dal ricorrente secondo cui, ai fini della determinazione della san- zione, è utilizzabile il solo parametro della durata delle lesioni non trova nessun ap- piglio giuridico, tenuto conto che anche in relazione alla sanzione della sospensione della patente il legislatore accomuna le lesioni gravi alle gravissime e che anche il tipo di violazione della disciplina del codice della strada assume rilievo secondo quanto previsto dagli artt. 590 bis e 589 bis cod. pen..

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 maggio 2021. Il Consigliere este