Sentenza — n. 30795/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTAIA ROSARIO nato a ENNA il 02/10/1989 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30795/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso meriti accogli- mento. Invero nel disattendere la censura di appello con la quale l'odierno ricorrente lamentava la errata qualificazione giuridica del reato nella ipotesi dell'art.624 bis cod.pen. il giudice di appello si è limitato ad indicare le caratteristiche esterne dell'immobile, all'interno del quale si era realizzato il tentativo di furto e sul punto ha evidenziato che non si trattava di un immobile abban- donato ma che era destinato a ricovero di materiale e che inoltre era immo- bile recintato e provvisto di una chiusura.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTAIA ROSARIO nato a ENNA il 02/10/1989 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.CUTAIA Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cal- tanisetta che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Enna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato in luogo di privata dimora (garage magazzino destinato al ricovero di materiale) aggravato dall'avere forzato la porta di ingresso e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cento di multa.
2. Lamenta il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica del fatto reato sulla considerazione che l'edificio all'interno del quale era stata realizzata la condotta illecita non poteva essere considerato un luogo di privata dimora in quanto era destinato a deposito. Con una distinta articolazione lamenta il mancato riconoscimento della cir- costanza attenuante dell'avere provocato un danno di speciale tenuità stante l'inconsistente valore dei beni custoditi all'interno dell'immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso meriti accogli- mento. Invero nel disattendere la censura di appello con la quale l'odierno ricorrente lamentava la errata qualificazione giuridica del reato nella ipotesi dell'art.624 bis cod.pen. il giudice di appello si è limitato ad indicare le caratteristiche esterne dell'immobile, all'interno del quale si era realizzato il tentativo di furto e sul punto ha evidenziato che non si trattava di un immobile abban- donato ma che era destinato a ricovero di materiale e che inoltre era immo- bile recintato e provvisto di una chiusura.
Peraltro è del tutto mancata qual- siasi analisi del profilo funzionale e della destinazione dell'immobile onde ac- certare se tale ricovero, per caratteristiche proprie, o in quanto bene perti- nenziale rispetto ad altra struttura, fosse destinato a manifestazioni non oc- casionali di vita privata. La Corte di Appello ha infatti ritenuto che il garage-magazzino all'interno dei quale il furto era stato tentato veniva destinato, anche in ragione degli oggetti che ivi venivano custoditi e riposti, a servizio di attività collegate alla vita privata o professionale-lavorativa.
4. Orbene anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (2017/31345 Rv.270076) è stato precisato che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e pro- fessionale in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare. Orbene per giurisprudenza pacifica, anche successiva all'inter- vento del giudice di legittimità a S.U. è stato affermato che integra il reato previsto dall'art.624 bis cod. pen. chi si impossessa di un ciclomotore intro- ducendosi in un locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benchè disabitato, costituisce pertinenza di privata dimora (sez.5, 27.3.2018, C., Rv.273597; sez.2, 29.5.2012, Muffatti, Rv.253193).
5. Nel caso in specie i giudici di merito hanno del tutto omesso di accertare il rapporto di strumentalità e di accessorietà del magazzino oggetto di ten- tativo di furto in cui il materiale era custodito, certamente sprovvisto di indici rivelatori di una destinazione a privata dimora, rispetto ad altro immobile che presentasse tali caratteristiche e tale destinazione, limitandosi ad un ra- gionamento presuntivo basato sulla ricorrenza di tale collegamento. 5.1 Orbene un siffatto ragionamento appare viziato sotto il profilo logico giuridico atteso che non è sufficiente ritenere l'assenza della condizione di abbandono del locale per assumerne anche la non occasionale destinazione del bene a manifestazioni di vita privata, essendo invece necessario risalire in concreto al fondamento di tale relazione, onde stabilire il rapporto di as- servimento e di strumentalità del magazzino, sia pure separato dal bene principale, all'immobile in effetti destinato ai non occasionali manifestazioni di vita domestica o privata, ovvero a stabilire se lo stesso magazzino, per le caratteristiche proprie, non esaurisca la sua destinazione con quella di mero deposito di materiale, ma che presenti utilità e servizi che consentano una destinazione ulteriore rispetto a quella di stoccaggio di merci o di materiali, che si risolva in espressioni di vita domestica, privata, abitativa. 5.2 In mancanza di un tale accertamento deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata affinchè la Corte di Appello, in funzione di giudice di rinvio, verifichi la ricorrenza delle caratteristiche funzionali di tale bene, al fine di poterlo qualificare quale luogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, ovvero quale locale accessorio o pertinenziale ad esso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanisetta, altra sezione. Così deciso in Roma il 6 Maggio 2021 DEPOSITATO iN CANCELIERA 6 AGO Il Consiglie